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Concetti Chiave

  • Il Codice della navigazione disciplina gli impedimenti alla riconsegna delle merci, come rifiuto di ricevere il carico e irreperibilità del destinatario.
  • Il vettore deve richiedere istruzioni al caricatore in caso di impedimenti e può procedere a deposito o vendita se il caricatore è irreperibile.
  • Nel trasporto marittimo di cose, non si applicano i termini di stallìa e contro-stallìa, seguendo le regole d'uso del porto di attracco.
  • La responsabilità per danni al container presso l'impresa di sbarco può gravare sul vettore o sull'impresa, a seconda dell'orientamento giurisprudenziale.
  • La teoria prevalente esonera il vettore da responsabilità, ritenendo l'impresa di sbarco responsabile per i danni al container.

Impedimenti alla riconsegna delle merci

Il Codice della navigazione disciplina in maniera dettagliata gli eventuali impedimenti alla riconsegna delle merci. Qualora i beni giunti a destinazione non possano essere consegnati al destinatario, nel trasporto di carico totale o parziale vengon disciplinati diversi elementi quali:

- il rifiuto di ricevere il carico;

- l’irreperibilità del destinatario;

- il conflitto tra più destinatari.

Diritti e doveri del vettore

Secondo quanto previsto dal Codice della navigazione, qualora si verifichi uno dei suddetti impedimenti il vettore è tenuto a chiedere immediate istruzioni al caricatore, il quale può esercitare il diritto di contrordine (art. 1685 c.c.). Come nel trasporto terrestre di cose, se il caricatore risulta irreperibile o le sue istruzioni sono impraticabili, il vettore può procedere al deposito o alla vendita delle merci.

Responsabilità nel trasporto marittimo

Gli elementi distintivi del trasporto marittimo di cose sono due:

- trattandosi di un trasporto di linea, i termini di stallìa e contro-stallìa non vengono ad esistenza. Le operazioni di imbarco e scarico seguono le regole d’uso vigenti presso il porto in cui la nave è attraccata;

- in caso di impedimento alla riconsegna delle merci, il vettore ha la facoltà di depositare il carico press un’apposita impresa di sbarco.

La giurisprudenza si è chiesta in quale modo debba essere ripartita la responsabilità tra il vettore e l’impresa di sbarco qualora il container venga danneggiato mentre si trova presso la suddetta impresa, i danni possono gravare:

- secondo un orientamento minoritario, essi gravano sul vettore, rispetto al quale l’impresa è considerata un suo dipendente;

- l’orientamento prevalente, al contrario, tende a esonerare il vettore da ogni forma di responsabilità. Tale teoria si fonda sulla concezione secondo cui il vettore conclude un contratto di deposito a favore del terzo (destinatario). Qualora il container risulti danneggiato, questi potrà agire nei confronti del vettore per via del contratto di trasporto. Egli, però, potrà facilmente liberarsi da responsabilità declinandola sull’impresa, nei confronti della quale il terzo potrà appellarsi.

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Domande da interrogazione

  1. Quali sono i principali impedimenti alla riconsegna delle merci nel trasporto marittimo?
  2. Gli impedimenti principali includono il rifiuto di ricevere il carico, l'irreperibilità del destinatario e il conflitto tra più destinatari, come disciplinato dal Codice della navigazione.

  3. Quali sono i diritti e doveri del vettore in caso di impedimenti alla riconsegna?
  4. Il vettore deve richiedere immediate istruzioni al caricatore e, se quest'ultimo è irreperibile o le istruzioni sono impraticabili, può procedere al deposito o alla vendita delle merci, secondo l'art. 1685 c.c.

  5. Come viene ripartita la responsabilità tra il vettore e l'impresa di sbarco in caso di danni al container?
  6. La giurisprudenza presenta due orientamenti: uno minoritario attribuisce la responsabilità al vettore, considerato un dipendente dell'impresa di sbarco, mentre l'orientamento prevalente esonera il vettore, ritenendo che il contratto di deposito sia a favore del terzo (destinatario).

Domande e risposte

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