Concetti Chiave
- Gaio identifica due fonti principali di obbligazione: obbligatio ex contracto e obbligatio ex delicto, creando una bipartizione nel sistema giuridico romano.
- La solutio in debiti e la condemnatio, sebbene difficili da classificare, vengono incluse da Gaio nella categoria delle obbligazioni da contratto.
- Per superare le difficoltà della bipartizione, Gaio propone una tripartizione delle fonti di obbligazione, includendo variae causarum figurae.
- Il Codice civile italiano riprende la tripartizione di Gaio, affermando che le obbligazioni possono sorgere anche da atti diversi dai contratti e dai delitti.
- Giustiniano introduce una quadripartizione delle fonti dell'obbligazione, distinguendo tra obbligazioni da contratto, quasi da contratto, da delitto e quasi da delitto.
Le fonti di obbligazione secondo Gaio
Le fonti di obbligazioni danno origine all’obbligatio. Nelle Istitutiones, Gaio individua una bipartizione delle fonti di obbligazione. Esse sono:
1. Obbligatio ex contracto
2. Obbligatio ex delicto
Tale bipartizione creò delle tensioni all’interno del sistema giuridico romano. Esistevano infatti figure che non potevano essere annoverate in nessuna delle due categorie sopracitate. Queste due categorie, infatti, postula una nozione di contratto particolarmente ampia, come ogni atto lecito produttivo di un vincolo obbligatorio.
La solutio in debiti e la condemnatio
Nella solutio in debiti, una forma contrattuale per cui un soggetto paga ciò che non è dovuto a vantaggio di un creditore in buona fede, l’atto lecito (il pagamento) contrae un’obbligazione poiché obbliga colui che riceve il pagamento a restituire il denaro in eccesso. Con non poche difficoltà, Gaio annoverò tale obbligazione nella prima categorie.
Allo stesso modo, la condemnatio, un istituto di diritto successorio, generava un vincolo obbligatorio che Gaio riuscì a inserire, anche in questo caso con molte difficoltà, nella prima categoria.
La tripartizione nelle Res Cotidianae
Date le difficoltà che implica, Gaio superò il concetto di bipartizione, postulando, nelle Res Cotidianae, una tripartizione. L’obbligazione sorge da contratto, da delitto e da vari tipi di fonti (variae causarum figurae). Quest’ultima tipologia di fonte dell’obbligazione consentì di ampliare il novero in cui poteva essere ascritto un maggior numero di obbligazioni.
All’interno del terzo gruppo, infatti, Gaio riuscì ad annoverare le categorie che in precedenza aveva collocato con difficoltà, come ad esempio la solutio in debiti.
Il Codice civile italiano e la tripartizione
Il Codice civile italiano ha ripreso la tripartizione gaiana, ex articolo 1173, il quale afferma che le obbligazioni sorgono da contratto, fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento giuridico.
Quadripartizione giustinianea
Giustiniano pervenne a una quadripartizione delle fonti dell’obbligazione. Essa prevedeva obbligazioni da contratto, da delitto, quasi da contratto e quasi da delitto. Giustiniano ha diviso in due le variae causarum figurae: obbligazione da contratto e quasi da contratto; obbligazione da delitto o quasi da delitto.
Il Codice civile italiano del 1865, poi abrogato da quello del 1942, prevedeva, ex articolo 1097, una quadripartizione analoga a quella giustinianea.
Infine, il giurista classico Modestino aggiunse alla quadripartizione giustinianea anche la legge quale fonte di obbligazione.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti di obbligazione secondo Gaio?
- Come si inserisce la solutio in debiti nel sistema delle obbligazioni di Gaio?
- In che modo il Codice civile italiano si ricollega alla tripartizione di Gaio?
Gaio individua due principali fonti di obbligazione: l'obbligatio ex contracto e l'obbligatio ex delicto. Tuttavia, ha successivamente proposto una tripartizione per includere altre fonti, come la solutio in debiti, che non rientravano nelle prime due categorie.
La solutio in debiti, un pagamento non dovuto a favore di un creditore in buona fede, genera un'obbligazione di restituzione. Gaio, con difficoltà, la collocò nella categoria delle obbligazioni ex contracto.
Il Codice civile italiano, all'articolo 1173, riprende la tripartizione gaiana, affermando che le obbligazioni sorgono da contratto, fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento giuridico.