Concetti Chiave
- Le direttive autoapplicative sono eccezioni nel diritto europeo, in quanto possono essere applicate direttamente dai giudici nazionali senza necessità di recepimento interno.
- Le direttive europee impongono vincoli agli Stati membri, ma lasciano margine di discrezionalità su come raggiungere gli obiettivi stabiliti.
- In caso di conflitto tra norme nazionali e norme UE, il giudice nazionale deve risolvere il conflitto e può chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- Il giudice nazionale deve non applicare le norme penali interne in caso di incompatibilità con le normative europee, in particolare se queste ultime sono regolate da regolamenti o direttive.
- La competenza territoriale può essere derogata per accordo delle parti, ma esistono eccezioni per specifiche cause che richiedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e altri casi di inderogabilità.
Direttive autoapplicative
Di solito le direttive europee non possono essere applicate direttamente dal giudice nazionale; costituiscono un’eccezione le c.d. direttive autoapplicative (o analitiche): sono tali le direttive che sono talmente chiare, precise e incondizionate da apparire selfexecuting.
A tal fine non è necessario alcun formale atto di recepimento interno; ciò delinea un’importante differenza rispetto alle direttive europee. Infatti, esse vincolano gli Stati membri al raggiungimento di determinati scopi, lasciando tuttavia ampia discrezionalità in merito alla forma e ai mezzi per attuarli.
Interazione tra diritto penale comunitario e nazionale
Le principali forme di interazione fra il diritto penale comunitario e quello nazionale sono:
- conflitto totale o parziale → il compito di dirimere il conflitto spetta al giudice nazionale. Se ha dubbi sul corretto modo di interpretare la norma UE, ex art. 267 TFUE egli può effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Questa facoltà diventa un vero e proprio obbligo quando si tratta di giudice di ultima istanza, ad esempio la Cassazione.
Se la norma di diritto interno è chiaramente incompatibile con quella comunitaria, se la norma UE è contenuta in un regolamento o in una direttiva il giudice nazionale è tenuto a non applicare la disposizione penale interna in contrasto con la fonte UE.
Art. 28 C.P.C. → foro stabilito per accordo delle parti
La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70 [azione o intervento obbligatorio del p.m.], per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
Art. 30-bis C.P.C. → foro per le cause in cui sono parti i magistrati
(Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Se nel distretto determinato ai sensi del primo comma il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale con riferimento alla nuova destinazione.)
Domande da interrogazione
- Cosa sono le direttive autoapplicative e quali sono le loro caratteristiche?
- Qual è il ruolo del giudice nazionale in caso di conflitto tra diritto penale comunitario e nazionale?
- Quali sono le limitazioni alla deroga della competenza per territorio secondo l'art. 28 C.P.C.?
- Come viene determinata la competenza per le cause in cui sono parti i magistrati secondo l'art. 30-bis C.P.C.?
Le direttive autoapplicative sono direttive europee che possono essere applicate direttamente dai giudici nazionali, poiché sono chiare, precise e incondizionate. Non richiedono un atto formale di recepimento interno, a differenza delle altre direttive che lasciano discrezionalità agli Stati membri riguardo alla loro attuazione.
In caso di conflitto totale o parziale tra diritto penale comunitario e nazionale, il giudice nazionale ha il compito di risolvere il conflitto. Se ha dubbi sull'interpretazione della norma UE, può effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, obbligo per i giudici di ultima istanza.
L'art. 28 C.P.C. stabilisce che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, eccetto per le cause specificate nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, che riguardano l'azione obbligatoria del p.m., esecuzione forzata, opposizione, procedimenti cautelari e altri casi di inderogabilità espressamente previsti dalla legge.
L'art. 30-bis C.P.C. stabilisce che le cause in cui sono parti magistrati sono attribuite al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello. Se il magistrato ha iniziato a esercitare le sue funzioni dopo la chiamata in giudizio, la competenza spetta al giudice del capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello.