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Concetti Chiave

  • L'articolo 11 del Codice civile italiano del 1942 stabilisce il divieto di retroattività normativa, applicandosi solo per il futuro.
  • La Corte costituzionale ha identificato limiti alla retroattività, includendo il rispetto della ragionevolezza e dell'eguaglianza.
  • La retroattività è accettata solo se giustificata dalla tutela di principi e diritti di rilievo costituzionale.
  • Le disposizioni retroattive devono rispettare l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce un equo processo.
  • Il legislatore può intervenire retroattivamente, ma non deve influenzare indebitamente la risoluzione delle controversie in corso.

Principio di non retroattività

L’articolo 11 delle preleggi del Codice civile italiano del 1942 stabilisce che la legge dispone solo per l’avvenire e impone il divieto di retroattività normativa. Nel corso del tempo, però, il nostro ordinamento ha ammesso delle eccezioni a questo ferreo principio.
La Corte costituzionale ha ritenuto di porre alcuni limiti alla possibilità per il legislatore di disporre retroattivamente. Fra questi: il rispetto del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza, la tutela dell’affidamento nelle situazioni giuridiche legittimamente sorto nei soggetti, la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico, l’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria. Secondo la Corte, la retroattività è ammessa purché «trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale» (v. sentt. 78/2012 e 170/2013).

Convenzione europea dei diritti

Al tempo stesso le disposizioni retroattive non possono porsi in contrasto con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare l’art. 6 Cedu, come interpretate dalla Corte di Strasburgo.

Quest’ultima ha più volte affermato che «se, in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti da leggi già vigenti, il principio di prevalenza del diritto e la nozione di equo processo sancito dall’articolo 6 ostano, salvo che per ragioni imperative d’interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia. L’esigenza della parità delle armi comporta l’obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte» (sentenza Agrati c. Italia del 7 giugno 2011).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio fondamentale stabilito dall'articolo 11 delle preleggi del Codice civile italiano riguardo alla retroattività delle leggi?
  2. L'articolo 11 stabilisce che la legge dispone solo per l'avvenire, imponendo il divieto di retroattività normativa, sebbene siano ammesse alcune eccezioni nel nostro ordinamento.

  3. Quali limiti ha posto la Corte costituzionale alla retroattività normativa?
  4. La Corte costituzionale ha stabilito che la retroattività è ammessa solo se giustificata dalla tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, rispettando il principio di ragionevolezza, di eguaglianza e l'integrità delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

  5. In che modo le disposizioni retroattive devono rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo?
  6. Le disposizioni retroattive non possono contrastare con l'articolo 6 della Convenzione, che garantisce il diritto a un equo processo, richiedendo che ogni parte abbia una ragionevole possibilità di presentare il proprio caso senza svantaggi rispetto alla controparte.

Domande e risposte

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