Concetti Chiave
- In passato, l'astensione anomala dal lavoro non era vista come sciopero, ma la sentenza 711/1980 della Corte di Cassazione ne ha cambiato la percezione, riconoscendo queste forme come scioperi illegittimi.
- Il picchettaggio è considerato legittimo solo se perseguito con intenti persuasivi; l'uso di violenza o minacce può configurare reati di violenza privata.
- L'occupazione dell'azienda è una forma di lotta che può essere lecita durante uno sciopero, mentre è illecita se effettuata per disturbare l'attività lavorativa regolare.
- Lo sciopero bianco, in cui i lavoratori restano in azienda per impedire l'uso di crumiri, può configurarsi come una forma di occupazione lecita se avviene durante uno sciopero.
- Il Codice penale sanziona l'occupazione dolosa volta a disturbare la regolare esecuzione lavorativa, rendendola illecita secondo l'art. 508.
Evoluzione della definizione di sciopero
In passato, le forme anomale di astensione dal lavoro erano considerate inadempimenti parziali della prestazione di lavoro, dunque non propriamente fattispecie di sciopero. Tramite la sentenza 711/1980, però, la Corte di Cassazione ha considerato questi inadempimenti come forme di sciopero, peraltro illegittime. Infine, nella nozione di sciopero non rientrano alcune forme di lotta, come ad esempio il picchettaggio. Esso consiste in un raggruppamento di lavoratori scioperanti, i quali stazionano vicino o di fronte ai cancelli dell’azienda per disturbare o bloccare l’ingresso dei crumiri.
Legittimità del picchettaggio
Il picchettaggio è legittimo se ha fini meramente persuasivi; invece, se è svolto con modalità violente la sua legittimità viene meno.In caso di minacce o percorse ai crumiri può configurarsi il reato di violenza privata (art. 610 c.p.).
L’ultima tipologia di lotta distinta dallo sciopero è l’occupazione dell’azienda, alla quale i lavoratori ricorrono in casi particolarmente gravi, ad esempio la minaccia di cessazione dell’attività. Se l’occupazione avviene nel corso di uno sciopero, cioè quando l’attività dell’azienda è già sospesa, è considerata lecita perché non si verifica alcun turbamento dello svolgimento del lavoro. Viceversa, quando l’occupazione è proclamata dolosamente per disturbare la regolare esecuzione lavorativa, l’art. 508 del Codice penale ne sancisce l’illiceità.
Può dar luogo a occupazione anche lo sciopero bianco: in questo caso gli scioperanti permangono in azienda per l’intera giornata lavorativa e persino di notte per impedire al datore di utilizzare i crumiri per assicurare la produzione.
Domande da interrogazione
- Qual è stata l'evoluzione della definizione di sciopero secondo la Corte di Cassazione?
- Quali sono le condizioni di legittimità del picchettaggio?
- In quali circostanze l'occupazione dell'azienda è considerata lecita?
Inizialmente, le forme anomale di astensione dal lavoro erano considerate inadempimenti parziali, ma con la sentenza 711/1980, la Corte di Cassazione ha riconosciuto tali inadempimenti come forme di sciopero, sebbene illegittime.
Il picchettaggio è legittimo se ha fini meramente persuasivi; tuttavia, se viene attuato con modalità violente, la sua legittimità decade, configurando potenzialmente il reato di violenza privata.
L'occupazione è lecita se avviene durante uno sciopero, quando l'attività dell'azienda è già sospesa. Se invece è proclamata per disturbare la regolare esecuzione lavorativa, è considerata illecita ai sensi dell'art. 508 del Codice penale.