Concetti Chiave
- I partiti sono considerati associazioni di fatto che, pur essendo espressione della società, svolgono un ruolo cruciale nell'ordinamento costituzionale.
- La Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi in partiti per partecipare democraticamente alla determinazione della politica nazionale.
- Il concorso dei cittadini nella politica nazionale deve avvenire con metodi democratici, evidenziando la centralità della loro partecipazione.
- I partiti sono considerati "organizzazioni proprie della società civile" e non poteri dello Stato, come stabilito dalla Corte costituzionale.
- La norma sui partiti è collocata strategicamente dopo il diritto di voto, sottolineando la loro funzione istituzionale riconosciuta e disciplinata dalla legge.
La natura giuridica dei partiti
La natura giuridica dei partiti nel nostro ordinamento è del tutto peculiare: espressione della società (sono certo una delle formazioni sociali di cui parla l’art. 2 Cost.), pur essendo semplici associazioni di fatto, ricoprono un ruolo rilevante ai fini della funzionalità stessa dell’ordinamento costituzionale (per questo il costituente non ha ritenuto sufficiente il più generale art. 18 sulla libertà di associazione). Ciò è tanto vero che le difficoltà del sistema partitico si sono costantemente riflesse sul funzionamento della forma di governo.
Il ruolo dei cittadini
L’art. 49 ha come destinatari i cittadini, ai quali riconosce il diritto ad «associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Di questa formulazione vanno messi in evidenza due aspetti:
- il primo è che, secondo la Costituzione, non sono i partiti che concorrono a determinare la politica nazionale; sono i cittadini che, tutti insieme, partecipano a questa funzione sovrana di indirizzo, avendo il diritto di avvalersi anche dello strumento specifico della libera associazione in partiti;
- il secondo è che il concorso alla determinazione della politica nazionale deve avvenire con metodo democratico.
La garanzia costituzionale
Il fatto che i partiti siano garantiti dalla Costituzione nella prospettiva del diritto dei cittadini ad associarsi e vadano perciò considerati «organizzazioni proprie della società civile» (non poteri dello Stato) è stato ribadito espressamente dalla Corte costituzionale (ord. 79/2006).
La norma costituzionale sui partiti fu collocata, non a caso, nel titolo IV della parte prima (rapporti politici), subito dopo l’articolo relativo al diritto di voto. Il costituente era perfettamente conscio di introdurre un’innovazione rispetto alle carte costituzionali dell’epoca e volle richiamare specificamente tale forma associativa sia in considerazione del ruolo che i partiti avevano assunto nella ricostruzione democratica sia nella prospettiva di attribuire ai partiti una funzione istituzionale riconosciuta e disciplinata dalla legge.
Domande da interrogazione
- Qual è la natura giuridica dei partiti secondo la Costituzione italiana?
- Qual è il ruolo dei cittadini nella formazione della politica nazionale?
- Come sono garantiti i partiti dalla Costituzione?
I partiti, pur essendo associazioni di fatto, hanno una natura giuridica peculiare in quanto espressione della società e rivestono un ruolo fondamentale per il funzionamento dell'ordinamento costituzionale, come evidenziato nell'art. 2 della Costituzione.
Secondo l'art. 49 della Costituzione, sono i cittadini a concorrere a determinare la politica nazionale attraverso la libera associazione in partiti, sottolineando l'importanza della partecipazione democratica.
I partiti sono considerati "organizzazioni proprie della società civile" e non poteri dello Stato, come ribadito dalla Corte costituzionale, e la loro norma è collocata nel contesto dei diritti politici, evidenziando la loro funzione istituzionale.