Concetti Chiave
- I giudici si avvalgono del diritto straniero solo quando esiste una comparabilità utile, come dimostrato dalla corte costituzionale sudafricana con l'ordinamento statunitense.
- Nella giurisdizione costituzionale, l'analisi comparativa è limitata alla fase preparatoria, mentre la fase decisoria deve basarsi esclusivamente su principi interni.
- Un esempio emblematico di comparazione è la sentenza sulla pena di morte in Sudafrica, dove la corte ha considerato la posizione della Corte suprema nordamericana prima di discostarsene.
- La comparazione può riguardare istituti giuridici come l'ombudsman, analizzando le modalità di adozione in diversi paesi e confrontandoli con ordinamenti che non lo prevedono.
- In Italia, la tutela dei cittadini è affidata alla Corte dei conti, offrendo un interessante confronto rispetto all'ombudsman di derivazione svedese.
Utilizzo del diritto straniero
I giudici utilizzano in concreto il diritto straniero solo nel caso in cui sussiste la comparabilità, cioè se i precedenti analizzati sono ritenuti utili. In molte sentenze, ad esempio, la corte costituzionale sudafricana ha ritenuto efficace la comparabilità con l’ordinamento statunitense, reputando pertinente il ricorso alla giurisprudenza del suddetto ordinamento.
Comparazione nella giurisdizione costituzionale
La comparazione può essere realizzata in una circoscritta serie di ipotesi. Nell’esercizio della giurisdizione costituzionale, ad esempio, la fase decisoria non può mai far riferimento a principi presenti in ordinamenti diversi da quello preso in esame, mentre la fase preparatoria può basarsi sullo studio di diritti e precedenti esterni.
Ciò consente di capire per quale motivo, ad esempio, in una celebre sentenza sulla pena di morte la Corte costituzionale sudafricana abbia preso in considerazione la posizione favorevole alla pena capitale propria della Corte suprema nordamericana, per poi discostarvisi al momento della decisione finale, considerando la condanna a morte inconciliabile con i propri valori costituzionali.
Esempi di comparazione istituzionale
Oltre alle forme di stato e di governo, la comparazione può avere ad oggetto l’istituto presente in un ordinamento statale e i suoi modelli imitatori (adottati da altri Paesi), oppure il suddetto istituto e modelli che se ne discostano pur perseguendo i medesimi fini.
Un esempio della prima tipologia di raffronto è l’ombudsman: si tratta di un organo di derivazione svedese preposto alla tutela dei cittadini che è stato esportato in molti altri Paesi. In questo caso la comparazione esamina le modalità di adozione e dell’istituto in Stati diversi da quello in cui esso è nato. I comparatisti, però, possono anche prendere in esame il suddetto istituto in relazione a ordinamenti in cui esso non è stato accolto e che, pertanto, demandano le funzioni dell’ombudsman a un diverso organo politico: in Italia, ad esempio, la tutela dei cittadini è affidata alla Corte dei conti, quindi il raffronto dei comparatisti avrà ad oggetto la suddetta Corte da un lato e l’ombudsman dall’altro.
Domande da interrogazione
- In quali casi i giudici possono utilizzare il diritto straniero?
- Qual è la differenza tra la fase preparatoria e quella decisoria nella giurisdizione costituzionale?
- Qual è un esempio di comparazione istituzionale e come viene realizzata?
I giudici utilizzano il diritto straniero solo quando esiste comparabilità, ovvero quando i precedenti analizzati sono considerati utili, come dimostrato dalla Corte costituzionale sudafricana che ha ritenuto pertinente il ricorso alla giurisprudenza statunitense.
Nella giurisdizione costituzionale, la fase preparatoria può basarsi su diritti e precedenti esterni, mentre la fase decisoria non può fare riferimento a principi di ordinamenti diversi, come evidenziato dalla Corte costituzionale sudafricana in una sentenza sulla pena di morte.
Un esempio di comparazione istituzionale è l'ombudsman, un organo svedese per la tutela dei cittadini, esportato in altri Paesi. La comparazione esamina le modalità di adozione dell'ombudsman in diversi Stati e il suo confronto con organi alternativi, come la Corte dei conti in Italia.