Concetti Chiave
- Il monitoraggio a distanza è finalizzato a esigenze organizzative-produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale.
- L'installazione di strumenti di controllo richiede un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o un'autorizzazione dall'Ispettorato del lavoro.
- Le informazioni raccolte possono essere utilizzate dal datore di lavoro per fini legati al rapporto di lavoro, previa informazione adeguata al lavoratore.
- È fondamentale rispettare le normative del codice privacy per l'utilizzo delle informazioni raccolte tramite il monitoraggio.
- Il controllo a distanza deve essere sempre giustificato da specifiche esigenze, evitando abusi o violazioni della privacy dei dipendenti.
Finalità del monitoraggio a distanza
Le finalità per le quali il datore di lavoro può esercitare il monitoraggio a distanza dei propri dipendenti sono tre e costituiscono i limiti sostanziali del controllo a distanza:
- esigenze organizzative-produttive;
- esigenze legate alla tutela della sicurezza sul lavoro;
- esigenze legate al garantire la tutela del patrimonio aziendale.
Condizioni procedurali per l'installazione
L’istallazione di strumenti di controllo a distanza deve sottostare anche a una seconda condizione di natura procedurale: questa deve essere autorizzata da un previo accordo collettivo stipulato tra il datore di lavoro e la RSU (rappresentanza sindacale unitaria) o le RSA (rappresentanze sindacali aziendali). In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo può essere stipulato a livello nazionale, purché con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (primo comma articolo 4). In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti possono essere utilizzati previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro o in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di più sedi territoriali, dalla sede centrale del predetto Ispettorato.
Utilizzo delle informazioni raccolte
Il terzo comma dell’articolo 4, modificato dall’articolo 23 del d. lgs 151/2015, dispone che «tutte le informazioni raccolte tramite gli strumenti di controllo autorizzati (c. 1) o tramite gli strumenti di lavoro esenti da autorizzazione sindacale o amministrativa (c. 2) sono utilizzabili dal datore di lavoro a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a una duplice condizione:
- che sia stata data al lavoratore, da parte del datore di lavoro, preventiva e adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli;
- che siano rispettate le disposizioni contenute nel cosiddetto «codice privacy (d. lgs. 196/2003)», che regola il controllo dei dati.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali finalità del monitoraggio a distanza dei dipendenti?
- Quali sono le condizioni necessarie per l'installazione di strumenti di controllo a distanza?
- Come può il datore di lavoro utilizzare le informazioni raccolte tramite il monitoraggio a distanza?
Le finalità del monitoraggio a distanza sono tre: esigenze organizzative-produttive, tutela della sicurezza sul lavoro e protezione del patrimonio aziendale.
L'installazione deve essere autorizzata tramite un accordo collettivo con la RSU o RSA, o, in mancanza di accordo, tramite autorizzazione amministrativa dall'Ispettorato del lavoro.
Le informazioni possono essere utilizzate a fini legati al rapporto di lavoro, a condizione che il lavoratore sia informato adeguatamente e che siano rispettate le norme del codice privacy (d. lgs. 196/2003).