Concetti Chiave
- La Legge 121/1985 stabilisce che gli ecclesiastici non sono obbligati a fornire informazioni su materie apprese per ragione del loro ministero, ad eccezione del segreto confessionale.
- Il Codice di procedura penale prevede che i ministri di culto non possano essere costretti a testimoniare su quanto appreso in virtù della loro qualifica, salvo specifici obblighi di denuncia.
- Il segreto confessionale è tutelato dal Diritto canonico, che impone un divieto assoluto di rivelazione, con sanzioni severe in caso di violazione.
- Il segreto professionale si estende anche agli atti e documenti in possesso dei ministri di culto, che possono opporre il segreto a richieste dell'autorità giudiziaria.
- La rivelazione senza giusta causa del segreto professionale è considerata reato dal Codice penale, proteggendo così le confidenze fatte ai ministri di culto.
Normativa:
• Legge 121/1985 che recepisce gli Accordi di Villa Madama
• Codice di procedura penale: artt. 200 (diritto di astensione dalla deposizione), 256 (diritto di astensione dalla consegna di documenti), 271 (divieto utilizzo intercettazioni)
• Codice penale: art.622 (reato di rivelazione di segreto professionale)
• Codice canonico (divieto assoluto di rivelazione del segreto confessionale)
Segreto confessionale e diritto canonico
In ratifica ed esecuzione degli Accordi di Villa Madama, la Legge 121/1985 , all’art.4, comma 4, stabilisce che gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. La valutazione della segretezza spetta al ministro di culto, purché non si tratti di segreto confessionale: per il Diritto canonico esiste il divieto assoluto di rivelazione, anche in presenza di assenso da parte del confidente, pena la sanzione della scomunica.
Confidenze e segreto confessionale
Innanzitutto, occorre precisare che l’espressione “per ragione del loro ministero” non si riferisce solo a quanto venuto a sapere nel corso della confessione, ma anche per tutto quanto appreso a causa della sua qualifica. A questo proposito, la Corte di Cassazione, sez. penale, recentemente ha confermato che sono tutelate dal segreto confessionale soltanto le confidenze ricevute per ragioni proprie del ministero e non anche quelle apprese in linea generale.
Intese con altre confessioni religiose
Il segreto a cui sono sottoposti i ministri di culto si ritrova anche nelle Intese con la confessione ebraica, con la Chiesa Apostolica in Italia, con le Chiese evangeliche, con i Buddhisti e gli Induisti.
L’art. 200 c.p.p. esclude che i ministri di tali confessioni possano essere obbligati a deporre su quanto essi hanno appreso in ragione della loro qualifica, salvo i casi in cui essi hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. Se tale norma è violata, la prova raccolta è inutilizzabile ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di procedimento. Tuttavia il giudice può disporre accertamenti se dubita che la dichiarazione resa dal soggetto, per esimersi dal testimoniare, sia infondata. Se i sospetti risultano infondati, il giudice ordina al testimone di deporre.
Segreto professionale e documenti
La copertura del segreto professionale riguarda anche tutti gli atti e i documenti o altre cose esistenti c/o i ministri di culto per ragione del loro ministero e anche in questo caso il giudice, se ha dei sospetti, può disporre degli accertamenti.
L’art.256 c.p.p. prevede la possibilità a favore dei ministri di culto di opporre il segreto (con dichiarazione scritta) a fronte della richiesta dell’autorità giudiziaria di consegnare atti, documenti od altro
L’art. 2721 c.p.p. vieta l’utilizzo delle intercettazioni concernenti le comunicazioni delle persone indicate dall’art.2 00 c.p.p., fra cui anche i ministri di culto
L’art. 622 c.p. configura come reato la rivelazione, senza giusta causa, di segreto professionale, tutelando così’ colui che si è confidato col ministro di culto.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale protezione legale per gli ecclesiastici riguardo al segreto confessionale?
- Come viene definito il segreto confessionale secondo il Diritto canonico?
- Quali sono le implicazioni legali per i ministri di culto riguardo alla testimonianza in tribunale?
- In che modo il segreto professionale è tutelato per i ministri di culto?
La Legge 121/1985 stabilisce che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire informazioni ai magistrati su quanto appreso nel loro ministero, ma il segreto confessionale è assoluto e non può essere rivelato, pena la scomunica (art. 4, comma 4).
Il Diritto canonico impone un divieto assoluto di rivelazione del segreto confessionale, indipendentemente dall'assenso del confidente, e la violazione di questo divieto comporta sanzioni severe, come la scomunica.
I ministri di culto non possono essere obbligati a deporre su quanto appreso nel loro ministero, salvo eccezioni specifiche, e se violano questa norma, le prove raccolte sono inutilizzabili (art. 200 c.p.p.).
Il segreto professionale protegge anche atti e documenti in possesso dei ministri di culto, e possono opporre il segreto a richieste dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 256 c.p.p.