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Concetti Chiave

  • Le regioni italiane hanno modificato il proprio assetto elettorale, introducendo variazioni nelle modalità di assegnazione del premio di maggioranza e nella gestione delle soglie di sbarramento.
  • Il voto disgiunto è stato abolito in alcune regioni, mentre è stata introdotta la doppia preferenza di genere per i candidati al consiglio, come previsto dalla legge 20/2016.
  • In Toscana è stato implementato un sistema di ballottaggio per l'elezione del presidente della giunta nel caso in cui nessun candidato ottenga oltre il 40% dei voti.
  • Le leggi elettorali delle regioni ordinarie sono generalmente considerate majority-assuring, con l'eccezione della legge elettorale delle Marche e del Lazio.
  • Le regioni a statuto speciale hanno la capacità di definire autonomamente le proprie norme elettorali, a differenza delle regioni a statuto ordinario che seguono approcci più uniformi.

Modifiche elettorali regionali recenti

Negli ultimi anni, le regioni hanno modificato il proprio assetto elettorale, intervenendo sotto molti profili: le modalità di assegnazione del premio e di individuazione degli eletti in più per le liste collegate al presidente eletto, l’innalzamento o una diversa modulazione delle soglie di sbarramento, la possibilità di voto disgiunto, cioè di votare un candidato presidente e una lista ad esso non collegata, abolita da alcune regioni (Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Umbria), la doppia preferenza di genere per i candidati al consiglio (dopo la l. 20/2016 espressamente prevista anche come norma statale di principio). In Toscana, poi, è stato introdotto il ballottaggio per l’elezione del presidente della giunta nel caso in cui nessun candidato superi il 40% dei voti.

Soglie e premi di maggioranza

In nessuna regione (tranne le Marche) è prevista una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza. Per le elezioni regionali l’assenza di un quorum, giudicata illegittima per quelle delle Camere dalla sent. 1/2014, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale questione meramente ipotetica (quindi irrilevante: sent. 193/2015 sulla legge elettorale della Lombardia). In quel caso il premio era stato attribuito a una coalizione di liste collegate a un presidente eletto con un numero non esiguo di voti (oltre il 40%). Pertanto, le leggi elettorali delle regioni ordinarie possono essere definite majority-assuring (unica eccezione, oltre a quella delle Marche, la legge elettorale del Lazio).

Regioni a statuto speciale

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, esse, invece, hanno sempre avuto competenza propria in materia di elezione dei consigli regionali e, dopo la l. cost. 2/2001, anche di elezione del presidente della regione. Dunque, le principali innovazioni hanno riguardato statuizione che, di volta in volta e in modo autonomo, ciascun ente regionale ha fissato al proprio interno. Ovviamente, sotto molti profili le regioni, perlomeno quelle a statuto ordinario, hanno scelto di coordinarsi, orientandosi verso obiettivi e prospetti convergenti.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali modifiche apportate alle elezioni regionali negli ultimi anni?
  2. Negli ultimi anni, le regioni hanno modificato l'assetto elettorale introducendo cambiamenti come l'innalzamento delle soglie di sbarramento, l'abolizione del voto disgiunto in alcune regioni e l'introduzione della doppia preferenza di genere. In Toscana, è stato anche introdotto il ballottaggio se nessun candidato supera il 40% dei voti.

  3. Come viene assegnato il premio di maggioranza nelle elezioni regionali?
  4. In generale, nelle elezioni regionali, tranne che nelle Marche, non è prevista una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza. La Corte costituzionale ha ritenuto l'assenza di un quorum una questione irrilevante, e le leggi elettorali delle regioni ordinarie sono considerate majority-assuring, con l'eccezione della legge elettorale del Lazio.

  5. Qual è la situazione delle regioni a statuto speciale riguardo alle elezioni?
  6. Le regioni a statuto speciale hanno sempre avuto competenza autonoma in materia di elezione dei consigli regionali e del presidente della regione. Le innovazioni in queste regioni sono state stabilite in modo autonomo, mentre le regioni a statuto ordinario tendono a coordinarsi verso obiettivi comuni.

Domande e risposte

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