Concetti Chiave
- Le misure di prevenzione storiche in Italia risalgono al codice penale del 1930 e sono state confermate dalla Corte costituzionale per garantire la sicurezza sociale.
- Il d.lgs. 159/2011 ha codificato le misure di prevenzione, in particolare quelle legate alle leggi antimafia.
- Misure restrittive moderne comprendono divieti per tifosi estremisti e sanzioni per chi detiene sostanze stupefacenti, come il Daspo e la sospensione della patente.
- La custodia cautelare consente la carcerazione preventiva per garantire l'efficacia del processo, in conformità con la Costituzione.
- È fondamentale che la custodia cautelare rispetti il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, sebbene costituisca un'eccezione.
Misure di prevenzione storiche
Le misure di prevenzione (rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno in un determinato comune) derivano dal codice penale del 1930, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dalla l. 1423/1956. La Corte costituzionale ha considerato legittimo questo impianto normativo affermando che l’ordinato svolgimento dei rapporti sociali deve essere tutelato, oltre che da norme repressive dei fatti-reato, anche da un apparato di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi futuro (sent. 23/1964). Esse sono ora disciplinate dal d.lgs. 159/2011 («codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione»).
Misure restrittive moderne
Altre misure restrittive, anche se non sempre riconducibili a forme di prevenzione, sono attualmente previste, ad esempio, nei confronti di chi appartenga a frange estremiste del tifo sportivo (divieto di accesso a luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive, il Daspo, con obbligo eventuale di comparire presso gli uffici di polizia: art. 6 l. 401/1989) e a carico di chi detenga illecitamente sostanze stupefacenti (sospensione della patente di guida, del porto d’armi o del passaporto, fermo amministrativo del ciclomotore, divieto di frequentare determinati locali pubblici: artt. 75 e 75-bis d.p.r. 309/1990).
Custodia cautelare e carcerazione preventiva
Un’ulteriore forma di restrizione della libertà personale è la custodia cautelare.
Oltre alla reclusione a seguito di condanna, la carcerazione è prevista anche prima che la responsabilità penale sia definitivamente acclarata, affinché il tempo necessario alla conclusione del processo non impedisca alla funzione giurisdizionale di conseguire gli scopi cui tende. La Costituzione dà per implicita tale esigenza laddove fa riferimento alla «carcerazione preventiva» per rimettere al legislatore la determinazione del limite alla sua durata (art. 13.5). Naturalmente, l’interesse pubblico che giustifica la carcerazione preventiva (che il codice di procedura penale denomina custodia cautelare) deve comunque coniugarsi col principio della presunzione di non colpevolezza dell’imputato, di cui costituisce un’eccezione (sia pure prevista dalla stessa Costituzione).
Domande da interrogazione
- Quali sono le origini delle misure di prevenzione in Italia?
- Quali misure restrittive moderne sono previste per comportamenti illeciti?
- Qual è la differenza tra carcerazione preventiva e custodia cautelare?
Le misure di prevenzione, come il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, derivano dal codice penale del 1930 e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, con successivi aggiornamenti, come il d.lgs. 159/2011, che disciplina le leggi antimafia e le misure di prevenzione.
Attualmente, misure restrittive come il Daspo per frange estremiste del tifo sportivo e sanzioni per chi detiene sostanze stupefacenti, come la sospensione della patente o il divieto di accesso a determinati locali, sono previste per garantire la sicurezza pubblica (artt. 6 l. 401/1989 e 75 d.p.r. 309/1990).
La carcerazione preventiva, o custodia cautelare, è una forma di restrizione della libertà personale che può avvenire prima della condanna, per garantire il corretto svolgimento del processo, pur rispettando il principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato (art. 13.5 Costituzione).