Concetti Chiave
- Le regioni italiane hanno modificato il proprio assetto elettorale, introducendo variazioni nelle modalità di assegnazione del premio di maggioranza e nella gestione delle soglie di sbarramento.
- Il voto disgiunto è stato abolito in alcune regioni, mentre è stata introdotta la doppia preferenza di genere per i candidati al consiglio, come previsto dalla legge 20/2016.
- In Toscana è stato implementato un sistema di ballottaggio per l'elezione del presidente della giunta nel caso in cui nessun candidato ottenga oltre il 40% dei voti.
- Le leggi elettorali delle regioni ordinarie sono generalmente considerate majority-assuring, con l'eccezione della legge elettorale delle Marche e del Lazio.
- Le regioni a statuto speciale hanno la capacità di definire autonomamente le proprie norme elettorali, a differenza delle regioni a statuto ordinario che seguono approcci più uniformi.
Modifiche elettorali regionali recenti
Negli ultimi anni, le regioni hanno modificato il proprio assetto elettorale, intervenendo sotto molti profili: le modalità di assegnazione del premio e di individuazione degli eletti in più per le liste collegate al presidente eletto, l’innalzamento o una diversa modulazione delle soglie di sbarramento, la possibilità di voto disgiunto, cioè di votare un candidato presidente e una lista ad esso non collegata, abolita da alcune regioni (Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Umbria), la doppia preferenza di genere per i candidati al consiglio (dopo la l. 20/2016 espressamente prevista anche come norma statale di principio). In Toscana, poi, è stato introdotto il ballottaggio per l’elezione del presidente della giunta nel caso in cui nessun candidato superi il 40% dei voti.
Soglie e premi di maggioranza
In nessuna regione (tranne le Marche) è prevista una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza. Per le elezioni regionali l’assenza di un quorum, giudicata illegittima per quelle delle Camere dalla sent. 1/2014, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale questione meramente ipotetica (quindi irrilevante: sent. 193/2015 sulla legge elettorale della Lombardia). In quel caso il premio era stato attribuito a una coalizione di liste collegate a un presidente eletto con un numero non esiguo di voti (oltre il 40%). Pertanto, le leggi elettorali delle regioni ordinarie possono essere definite majority-assuring (unica eccezione, oltre a quella delle Marche, la legge elettorale del Lazio).
Regioni a statuto speciale
Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, esse, invece, hanno sempre avuto competenza propria in materia di elezione dei consigli regionali e, dopo la l. cost. 2/2001, anche di elezione del presidente della regione. Dunque, le principali innovazioni hanno riguardato statuizione che, di volta in volta e in modo autonomo, ciascun ente regionale ha fissato al proprio interno. Ovviamente, sotto molti profili le regioni, perlomeno quelle a statuto ordinario, hanno scelto di coordinarsi, orientandosi verso obiettivi e prospetti convergenti.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali modifiche apportate alle elezioni regionali negli ultimi anni?
- Come viene assegnato il premio di maggioranza nelle elezioni regionali?
- Qual è la situazione delle regioni a statuto speciale riguardo alle elezioni?
Negli ultimi anni, le regioni hanno modificato l'assetto elettorale introducendo cambiamenti come l'innalzamento delle soglie di sbarramento, l'abolizione del voto disgiunto in alcune regioni e l'introduzione della doppia preferenza di genere. In Toscana, è stato anche introdotto il ballottaggio se nessun candidato supera il 40% dei voti.
In generale, nelle elezioni regionali, tranne che nelle Marche, non è prevista una soglia minima per ottenere il premio di maggioranza. La Corte costituzionale ha ritenuto l'assenza di un quorum una questione irrilevante, e le leggi elettorali delle regioni ordinarie sono considerate majority-assuring, con l'eccezione della legge elettorale del Lazio.
Le regioni a statuto speciale hanno sempre avuto competenza autonoma in materia di elezione dei consigli regionali e del presidente della regione. Le innovazioni in queste regioni sono state stabilite in modo autonomo, mentre le regioni a statuto ordinario tendono a coordinarsi verso obiettivi comuni.