Concetti Chiave
- Nel 1956 è stato istituito il Ministero delle partecipazioni statali per coordinare le aziende a maggioranza statale e creare un'associazione dedicata, l'ASAP.
- La legge istitutiva del ministero ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, ma la Corte ha confermato la legittimità sostenendo il diritto dello Stato di influenzare le sue partecipazioni.
- Nel 1959, la legge Vigorelli ha innovato il diritto sindacale estendendo i contratti collettivi a tutti i lavoratori e introducendo leggi per la tutela dei lavoratori vulnerabili.
- Negli anni '60, la stagnazione dei salari ha preceduto un aumento significativo, con un innalzamento dei minimi di trattamento economico e normativo.
- La contrattazione collettiva, pur rimanendo a livello nazionale, ha visto un parziale decentramento, sebbene le strutture periferiche del sindacato avessero limitate prerogative.
Istituzione del ministero delle partecipazioni
Nel 1956 venne istituito il Ministero delle partecipazioni statali, incaricato di coordinare le partecipazioni azionarie nelle società il cui pacchetto di maggioranza era detenuto dallo Stato. Contestualmente, fu stabilito che entro un anno le imprese a prevalente partecipazione statale sarebbero dovute uscire dalla Confindustria, associandosi in una separata organizzazione sindacale delle imprese a capitale pubblico.
A tal fine venne costituita l’ASAP, associazione delle imprese a prevalente partecipazione statale.
Qual è la questione di legittimità costituzionale?
La legge che ha istituito il ministero delle partecipazioni fu investita dalla questione di legittimità costituzionale: i sindacati ritenevano che essa fosse contraria al primo comma dell’art. 39 Cost. e per questo venne considerata un’illecita ingerenza da parte del legislatore.
La Corte costituzionale, tuttavia, non rilevò l’illegittimità, sostenendo che nelle società obbligate a confluire nel ministero delle partecipazioni, lo stato si poneva come socio di maggioranza e, per questo, poteva far prevalere la propria volontà.
Innovazioni nel diritto sindacale
Il diritto sindacale fu ulteriormente innovato nel 1959, anno in cui venne approvata la legge Vigorelli, che prevedeva l’estensione erga omnes dei contratti collettivi. Negli stessi anni, inoltre, furono pubblicate diverse leggi volte a garantire un minimo di tutela ai lavoratori in situazioni di grave sotto-protezione: legge sull’apprendistato; sul lavoro a domicilio; sul divieto di di interposizione, ecc.
Evoluzione economica e contrattazione collettiva
Negli anni sessanta, poi, si susseguirono fasi produttive alterne, facendo registrare una stagnazione dei salari fra il 1962 e il 1964 e un loro netto aumento in seguito. I minimi inderogabili di trattamento economico e normativo vennero innalzati e la ricchezza complessiva del Paese aumentò di molto.
In questo contesto la contrattazione collettiva, ancora solo su livello nazionale, venne parzialmente decentrata: le strutture periferiche del sindacato, però, godevano di prerogative stringenti e limitate.
Domande da interrogazione
- Quali furono le principali innovazioni introdotte nel diritto sindacale nel 1959?
- Qual è stata la posizione della Corte costituzionale riguardo alla legittimità della legge che ha istituito il ministero delle partecipazioni?
- Come si è evoluta la contrattazione collettiva negli anni sessanta?
Nel 1959, con l'approvazione della legge Vigorelli, si introdusse l'estensione erga omnes dei contratti collettivi e furono pubblicate leggi per garantire una maggiore tutela ai lavoratori in situazioni di grave sotto-protezione, come la legge sull'apprendistato e il divieto di interposizione.
La Corte costituzionale non rilevò l'illegittimità della legge, affermando che lo Stato, in quanto socio di maggioranza nelle società coinvolte, poteva far prevalere la propria volontà, nonostante le obiezioni dei sindacati.
Negli anni sessanta, la contrattazione collettiva, inizialmente a livello nazionale, subì un parziale decentramento, sebbene le strutture periferiche del sindacato avessero prerogative limitate, mentre si registrò un aumento dei salari e un innalzamento dei minimi inderogabili di trattamento economico e normativo.