Concetti Chiave
- Le fonti dell’obbligazione includono atti e fatti che ne determinano l'origine, come specificato dall'art. 1173 del codice civile.
- Il contratto è una fonte volontaria di obbligazione, derivante da un accordo tra le parti che può modificare, estinguere o costituire rapporti giuridici patrimoniali.
- Il fatto illecito rappresenta una fonte non volontaria di obbligazione, derivante da un danno ingiusto causato a terzi, come stabilito nell'art. 2043.
- Esistono atti o fatti idonei a generare obbligazioni che non rientrano né nei contratti né nei fatti illeciti, come le promesse unilaterali e gli obblighi del possessore di mala fede.
- Il contratto e il fatto illecito possono avere funzioni esclusive o cumulative, influenzando così le dinamiche dell'obbligazione.
Definizione delle fonti dell'obbligazione
Definizione: le fonti dell’obbligazione sono gli atti e i fatti dai quali l’obbligazione trae origine
Art. 1173. Individua le tre principali fonti dell’obbligazione: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico
Contratto: accordo tra due o più parti volto a costituire, estinguere o modificare un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Esso, dunque, si qualifica come fonte volontaria da cui sorge l’obbligazione. Il contratto, peraltro, ha un’ulteriore funzione: consente di acquistare la proprietà a titolo derivativo (art. 922). Queste due funzioni possono essere esclusive o cumulative.
Che cos'è il fatto illecito e l'obbligazione di risarcimento?
Fatto illecito: ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043). È fonte dell’obbligazione di risarcire il danno; dunque, a differenza del contratto è una fonte non volontaria di obbligazione. Chi provoca un incidente stradale non lo fa perché mosso dall’intenzione, bensì per mera fatalità. Dall’incidente sorge un fatto illecito, cioè il danno ingiusto arrecato all’offeso, e ciò impone al reo l’obbligazione di risarcire il danno.
Altri atti o fatti idonei
Ogni atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni: vi sono compresi gli atti giuridici diversi dal contratto (ad esempio promesse unilaterali) e quelli non qualificabili come fatti illeciti (ad esempio l’obbligazione del possessore di mala fede di restituire i frutti).
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti dell'obbligazione secondo il codice civile?
- Che cos'è il fatto illecito e quale obbligazione ne deriva?
- Quali atti o fatti possono generare obbligazioni al di fuori del contratto e del fatto illecito?
Le principali fonti dell'obbligazione, come indicato nell'art. 1173, sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico.
Il fatto illecito è definito come ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043) e rappresenta una fonte non volontaria di obbligazione, imponendo al responsabile l'obbligo di risarcire il danno subito dalla vittima.
Oltre al contratto e al fatto illecito, possono generare obbligazioni anche atti giuridici diversi, come le promesse unilaterali, e atti non qualificabili come fatti illeciti, come l'obbligazione del possessore di mala fede di restituire i frutti.