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Concetti Chiave

  • La Legge 121/1985 stabilisce che gli ecclesiastici non sono obbligati a fornire informazioni su materie apprese per ragione del loro ministero, ad eccezione del segreto confessionale.
  • Il Codice di procedura penale prevede che i ministri di culto non possano essere costretti a testimoniare su quanto appreso in virtù della loro qualifica, salvo specifici obblighi di denuncia.
  • Il segreto confessionale è tutelato dal Diritto canonico, che impone un divieto assoluto di rivelazione, con sanzioni severe in caso di violazione.
  • Il segreto professionale si estende anche agli atti e documenti in possesso dei ministri di culto, che possono opporre il segreto a richieste dell'autorità giudiziaria.
  • La rivelazione senza giusta causa del segreto professionale è considerata reato dal Codice penale, proteggendo così le confidenze fatte ai ministri di culto.

Normativa:

Legge 121/1985 che recepisce gli Accordi di Villa Madama

Codice di procedura penale: artt. 200 (diritto di astensione dalla deposizione), 256 (diritto di astensione dalla consegna di documenti), 271 (divieto utilizzo intercettazioni)

Codice penale: art.622 (reato di rivelazione di segreto professionale)

Codice canonico (divieto assoluto di rivelazione del segreto confessionale)

Segreto confessionale e diritto canonico

In ratifica ed esecuzione degli Accordi di Villa Madama, la Legge 121/1985 , all’art.4, comma 4, stabilisce che gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. La valutazione della segretezza spetta al ministro di culto, purché non si tratti di segreto confessionale: per il Diritto canonico esiste il divieto assoluto di rivelazione, anche in presenza di assenso da parte del confidente, pena la sanzione della scomunica.

Confidenze e segreto confessionale

Innanzitutto, occorre precisare che l’espressione “per ragione del loro ministero” non si riferisce solo a quanto venuto a sapere nel corso della confessione, ma anche per tutto quanto appreso a causa della sua qualifica. A questo proposito, la Corte di Cassazione, sez. penale, recentemente ha confermato che sono tutelate dal segreto confessionale soltanto le confidenze ricevute per ragioni proprie del ministero e non anche quelle apprese in linea generale.

Intese con altre confessioni religiose

Il segreto a cui sono sottoposti i ministri di culto si ritrova anche nelle Intese con la confessione ebraica, con la Chiesa Apostolica in Italia, con le Chiese evangeliche, con i Buddhisti e gli Induisti.
L’art. 200 c.p.p. esclude che i ministri di tali confessioni possano essere obbligati a deporre su quanto essi hanno appreso in ragione della loro qualifica, salvo i casi in cui essi hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria. Se tale norma è violata, la prova raccolta è inutilizzabile ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di procedimento. Tuttavia il giudice può disporre accertamenti se dubita che la dichiarazione resa dal soggetto, per esimersi dal testimoniare, sia infondata. Se i sospetti risultano infondati, il giudice ordina al testimone di deporre.

Segreto professionale e documenti

La copertura del segreto professionale riguarda anche tutti gli atti e i documenti o altre cose esistenti c/o i ministri di culto per ragione del loro ministero e anche in questo caso il giudice, se ha dei sospetti, può disporre degli accertamenti.
L’art.256 c.p.p. prevede la possibilità a favore dei ministri di culto di opporre il segreto (con dichiarazione scritta) a fronte della richiesta dell’autorità giudiziaria di consegnare atti, documenti od altro

L’art. 2721 c.p.p. vieta l’utilizzo delle intercettazioni concernenti le comunicazioni delle persone indicate dall’art.2 00 c.p.p., fra cui anche i ministri di culto

L’art. 622 c.p. configura come reato la rivelazione, senza giusta causa, di segreto professionale, tutelando così’ colui che si è confidato col ministro di culto.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale protezione legale per gli ecclesiastici riguardo al segreto confessionale?
  2. La Legge 121/1985 stabilisce che gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire informazioni ai magistrati su quanto appreso nel loro ministero, ma il segreto confessionale è assoluto e non può essere rivelato, pena la scomunica (art. 4, comma 4).

  3. Come viene definito il segreto confessionale secondo il Diritto canonico?
  4. Il Diritto canonico impone un divieto assoluto di rivelazione del segreto confessionale, indipendentemente dall'assenso del confidente, e la violazione di questo divieto comporta sanzioni severe, come la scomunica.

  5. Quali sono le implicazioni legali per i ministri di culto riguardo alla testimonianza in tribunale?
  6. I ministri di culto non possono essere obbligati a deporre su quanto appreso nel loro ministero, salvo eccezioni specifiche, e se violano questa norma, le prove raccolte sono inutilizzabili (art. 200 c.p.p.).

  7. In che modo il segreto professionale è tutelato per i ministri di culto?
  8. Il segreto professionale protegge anche atti e documenti in possesso dei ministri di culto, e possono opporre il segreto a richieste dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'art. 256 c.p.p.

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