Concetti Chiave
- Il vettore non è responsabile per il mutamento di itinerario in situazioni di emergenza, come atterraggi di emergenza o condizioni meteorologiche avverse.
- Nel trasporto marittimo, i passeggeri possono richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento, ma i giudici tendono a non riconoscere i danni se il cambiamento è motivato dalla sicurezza.
- Il vettore ha una responsabilità specifica per ritardi, con un limite di tolleranza di 3 o 4 ore oltre il quale scatta la responsabilità per il ritardo.
- I dati orari sui biglietti sono considerati indicativi, ma il vettore non può discostarsi significativamente da essi.
- I passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza in caso di disservizi, inclusi pasti, bevande e informazioni su collegamenti alternativi, come previsto dalla normativa europea.
Responsabilità del vettore in caso di mutamento di itinerario
Il vettore non risponde del mutamento di itinerario in casi di particolare necessità e d’urgenza: la giurisprudenza tende a esonerare il vettore da responsabilità qualora il mancato rispetto dell’itinerario sia stato reso impossibile da cause al vettore non imputabili (Atterraggio di emergenza, terremoto, neve in fase di partenza, ecc.). Un caso particolare riguarda il trasporto di passeggeri per mare: l’articolo 403 del Codice della navigazione prevede che, in caso di mutamento di itinerario, il passeggero possa richiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno. Negli anni recenti i giudici hanno tuttavia manifestato la tendenza a disapplicare tale norma: essi non hanno riconosciuto ai passeggeri l’ottenimento dei danni subiti perché, nei diversi casi affrontati, i vettori sono sempre riusciti a dimostrare che l’itinerario era stato modificato per ragioni legate alla sicurezza marittima.
Durata del viaggio e responsabilità per ritardo
Inoltre, il passeggero deve essere trasportato entro un determinato lasso di tempo: il viaggio deve avere una durata prestabilita e, in caso di mancata osservanza, sorge in capo al vettore una forma specifica di responsabilità prevista dal codice civile (responsabilità per ritardo). L’orientamento prevalente ritiene che i dati relativi agli orari presenti sui biglietti siano solamente indicativi, dunque non vincolanti per il vettore. I giudici hanno altresì precisato che il vettore non può discostarsi in maniera significativi dai dati comunicati al passeggero. Tendenzialmente, i giudici ammettono un ritardo inferiore alle 3 o 4 ore. Un ritardo superiore ai suddetti estremi determina il sorgere di responsabilità in capo al vettore. Questa disposizione, inizialmente applicata solo ai trasporti aerei, è stata gradualmente estesa alle altre forme di trasporto.
Tutela dei passeggeri in caso di disservizi
Durante un viaggio, possono talvolta sorgere disservizi (ritardo del viaggio, cancellazione, modifiche, ecc.). Il legislatore europeo ha introdotto alcune norme finalizzate ad offrire tutela ai passeggeri nel caso in cui si verifichi una delle suddette ipotesi di disservizio. In particolare, essi hanno il diritto di ricevere assistenza da parte del vettore (fornitura gratuita di pasti e bevande; alloggio in albergo per il tempo necessario al successivo imbarco, telefonate, mail o fax gratuiti). A queste prerogative si aggiunge il diritto ad essere informati dal vettore circa coincidenze e collegamenti alternativi rispetto al viaggio cancellato o in ritardo. La normativa europea, dunque, ha posto a carico dei vettori un rigoroso obbligo di informazione nei confronti dei passeggeri.
Domande da interrogazione
- Quali sono le circostanze in cui il vettore non è responsabile per il mutamento di itinerario?
- Qual è la responsabilità del vettore in caso di ritardo del viaggio?
- Quali diritti hanno i passeggeri in caso di disservizi durante il viaggio?
Il vettore non risponde del mutamento di itinerario in casi di particolare necessità e urgenza, come atterraggi di emergenza o eventi naturali, poiché la giurisprudenza tende a esonerarlo da responsabilità in tali situazioni (testo).
Il vettore ha una responsabilità specifica per ritardo se il viaggio supera un ritardo di 3 o 4 ore, poiché i dati sugli orari dei biglietti sono considerati indicativi ma non vincolanti (testo).
I passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza dal vettore, come pasti e alloggio, e devono essere informati riguardo a coincidenze e collegamenti alternativi in caso di ritardi o cancellazioni (testo).