Concetti Chiave
- I sindacati, nati per tutelare i lavoratori, oggi rappresentano sia i lavoratori che i datori di lavoro, garantendo una pluralità di organizzazioni.
- La registrazione dei sindacati è obbligatoria e richiede statuti con un ordinamento interno democratico, ma molte di queste norme sono rimaste inattuate.
- Il diritto di sciopero è tutelato dalla Costituzione, considerato un diritto legittimo da esercitare nel rispetto delle leggi vigenti.
- La serrata, ovvero la chiusura dell’impresa da parte del datore di lavoro, è lecita ma non equivale a un diritto, comportando comunque l'obbligo di risarcimento per i lavoratori.
- I costituenti hanno cercato un equilibrio tra la tutela dei diritti dei lavoratori e le prerogative dei datori di lavoro.
Evoluzione dei sindacati
In linea con la previsione generale dell’art. 18 Cost., una disciplina specifica è prevista per i sindacati, chiamati a svolgere compiti di tutela degli interessi professionali di categoria degli associati. Sorti all’inizio del secolo scorso, inizialmente per la tutela dei lavoratori, oggi associano in distinte organizzazioni sia i lavoratori sia i datori di lavoro. L’art. 39.1 Cost. tutela la libertà di organizzazione sindacale e ne garantisce la pluralità (rifiutando il sindacato unico imposto dall’organizzazione corporativa fascista).
Registrazione e contratti collettivi
L’art. 39.2 prevede che «ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge». Condizione per la registrazione dei sindacati è che i loro statuti «sanciscano un ordinamento interno a base democratica» (art. 39.3). In capo ai sindacati registrati è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti collettivi di lavoro «con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie» alle quali essi si riferiscono (art. 39.4). Tuttavia tali previsioni sono rimaste inattuate.
Diritto di sciopero e serrata
L’art. 40 Cost. tutela il diritto di sciopero, ovvero l’astensione programmata di uno o più lavoratori dall’attività lavorativa. A differenza di quanto accadeva sotto il regime fascista che sanzionava penalmente lo sciopero, esso viene configurato non solo come attività lecita ma come diritto, sia pure da esercitare «nell’ambito delle leggi che lo regolano». Del diritto di sciopero possono avvalersi certamente i lavoratori subordinati (pubblici e privati) e, con soluzioni che sono state contestate, anche quelli autonomi, ma non gli imprenditori.
Diversa è la serrata, cioè la chiusura totale o parziale dell’impresa da parte del datore di lavoro, considerata manifestazione lecita ma non vero e proprio diritto (v. sentt. 29/1960, 141/1967, 222/1975). Questo significa che l’imprenditore che ricorre alla serrata non è perseguibile penalmente, ma deve risarcire i lavoratori per la mancata prestazione lavorativa.
In sostanza, i costituenti hanno voluto contemperare la tutela offerta ai lavoratori con le esigenze e le prerogative datoriali.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo dei sindacati secondo la Costituzione italiana?
- Quali sono le condizioni per la registrazione dei sindacati?
- Come viene regolato il diritto di sciopero e la serrata?
I sindacati sono chiamati a tutelare gli interessi professionali di categoria degli associati, sia lavoratori che datori di lavoro, come previsto dall’art. 18 Cost. e dall’art. 39.1 Cost., che garantisce la libertà di organizzazione sindacale e la pluralità.
Secondo l’art. 39.2, i sindacati devono registrarsi presso uffici locali o centrali e i loro statuti devono sancire un ordinamento interno a base democratica (art. 39.3). Solo i sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria (art. 39.4).
L’art. 40 Cost. tutela il diritto di sciopero come attività lecita, mentre la serrata, ovvero la chiusura dell’impresa da parte del datore di lavoro, è considerata lecita ma non un vero e proprio diritto. L’imprenditore non è penalmente perseguibile per la serrata, ma deve risarcire i lavoratori per la mancata prestazione lavorativa.