Concetti Chiave
- Il divieto di discriminazione fiscale per gli enti ecclesiastici è sancito dalla Costituzione, garantendo parità di trattamento con fini di beneficenza o istruzione.
- Le attività non religiose degli enti ecclesiastici sono soggette al regime tributario ordinario, mentre le finalità religiose beneficiano di agevolazioni fiscali specifiche.
- Gli enti ecclesiastici non sono passivi dell'IVA, ma devono applicarla su beni nuovi venduti, inclusi alcuni prodotti religiosi.
- Esenzioni fiscali significative includono l'IRES ridotto del 50%, l'esenzione totale per le successioni e donazioni, e l'esenzione parziale per l'IMU.
- Per accedere al regime ONLUS, gli enti ecclesiastici devono tenere scritture contabili separate per le attività non religiose specificate nell'atto costitutivo.
Riferimenti normativi:
art.20 Costituzione repubblicana:
• Divieto di discriminazione
La natura ecclesiastica di un ente o il perseguimento di un fine di religione o di culto non possono essere causa di un regime fiscale più gravoso
Art. 7 Accordo 1984:
• Principio di parificazione tributaria delle finalità di religione e di culto a quelle di beneficenza o di istruzione
Agli effetti tributari il fine di culto e di religione è equiparato a quello di beneficenza e di istruzione
• Principio di soggezione al regime tributario ordinario delle attività diverse di quelle di religione o di culto
Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto per le stesse
Regime fiscale degli enti ecclesiastici
1. I.V.A.. L’ente ecclesiastico riconosciuto non è ricompreso tra i soggetti passivi dell’IVA (= Imposta sul valore aggiunto), in quanto non ha come oggetto principale l’esercizio abituale di un’attività commerciale. Invece, è dovuta quando si tratta di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, comprese le pubblicazioni religiosenon cedute in prevalenza ai propri associati.
2. IRES (= Imposta sul reddito delle società): riduzione del 50% in applicazione dell’equiparazione dei fini di culto e di religione a quelli di beneficenza o istruzione
3. Imposte sulle successioni e donazioni: esenzione
4. Imposta comunale sulle affissioni: esenzione totale per gli avvisi religiosi apposti alle pareti e sulle porte degli edifici religiosi. Riduzione del 50% per le pubblicità di attività religiose patrocinate dagli EE.LL.
Regime ONLUS e IMU
5. Regime ONLUS: per usufruire di questa agevolazione, gli Enti ecclesiastici devono tenere scritture contabili separate come previsto per le attività non religiose. Le attività non religiose che rientrano in tale regime sono: assistenza sanitaria, formazione, beneficenza, istruzione, promozione alla cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ecc. e devono essere indicate nell’atto costitutivo.(cd. ONLUS parziali)
6. IMU (= Imposta municipale unica). Esenzione parziale per gli edifici e pertinenze, purché destinati ad attività di religione o di culto. Per gli immobili con utilizzazione mista l’esenzione si applica alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolgono attività di natura non commerciale.
7. TASI (= Tassa sui servizi indivisibili). Viene calcolata sulla stessa base imponibile dell’IMU
8. Imposta di bollo: esenzione
Riguarda le quote associative ad associazioni religiose o assistenziali e sulle quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che dall’atto risulti tale scopo.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale riguardante la discriminazione fiscale degli enti ecclesiastici?
- Quali sono le principali esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici?
- Quali requisiti devono soddisfare gli enti ecclesiastici per beneficiare del regime ONLUS?
Il divieto di discriminazione fiscale è sancito dall'art. 20 della Costituzione, che stabilisce che la natura ecclesiastica di un ente non può comportare un regime fiscale più gravoso, equiparando le finalità di culto a quelle di beneficenza e istruzione (Art. 7 Accordo 1984).
Gli enti ecclesiastici godono di diverse esenzioni fiscali, tra cui l'esenzione dall'IRES per il 50% e l'esenzione totale dalle imposte sulle successioni e donazioni, oltre a riduzioni per l'imposta comunale sulle affissioni e l'imposta di bollo per le quote associative e le oblazioni a scopo di beneficenza.
Per usufruire del regime ONLUS, gli enti ecclesiastici devono tenere scritture contabili separate per le attività non religiose, che includono assistenza sanitaria, formazione, beneficenza e altre, come indicato nell'atto costitutivo.