Concetti Chiave
- La legge 76 del 2016 introduce l'obbligo di mantenimento nella convivenza di fatto per garantire dignità a entrambi i conviventi in caso di rescissione del contratto.
- La prestazione alimentare è limitata al sostentamento essenziale, mentre l'obbligo di mantenimento comprende risorse più ampie per una vita dignitosa.
- Le obbligazioni alimentari sono irrinunciabili e possono essere richieste solo da chi è in stato di bisogno e incapace di provvedere al proprio mantenimento.
- La somministrazione degli alimenti deve essere proporzionale al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche di chi li fornisce.
- Il coniuge o convivente ha priorità sulle richieste di alimenti rispetto a fratelli e sorelle, secondo l'art. 433 del codice civile.
Obbligo al mantenimento nella convivenza
La legge 76 del 2016 ha previsto che, in caso di rescissione del contratto relativo alla convivenza di fatto, l’obbligo al mantenimento a vantaggio del contraente più debole, in passato non esigibile e configurabile esclusivamente come obbligazione naturale.
L’obbligo alimentare risponde all’esigenza di garantire, in caso di rescissione contrattuale, il livello minimo di dignità a entrambi i conviventi. Mentre la prestazione alimentare attiene a una forma di sostentamento limitata (strettamente legata alla sopravvivenza), l’obbligo al mantenimento copre una gamma più ampia di risorse esigibili (inerenti alla realizzazione completa della vita del beneficiario). La prestazione più onerosa grava su persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti (i coniugi e i i soggetti legati da rapporti di filiazione): all’obbligo al mantenimento sono tenuti, sulla base di un criterio ordinatorio, i soggetti previsti ex art. 433.
Norme sull'obbligazione alimentare
L’obbligazione alimentare sorge a tutela di un bene fondamentale: il livello minimo di dignità della vita; per questo motivo la prestazione prevista da tale obbligo è indisponibile e irrinunciabile. L’art. 438 prevede che «gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale». L’alimentando è tenuto a prestare gli alimenti sulla base delle proprie risorse e condizioni economiche. L’art. 433 antepone la posizione del coniuge o del convivente in qualità di alimentando solo a quella di fratelli e sorelle.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale novità introdotta dalla legge 76 del 2016 riguardo all'obbligo di mantenimento nella convivenza?
- Qual è la differenza tra obbligo alimentare e obbligo di mantenimento?
- Chi ha diritto a ricevere alimenti secondo la normativa vigente?
La legge 76 del 2016 ha stabilito che, in caso di rescissione del contratto di convivenza di fatto, sorge un obbligo di mantenimento a favore del contraente più debole, un obbligo che in passato non era esigibile e considerato solo come obbligazione naturale.
L'obbligo alimentare è limitato a garantire un sostentamento minimo per la sopravvivenza, mentre l'obbligo di mantenimento copre una gamma più ampia di risorse necessarie per la realizzazione completa della vita del beneficiario, come stabilito nel testo.
Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, con la priorità data a coniugi e conviventi rispetto ad altri familiari, come indicato nell'art. 433.