Concetti Chiave
- Il fallimento è un aspetto critico dell'attività d'impresa, caratterizzato da presupposti soggettivi e oggettivi, come definito dal codice civile.
- Il presupposto soggettivo richiede che il soggetto sia un imprenditore, mentre quello oggettivo è l'insolvenza, intesa come stato di inadempimento cronico.
- La procedura fallimentare si avvia con una sentenza del tribunale e coinvolge organi come il giudice delegato, il curatore fallimentare e il comitato dei creditori.
- Il fallimento può essere richiesto da diverse parti, inclusi il pubblico ministero, i creditori o lo stesso imprenditore, in presenza dei presupposti stabiliti.
- Le conseguenze del fallimento per l'imprenditore includono la perdita della gestione dell'impresa, con la gestione affidata al curatore fallimentare che sostituisce l'imprenditore.
Aspetti critici del fallimento
Uno degli aspetti più critici dell’attività d’impresa è rappresentato dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali.
I presupposti del fallimento sono due: un presupposto soggettivo e un presupposto oggettivo.
Il presupposto soggettivo è rappresentato dal fatto che per essere assoggettato al fallimento è necessario che un soggetto sia imprenditore secondo quanto previsto dall’articolo 2082 del c.c.
Il presupposto oggettivo, invece, è rappresentato dall’insolvenza che è lo stato economico di crisi. Occorre tuttavia specificare che l’insolvenza si deve definire come uno stato di inadempimento cronico in virtù del quale l’imprenditore, sostanzialmente, non è più in grado di rispettare gli impegni economici.
Procedura fallimentare e organi coinvolti
In presenza dei suddetti presupposti si apre la procedura fallimentare che si conclude presso il competente tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento.
Pertanto la procedura fallimentare è governata dagli organi del fallimento che sono i seguenti:
1. Il giudice delegato;
2. Il curatore fallimentare;
3. Il comitato dei creditori.
Ogni organo ha proprie specifiche competenze e responsabilità; in particolare il curatore opererà sotto la direzione del giudice delegato. Scopo della procedura fallimentare sarà quello di cercare di soddisfare i creditori secondo criteri previsti dalla legge.
Al verificarsi dello stato d’insolvenza, il fallimento può essere chiesto dai seguenti soggetti:
1. Pubblico ministero, presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’impresa;
2. Un singolo creditore;
3. Lo stesso imprenditore.
Una volta iniziata la procedura di fallimento, sarà possibile iniziare un lungo percorso che porterà alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Conseguenze per l'imprenditore fallito
Pesanti sono le conseguenze del fallimento per l’imprenditore fallito in quando egli perderà la gestione dell’impresa, non potendo più svolgere alcuna attività inerente l’impresa stessa. Da quel momento, la gestione di ciò che resta dell’impresa passa al curatore fallimentare che, per legge, sostituirà in tutto e per tutto l’imprenditore fallito.
Domande da interrogazione
- Quali sono i presupposti necessari per dichiarare un fallimento?
- Chi sono gli organi coinvolti nella procedura fallimentare?
- Quali sono le conseguenze del fallimento per l'imprenditore?
Per dichiarare un fallimento sono necessari un presupposto soggettivo, ovvero che il soggetto sia un imprenditore secondo l'articolo 2082 del c.c., e un presupposto oggettivo, che consiste nell'insolvenza, definita come uno stato di inadempimento cronico in cui l'imprenditore non è in grado di rispettare gli impegni economici.
Gli organi coinvolti nella procedura fallimentare sono il giudice delegato, il curatore fallimentare e il comitato dei creditori, ognuno con specifiche competenze e responsabilità, con il curatore che opera sotto la direzione del giudice delegato.
Le conseguenze del fallimento per l'imprenditore sono significative, poiché egli perde la gestione dell'impresa e non può più svolgere alcuna attività inerente ad essa; la gestione passa al curatore fallimentare, che sostituisce completamente l'imprenditore fallito.