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Concetti Chiave

  • Le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi, tra cui la legge 810/1929 e la legge 121/1985, sono atti di recepimento del Concordato e del Trattato con la Santa Sede.
  • I Patti Lateranensi appartengono a ordinamenti esterni, collegandosi al diritto italiano tramite il diritto canonico e vaticano attraverso atti di recepimento o rinvio.
  • La tesi che l'art. 7 della Costituzione abbia "costituzionalizzato" i Patti è stata abbandonata, poiché ciò avrebbe conferito rango costituzionale a norme in contrasto con i principi costituzionali.
  • L'art. 7 della Costituzione non sancisce singole disposizioni, ma il principio concordatario, che richiede una regolazione paritaria dei rapporti tra Stato e Chiesa.
  • Il principio concordatario stabilisce che i rapporti fra Stato e Chiesa devono essere disciplinati attraverso accordi bilaterali, senza compromettere i principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi

Collocazione delle leggi di esecuzione

Qual è la collocazione nel sistema delle fonti delle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi cui fa riferimento l’art. 7 della Costituzione? Si tratta della legge 810/1929, di esecuzione sia del Concordato sia del Trattato fra Italia e Santa Sede, e della legge 121/1985 di esecuzione dell’Accordo di modificazione del Concordato.

Ordinamenti esterni e diritto italiano

Ci riferiamo alle leggi di esecuzione, e non direttamente ai Patti, perché i secondi appartengono a ordinamenti esterni: quello concordatario (relativo ai rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica) e quello internazionale (relativo ai rapporti fra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano). A tali ordinamenti si collegano mediante atti di recepimento o di rinvio, rispettivamente, il diritto italiano, il diritto canonico e il diritto vaticano.

Principio concordatario e art. 7

È ormai da tempo abbandonata la tesi secondo cui l’art. 7 Cost. avrebbe «costituzionalizzato» i Patti, consentendo alle leggi di esecuzione degli stessi di derogare alle norme della Costituzione. Una simile tesi veniva giustificata dalla previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 7 («le modificazioni ai Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale»).

Accoglierla avrebbe però significato attribuire rango costituzionale a norme concordatarie palesemente in contrasto con i principi costituzionali (per esempio, il divieto per i sacerdoti apostati o irretiti da censura di assumere uffici pubblici, previsto dall’art. 5 del vecchio Concordato). Con l’art. 7, invece, sarebbero state costituzionalizzate non le singole disposizioni ma il principio concordatario, secondo il quale i rapporti fra Stato e Chiesa devono essere regolati su base paritaria, mediante accordi bilaterali. È vero tuttavia, come affermò la Corte costituzionale nella sent. 30/1971, che l’art. 7 «non sancisce solo un generico principio pattizio», ma «contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore»; esso, però, «non può avere forza di negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato».

Domande da interrogazione

  1. Qual è la collocazione delle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi nel sistema delle fonti?
  2. Le leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi, ovvero la legge 810/1929 e la legge 121/1985, si collocano nel sistema delle fonti come leggi di esecuzione del Concordato e del Trattato fra Italia e Santa Sede, come indicato nell’art. 7 della Costituzione.

  3. Perché si parla di ordinamenti esterni in relazione ai Patti Lateranensi?
  4. I Patti Lateranensi appartengono a ordinamenti esterni, ovvero il diritto concordatario e il diritto internazionale, che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e tra l’Italia e la Città del Vaticano, collegandosi al diritto italiano tramite atti di recepimento o rinvio.

  5. Qual è il significato del principio concordatario secondo l’art. 7 della Costituzione?
  6. Il principio concordatario, sancito dall’art. 7, stabilisce che i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere regolati su base paritaria attraverso accordi bilaterali, senza però conferire rango costituzionale alle norme concordatarie che possano contraddire i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

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