Concetti Chiave
- La libertà personale è un diritto inviolabile sancito dall'articolo 13 della Costituzione italiana e dall'articolo 6 della Carta dell'Unione Europea, limitabile solo per atto giudiziario.
- La custodia cautelare e il fermo amministrativo sono eccezioni alla libertà personale, applicabili senza sentenza definitiva in casi specifici.
- La costituzione protegge i diritti dei cittadini, vietando la custodia cautelare per ultrasettantenni o gravemente malati, preferendo gli arresti domiciliari.
- L'inviolabilità del domicilio, garantita dagli articoli 7 della Carta dell'Unione Europea e 14 della Costituzione italiana, richiede provvedimenti giudiziari per perquisizioni o sequestri.
- La libertà di comunicazione è protetta dall'articolo 15 della Costituzione italiana, vietando violazioni della segretezza delle comunicazioni senza autorizzazione giudiziaria.
Libertà personale e Costituzione
Il concetto di libertà personale si ritrova sia nella nostra Costituzione all'art 13, sia nella Carta dell'Unione Europea all'articolo 6 come diritti inviolabili, che non possono essere modificati assolutamente. Sappiamo che lo Stato per far rispettare le leggi può anche fare uso della forza, tuttavia la nostra Costituzione prevede delle limitazioni a tale uso, Infatti l'articolo 13 della Costituzione nel suo secondo comma recita: libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge» Pertanto un cittadino può essere privato della sua libertà personale solo dalla Magistratura dopo essere stato condannato con una sentenza definitiva.
Limitazioni alla libertà personale
Esistono però due casi che anche in mancanza di una sentenza giudiziaria si dispone di limitare la libertà personale:
- Il fermo amministrativo, che ricorre quando ci troviamo di fronte ad un caso di
- La custodia cautelare o carcerazione preventiva, è un provvedimento stabilito dal giudice quando si ha il timore di una fuga dell'imputato, o che egli possa inquinare le prove.
Tutela dei diritti dei cittadini
Se l'imputato dopo aver subito il processo ( che di regola dura molti anni) viene condannato, il periodo della custodia cautelare è considerato come reclusione da tenere conto nello stabilire la pena definitiva. Se l'imputato ha superato i 70 anni d'età o è gravemente malato la custodia cautelare non può aver luogo, ma occorre sottoporre l'imputato agli arresti domiciliari. Con tale il provvedimento, il giudice obbliga all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo privato o pubblico di cura o di assistenza o ancora da una casa famiglia protetta La nostra Costituzione per tutelare sempre e comunque i diritti dei cittadini, punisce severamente ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
Inviolabilità del domicilio e comunicazione
Tra le libertà personali troviamo anche l'inviolabilità del domicilio, disciplinata sia dalla Carta dell'Unione Europea all'art. 7 sia dalla nostra Costituzione all'art 14. diritto; qualunque invadenza come un'ispezione, una perquisizione o un sequestro può avvenire solo con provvedimento giudiziario. Un'altra libertà fondamentale e dunque un altro diritto inviolabile della persona umana
sancita all'art 15 della Costituzione è la libertà di comunicazione. «Nessuno può violare ad esempio il diritto alla segretezza della nostra corrispondenza, o di qualsiasi altra forma di comunicazione come quelle fatte tramite il telefono, il pc, email, ecc, a meno che non sia disposta da un provvedimento giudiziario che ne autorizza il sequestro o l' intercettazione.