Concetti Chiave
- I regolamenti sono considerati fonti secondarie del diritto, subordinate alle fonti primarie, e comprendono atti normativi di vari enti governativi e locali.
- Esistono regolamenti interni al governo che regolano l'organizzazione dell'ente stesso, con una natura secondaria riconosciuta dalla legge.
- La potestà regolamentare deve trovare legittimità in una norma di legge che ne attribuisca il potere, seguendo il principio di legalità.
- La differenziazione tra regolamenti secondari e quelli dell'Unione europea è fondamentale, poiché questi ultimi hanno una natura e un ruolo distinti.
- La Costituzione italiana delinea la distribuzione della potestà regolamentare tra Stato, regioni ed enti locali, evidenziando l'importanza delle riserve di legge.
Regolamenti come fonti secondarie
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, ossia subordinate a quelle primarie. La denominazione include una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del governo, dei ministri, delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle regioni e degli enti locali. Questi regolamenti non vanno confusi con altri atti normativi che hanno il medesimo nomen iuris: trattandosi di fonti subordinate alle fonti primarie, esse sono cosa del tutto diversa dai regolamenti dell’Unione europea e dai regolamenti parlamentari. Alla potestà regolamentare fanno riferimento diverse disposizioni della Costituzione: in particolare, l’art. 87.5 (il presidente della Repubblica «emana...i regolamenti») e l’art. 117.6, il quale distribuisce la potestà regolamentare fra Stato, regioni ed enti locali. Inoltre, la funzione delle riserve di legge previste dalla Costituzione non può che essere quella di delimitare la sfera di competenza fra la legge e il regolamento.
Regolamenti interni al governo
Diverso è il caso dei regolamenti interni all’istituzione governo. In quanto organo posto al vertice dell’amministrazione dello Stato, gli atti di regolamentazione organizzativa previsti dalla legge (ad es. il regolamento interno del Consiglio dei ministri, previsto dalla l. 400/1988) hanno natura secondaria: e ciò anche alla luce della riserva di legge in materia di organizzazione del governo (art. 95.3 Cost.). Per quanto riguarda la presidenza del Consiglio dei ministri, tuttavia, il d.lgs. 303/1999 prevede una generale autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, che sembra richiamare l’autonomia riconosciuta a Camere, Corte costituzionale e presidenza della Repubblica.
Legittimità della potestà regolamentare
Anche se le fonti secondarie non costituiscono un sistema chiuso come le fonti primarie, la potestà regolamentare, per essere legittimamente esercitata, deve trovare fondamento, ancorché generale, in una norma di legge che attribuisca al titolare il relativo potere (principio di legalità).
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra regolamenti e altre fonti normative?
- Quali articoli della Costituzione italiana riguardano la potestà regolamentare?
- Qual è il principio di legalità nella potestà regolamentare?
I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, subordinate a quelle primarie, e non devono essere confusi con i regolamenti dell’Unione europea o parlamentari, poiché hanno una natura diversa (testo).
La potestà regolamentare è disciplinata dagli articoli 87.5 e 117.6 della Costituzione, che stabiliscono le competenze del presidente della Repubblica e la distribuzione della potestà fra Stato, regioni ed enti locali (testo).
La potestà regolamentare deve essere esercitata legittimamente, trovando fondamento in una norma di legge che attribuisca il potere al titolare, rispettando così il principio di legalità (testo).