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Concetti Chiave

  • Le obligationes consensu concractae sono contratti in cui il consenso delle parti è sufficiente per creare un vincolo obbligatorio, senza necessità di forma specifica.
  • Il diritto romano distingue quattro tipi di contratti consensuali: compravendita, locazione conduzione, società e mandato.
  • Labeone riconosce solo compravendita, locazione e società, escludendo il mandato, mentre Gaio include tutti e quattro i contratti consensuali.
  • La compravendita è un contratto bilaterale in cui il venditore trasferisce il possesso della merce e il compratore paga un prezzo in denaro, senza effetti reali immediati.
  • Giustiniano introduce eccezioni di compravendita con effetti reali, come il contratto cum scriptis.

Obligationes consensu concractae nel mondo romano

Definizione e tipi di contratti

Le obligationes consensu concractae sono contratti nei quali il mero consenso manifestato dalle parti è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio. Il consenso delle parti, dunque, è visto come momento perfezionativo del contratto. Il diritto romano ne distingueva quattro: compravendita; locazione conduzione; società e mandato.

Differenze tra Labeone e Gaio

Di questi quattro contratti, Labeone riconobbe solo i primi tre, escludendo il mandato, sostenendo che esso non fosse bilaterale, bensì bilaterale imperfetto. Nella quadripartizione gaiana, sono invece annoverati tutti i quattro tipi di contratti consensuali. A differenza di Labeone, Gaio non considera inoltre il mandato un contratto bilaterale imperfetto, bensì un contratto bilaterale.

Caratteristiche dei contratti consensuali

Nei testi istituzionali si osserva che, nei contratti consensuali, per il sorgere dele obbligazioni, non è richiesto alcun tipo di forma né verbale né scritta, essendo sufficiente il mero consenso delle parti. A differenza dei contratti verbali, i contratti consensuali possono essere conclusi da contraenti che si trovano in posti diversi: essi hanno la possibilità di fare ricorso a una lettera o a un messaggero.

Compravendita e obblighi delle parti

La compravendita è un contratto consensuale bilaterale (implica dunque due prestazioni corrispettive) in base al quale un soggetto, chiamato «venditor», si obbliga a trasmettere il pacifico possesso della merce e a stare garante per il caso di vizi occulti e di evizione. Il compratore si obbliga invece a trasferire la proprietà del pretium che è sempre rappresentato da una somma di denaro. Si tratta di un contratto consensuale: sorgono vincoli obbligatori in capo a entrambe le parti, ma non vi sono effetti reali (a differenza della mancipatio, originariamente concepita come vendita a contanti con effetti reali).

Eccezioni introdotte da Giustiniano

Esistono altresì casi di compravendita con effetti reali. Si tratta di eccezioni introdotte da Giustiniano, come ad esempio il contratto cum scriptis.

Obligationes consensu concractae nel mondo romano

Le obligationes consensu concractae sono contratti nei quali il mero consenso manifestato dalle parti è idoneo e sufficiente a dar vita al vincolo obbligatorio. Il consenso delle parti, dunque, è visto come momento perfezionativo del contratto. Il diritto romano ne distingueva quattro: compravendita; locazione conduzione; società e mandato.

Di questi quattro contratti, Labeone riconobbe solo i primi tre, escludendo il mandato, sostenendo che esso non fosse bilaterale, bensì bilaterale imperfetto. Nella quadripartizione gaiana, sono invece annoverati tutti i quattro tipi di contratti consensuali. A differenza di Labeone, Gaio non considera inoltre il mandato un contratto bilaterale imperfetto, bensì un contratto bilaterale.

Nei testi istituzionali si osserva che, nei contratti consensuali, per il sorgere dele obbligazioni, non è richiesto alcun tipo di forma né verbale né scritta, essendo sufficiente il mero consenso delle parti. A differenza dei contratti verbali, i contratti consensuali possono essere conclusi da contraenti che si trovano in posti diversi: essi hanno la possibilità di fare ricorso a una lettera o a un messaggero.

La compravendita è un contratto consensuale bilaterale (implica dunque due prestazioni corrispettive) in base al quale un soggetto, chiamato «venditor», si obbliga a trasmettere il pacifico possesso della merce e a stare garante per il caso di vizi occulti e di evizione. Il compratore si obbliga invece a trasferire la proprietà del pretium che è sempre rappresentato da una somma di denaro. Si tratta di un contratto consensuale: sorgono vincoli obbligatori in capo a entrambe le parti, ma non vi sono effetti reali (a differenza della mancipatio, originariamente concepita come vendita a contanti con effetti reali).

Esistono altresì casi di compravendita con effetti reali. Si tratta di eccezioni introdotte da Giustiniano, come ad esempio il contratto cum scriptis.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di obligationes consensu concractae nel diritto romano?
  2. Le obligationes consensu concractae sono contratti in cui il mero consenso delle parti è sufficiente a creare un vincolo obbligatorio, senza necessità di forma scritta o verbale.

  3. Quali contratti consensuali sono riconosciuti da Labeone e Gaio?
  4. Labeone riconosce tre contratti (compravendita, locazione conduzione e società), escludendo il mandato, mentre Gaio include tutti e quattro i contratti, considerando il mandato come un contratto bilaterale.

  5. Quali sono le caratteristiche principali dei contratti consensuali?
  6. Nei contratti consensuali, il consenso è sufficiente per la nascita delle obbligazioni, e possono essere conclusi anche a distanza, tramite lettere o messaggeri, senza necessità di forma.

  7. Quali sono gli obblighi delle parti nella compravendita?
  8. Nella compravendita, il venditore si obbliga a trasferire il possesso della merce e a garantire per vizi occulti, mentre il compratore deve trasferire la proprietà del prezzo, solitamente in denaro.

  9. Quali eccezioni alla compravendita tradizionale sono state introdotte da Giustiniano?
  10. Giustiniano ha introdotto eccezioni alla compravendita tradizionale, come il contratto cum scriptis, che prevede effetti reali, diversamente dalla compravendita consensuale standard.

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