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Concetti Chiave

  • La tutela risarcitoria debole, introdotta dalla riforma del 2012, si applica per inefficacia di licenziamenti senza motivazioni o procedure formali corrette, con risarcimenti tra 6 e 12 mensilità.
  • Il giudice stabilisce l'ammontare della compensazione economica nelle forme di tutela che la prevedono, inclusa quella per le organizzazioni di tendenza, dove non è applicabile la reintegrazione.
  • Il datore di lavoro può decidere di non assegnare nuove mansioni al lavoratore reintegrato, mantenendo l'obbligo di retribuzione, ma questo comporta rischi legali per eventuali richieste di risarcimento.
  • Il Jobs act ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina riguardante la tutela da licenziamento ingiustificato, con il decreto legislativo 23 del 2015.
  • La tutela per le associazioni politiche e culturali è limitata, con esclusione della reintegrazione in caso di estromissione per contrasto con la loro ragion d’essere.

Tutela risarcitoria debole

Secondo quanto disposto dalla riforma lavoristica realizzata nel 2012, la tutela risarcitoria debole è applicabile nei casi di inefficacia per mancanza di motivazioni o per violazione delle procedure formali previste per il licenziamento disciplinare e per quello economico. Anche in questo caso, il lavoratore può ottenere il mero risarcimento; l’aggettivo «debole» ne denota l’ammontare esiguo, oscillante fra 6 e 12 mensilità.

Compensazione economica e giudice

Per tutte le forme di tutela che prevedono una compensazione economica dal valore oscillante, l’esatto ammontare è stabilito dal giudice.
Infine, è importante attenzionare la tutela applicabile alle associazioni che svolgono attività di natura politica, culturale, artistica, d’istruzione, ecc., note come «organizzazioni di tendenza». Secondo la Legge Fornero, in questo caso non è mai possibile applicare la tutela reintegratoria perché l’estromissione da questa tipologia di organizzazione ha luogo solo in caso di contrasto con la sua ragion d’essere; data la gravità, il reinserimento non è ammesso.

Mansioni e rischi per il datore

Anche in caso di tutela reintegratoria, il compito di adibire il lavoratore a nuove mansioni mansioni spetta però al datore di lavoro, che non può essere costretto a un’esecuzione forzata. Egli, ad esempio, può scegliere liberamente di lasciare il lavoratore inattivo, fermo restando l’obbligo della retribuzione, nella speranza di un ribaltamento della sentenza in appello. Questa prerogativa comporta comunque dei rischi per il datore: il dipendente, infatti, può richiedere il risarcimento dei danni patiti a causa della forzata inattività.

Innovazioni del Jobs act

La disciplina sulla tutela da licenziamento ingiustificato è stata ulteriormente innovata dal decreto legislativo 23 del 2015, adottato nell’ambito del Jobs act.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di tutela risarcitoria debole e in quali casi si applica?
  2. La tutela risarcitoria debole, introdotta dalla riforma lavoristica del 2012, si applica nei casi di inefficacia del licenziamento per mancanza di motivazioni o violazione delle procedure formali. Il lavoratore può ottenere un risarcimento esiguo, compreso tra 6 e 12 mensilità.

  3. Come viene determinato l'ammontare della compensazione economica in caso di licenziamento?
  4. L'ammontare della compensazione economica, che varia a seconda della tutela applicabile, è stabilito dal giudice, come indicato nel testo.

  5. Quali sono i rischi per il datore di lavoro in caso di reintegrazione del lavoratore?
  6. Anche se il datore di lavoro ha la facoltà di non reintegrare il lavoratore e lasciarlo inattivo, corre il rischio che il dipendente richieda un risarcimento per i danni subiti a causa della sua inattività, come evidenziato nel testo.

Domande e risposte

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