Concetti Chiave
- Il passeggero ha diritto a essere trasferito al luogo di destinazione, dimostrando il diritto tramite il biglietto di viaggio.
- I biglietti di passaggio possono essere nominativi, con il nome del passeggero, o anonimi, senza nome specificato.
- La cessione dei biglietti nominativi richiede il consenso del vettore, mentre i biglietti anonimi possono essere ceduti liberamente.
- Il contratto di trasporto può essere concluso anche oralmente, con validità che non dipende dall'inizio del viaggio.
- La disciplina sui biglietti di viaggio è rigorosa, richiedendo informazioni chiare e precise su ciascun biglietto.
Il diritto del passeggero
Il passeggero, invece, si configura come il soggetto che ha diritto, solitamente dietro corresponsione di un corrispettivo (nolo) ad essere trasferito presso il luogo di destinazione convenuto. Per dimostrare l’esistenza del suddetto diritto, il passeggero è tenuto a presentare il biglietto di viaggio (giuridicamente definito «biglietto di passaggio»), che pertanto ha una funzione probatoria del contratto di passaggio.
Tipologie di biglietti
Esistono due tipologie di biglietto di passaggio:
- biglietto nominativo, che reca il nominativo del passeggero (ad esempio i biglietti aerei o abbonamenti di trasporto);
- biglietto anonimo, che al contrario non riporta il nome del passeggero (ad esempio i biglietti dell’autobus).
Cessione e validità del contratto
Dottrina e giurisprudenza si sono chieste se la cessione del biglietto di passaggio sia legittima: Per i biglietti nominativi essa è considerata tale solo previo consenso del vettore; i biglietti anonimi, viceversa, possono essere sempre ceduti a discrezione del passeggero. Alcuni biglietti, come quelli erogati ai dipendenti delle imprese di trasporto o alle forze armate, sono però incedibili.
Conclusione del contratto di trasporto
In generale, conformemente al principio di autonomia delle parti, il contratto di trasporto può essere validamente concluso anche oralmente: la forma scritta è richiesta solo ad probationem. Esso si perfeziona con il consenso delle parti, indipendentemente dall’inizio del viaggio. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza si sono chieste se l’esatto momento in cui l’accordo può considerarsi concluso coincida con l’acquisto del biglietto o con la salita sul mezzo di trasporto. Per fornire la risposta bisogna distinguere tra acquisto di biglietti completi o incompleti.
Disciplina stringente dei biglietti
La disciplina in materia è molto stringente e tiene conto di requisiti, quali le informazioni riportate sul biglietto di viaggio, inequivocabili e invalicabili.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo del biglietto di viaggio nel diritto del passeggero?
- Quali sono le differenze tra biglietti nominativi e anonimi?
- Come si conclude un contratto di trasporto?
Il biglietto di viaggio, giuridicamente definito «biglietto di passaggio», funge da prova del contratto di passaggio, attestando il diritto del passeggero a essere trasferito presso la destinazione convenuta (testo).
I biglietti nominativi riportano il nome del passeggero e richiedono il consenso del vettore per la cessione, mentre i biglietti anonimi non riportano il nome e possono essere ceduti liberamente dal passeggero (testo).
Il contratto di trasporto può essere concluso anche oralmente e si perfeziona con il consenso delle parti, indipendentemente dall'inizio del viaggio; tuttavia, la questione se l'accordo si consideri concluso con l'acquisto del biglietto o con la salita sul mezzo è oggetto di discussione (testo).