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Concetti Chiave

  • La sentenza 170 del 1984 ha stabilito che il giudice comune può disapplicare una legge interna in contrasto con il diritto comunitario, senza coinvolgere la Corte costituzionale.
  • Fino agli anni '60, le leggi interne venivano valutate secondo il criterio cronologico, mentre negli anni '70 si è adottato il criterio gerarchico per considerare l'invalidità delle leggi in contrasto con le fonti UE.
  • Negli anni '80 si è passati alla disapplicazione delle leggi interne, consentendo ai giudici di sospendere la loro efficacia senza abrogazione formale.
  • L'articolo 11 della Costituzione italiana impone limiti alla sovranità nazionale, influenzando il rapporto tra fonti dell'UE e diritto interno.
  • Il percorso giurisprudenziale evidenziato dalla Corte costituzionale mostra un'evoluzione nella gestione delle antinomie tra diritto interno e diritto comunitario.

Nell’ambito della legittimit giuridica tra diritto interno e fonti dell’Ue acquista un solo fondamentale la sentenza 170 del 1984, tramite cui la Corte costituzionale sostiene che non le spetta più il compito di dichiarare illegittimo un regolamento dell’UE rispetto alla legge ordinaria nel caso in cui esso entri in contrasto con i principi fondamentali; è il giudice che, caso per caso, potrà disapplicare la legge interna che contrasta con il diritto comunitario. La soluzione di quest’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto comunitario prevede tutt’oggi che non venga chiamata in causa la corte costituzionale, bensì esclusivamente il giudice comune a cui è affidato lo specifico caso. La legge interna, pertanto, non viene né abrogata né annullata, ma esclusivamente disapplicata, dunque sospesa nella sua efficacia.

Quindi, fino agli anni 60 si ragionava sulla base del criterio cronologico (per abrogazione); negli anni 70 è stato utilizzato il criterio gerarchico, sulla base del quale la legge interna poteva essere dichiarata invalida e, infine, negli anni 80 si favorì la disapplicazione.

Ruolo della Corte costituzionale e dei giudici

tramite la sentenza 170 del 1984 la Corte costituzionale propose una summa del percorso giurisprudenziale che si è susseguito in merito all’impatto giuridico delle fonti dell’UE sul nostro ordinamento interno. Come già visto, fino agli anni 60 si ragionava sulla base del criterio cronologico; negli anni 70, poi, il rapporto giuridico tra fonti UE e fonti interne è stato esaminato alla luce dell’articolo 11 della costituzione italiana, il quale pone dei limiti alla sovranità nazionale. Qualora una legge ordinaria contrasti un regolamento UE, essa viene caducata (perde la propria efficacia) in quanto considerata illegittima nei confronti dell’articolo 11. Nel 1983, infine, la corte affida ai singoli giudici la valutazione della compatibilità tra leggi ordinarie e fonti UE, autorizzandoli a disapplicare, caso per caso, la legge ordinaria qualora essa contrasti la fonte UE, ovviamente tenendo sempre conto dei controlimiti costituzionali rappresentati dai principi inviolabili e inalienabili.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Corte costituzionale nella disapplicazione delle leggi interne in contrasto con il diritto dell'UE?
  2. La Corte costituzionale, tramite la sentenza 170 del 1984, ha stabilito che non è più compito suo dichiarare illegittimi i regolamenti dell'UE rispetto alle leggi ordinarie; spetta invece ai giudici comuni disapplicare le leggi interne in caso di contrasto con il diritto comunitario, senza abrogare né annullare la legge.

  3. Come è cambiato il criterio di risoluzione delle antinomie tra diritto interno e diritto dell'UE nel tempo?
  4. Fino agli anni '60 si utilizzava il criterio cronologico per l'abrogazione, negli anni '70 il criterio gerarchico per dichiarare invalide le leggi interne, mentre dagli anni '80 si è passati alla disapplicazione delle leggi in contrasto con le fonti dell'UE.

  5. Quali limiti devono considerare i giudici quando disapplicano una legge ordinaria in favore del diritto dell'UE?
  6. I giudici devono tenere conto dei controlimiti costituzionali, rappresentati dai principi inviolabili e inalienabili, quando valutano la compatibilità tra le leggi ordinarie e le fonti dell'UE, come stabilito dalla Corte costituzionale.

Domande e risposte

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