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Concetti Chiave

  • L'art. 40 della Costituzione italiana riconosce lo sciopero come un diritto individuale che può essere esercitato collettivamente, applicabile in tutti i contesti lavorativi.
  • La giurisprudenza ha dichiarato nulli gli articoli del Codice penale che punivano lo sciopero, evidenziando la sua legittimità e protezione legale.
  • Lo sciopero si esercita collettivamente non per il numero di partecipanti, ma per il fine di tutelare gli interessi comuni di un gruppo di lavoratori.
  • Tutti i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato, compresi gli addetti ai pubblici servizi, sono considerati titolari del diritto di sciopero.
  • La titolarità individuale del diritto di sciopero è fondamentale per garantire l'uguaglianza sostanziale tra i lavoratori, indipendentemente dalla loro adesione sindacale.

La natura giuridica dello sciopero

L’art. 40 della Costituzione italiana è una disposizione precettiva, cioè immediatamente applicabile sia nei rapporti verticali, sia in quelli orizzontali.

La natura giuridica dello sciopero è stata definita dalla giurisprudenza costituzionale che, come prima cosa, ha dichiarato la nullità degli artt. 502 e s.s. del Codice penale, i quali punivano lo sciopero. Lo sciopero è esercitato collettivamente, perché la sua forza risiede proprio nell’azione collettiva. Ciononostante, il relativo diritto ex art. 40 Cost. appartiene al singolo: si tratta quindi di un diritto individuale ad esercizio collettivo.

Esercizio collettivo del diritto

L’esercizio è collettivo non in base al numero di scioperanti (possono essere anche solo 3), bensì in base al fatto che l’azione è diretta a tutelare non gli interessi individuali degli scioperanti, ma quelli comuni (appunto collettivi) di un gruppo di lavoratori.
In particolare, sono titolari del diritto di sciopero tutti i lavoratori subordinato del settore pubblico e privato e gli addetti ai pubblici servizi. Secondo l’orientamento prevalente fra i titolari rientrano anche i lavoratori autonomi che instaurano con il committente una subordinazione apprezzabile sul piano economico (ad esempio i co.co.co).

La titolarità individuale del diritto di sciopero è stata messa in discussione da alcuni giuristi: tuttavia, secondo l’opinione più diffusa essa è fondamentale per garantire il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3.2 Cost. La titolarità individuale consente infatti di garantire l’esercizio del diritto di sciopero a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro adesione sindacale.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la natura giuridica dello sciopero secondo la Costituzione italiana?
  2. La natura giuridica dello sciopero è definita dall’art. 40 della Costituzione italiana, che lo considera un diritto individuale esercitato collettivamente, dichiarando nulli gli articoli del Codice penale che punivano tale azione.

  3. Chi ha il diritto di scioperare secondo la legislazione italiana?
  4. Hanno diritto di sciopero tutti i lavoratori subordinati del settore pubblico e privato, inclusi gli addetti ai pubblici servizi e, in alcuni casi, anche i lavoratori autonomi con una subordinazione economica apprezzabile.

  5. Perché è importante la titolarità individuale del diritto di sciopero?
  6. La titolarità individuale del diritto di sciopero è fondamentale per garantire il rispetto del principio di uguaglianza sostanziale, permettendo a tutti i lavoratori di esercitare questo diritto indipendentemente dalla loro adesione sindacale.

Domande e risposte

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