Concetti Chiave
- Il debitore di obbligazioni generiche deve prestare cose di qualità almeno media e ha la libertà di scegliere quali beni fornire.
- In caso di inadempimento, il debitore di obbligazioni generiche è considerato tale se non adempie secondo le modalità convenute dal creditore.
- Il debitore può liberarsi dall'obbligazione solo eseguendo la prestazione esatta, a meno che il creditore non acconsenta a una prestazione diversa.
- Il diritto alla quietanza consente al debitore di ricevere una prova scritta dell'avvenuto pagamento, come uno scontrino, per attestare l'adempimento.
- La prestazione in luogo dell'adempimento estingue l'obbligazione solo se il creditore accetta una prestazione diversa da quella originariamente dovuta.
Limiti delle obbligazioni generiche
La necessità di esatto adempimento della prestazione trova limiti non estremamente rigidi in caso di obbligazioni generiche, cioè determinate solo nel genere. In questo caso il debitore è tenuto a prestare cose di qualità non inferiore alla media. È sul debitore che ricade la scelta di quali cose prestare. L’art. 1218 dispone che il debitore è inadempiente anche nel caso in cui egli non adempia la prestazione nelle esatte modalità convenute dal creditore: in presenza di un’obbligazione generica egli può ritenersi liberato qualora agisca secondo criteri generici di normalità (è liberato il venditore che fornisce al cliente un chilo di patate come gli è stato richiesto, a patto che esse siano di buona qualità). In presenza di un’obbligazione specifica, invece, il debitore può agire secondo schemi più ristretti (qualora si chieda al venditore un orologio di una specifica marca, egli è ritenuto inadempiente nel caso in cui fornirà un orologio che, pur essendo di ottima qualità, non rispecchi gli esatti criteri richiesti).
Prestazione in luogo dell’adempimento
Nel caso di prestazioni generiche, l’esatto adempimento è conseguito nel caso in cui il debitore abbia eseguito la prestazione nelle esatte modalità convenute. L’art. 1197 prevede che il debitore non possa essere liberato eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta (sarà così liberato colui che è in debito di cento euro e dà al creditore cento euro, non lo sarà colui che, diversamente, darà cinquanta euro anziché cento; allo stesso modo sarà liberato colui che, dovendo cento euro, li darà in monetine da un centesimo l’una). Solo nel caso in cui il creditore consenta, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore. In questo caso si parla di prestazione in luogo dell’adempimento: l’obbligazione si estingue nel momento in cui la diversa prestazione è eseguita.
Diritto alla quietanza
Secondo l’art. 1199, inoltre, il debitore che adempie una prestazione di danaro ha diritto alla quietanza, ossia ad una dichiarazione del credito che attesti l’avvenuto pagamento. Si tratta di una dichiarazione di scienza, ossia di un atto giuridico dalla funzione probatoria (un esempio è lo scontrino).
Domande da interrogazione
- Quali sono i limiti dell'adempimento nelle obbligazioni generiche?
- Cosa succede se il debitore esegue una prestazione diversa da quella dovuta?
- Qual è il diritto del debitore al momento dell'adempimento di una prestazione di danaro?
Nelle obbligazioni generiche, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media e ha la libertà di scegliere quali cose fornire, purché rispondano a criteri di normalità (art. 1218).
Il debitore non può essere liberato eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, a meno che il creditore non acconsenta a una prestazione alternativa di valore uguale o maggiore (art. 1197).
Il debitore ha diritto alla quietanza, ovvero a una dichiarazione che attesti l'avvenuto pagamento, come previsto dall'art. 1199, che funge da prova dell'adempimento.