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Concetti Chiave

  • Il divieto di discriminazione fiscale per gli enti ecclesiastici è sancito dalla Costituzione, garantendo parità di trattamento con fini di beneficenza o istruzione.
  • Le attività non religiose degli enti ecclesiastici sono soggette al regime tributario ordinario, mentre le finalità religiose beneficiano di agevolazioni fiscali specifiche.
  • Gli enti ecclesiastici non sono passivi dell'IVA, ma devono applicarla su beni nuovi venduti, inclusi alcuni prodotti religiosi.
  • Esenzioni fiscali significative includono l'IRES ridotto del 50%, l'esenzione totale per le successioni e donazioni, e l'esenzione parziale per l'IMU.
  • Per accedere al regime ONLUS, gli enti ecclesiastici devono tenere scritture contabili separate per le attività non religiose specificate nell'atto costitutivo.

Riferimenti normativi:

art.20 Costituzione repubblicana:

Divieto di discriminazione

La natura ecclesiastica di un ente o il perseguimento di un fine di religione o di culto non possono essere causa di un regime fiscale più gravoso

Art. 7 Accordo 1984:

Principio di parificazione tributaria delle finalità di religione e di culto a quelle di beneficenza o di istruzione

Agli effetti tributari il fine di culto e di religione è equiparato a quello di beneficenza e di istruzione

• Principio di soggezione al regime tributario ordinario delle attività diverse di quelle di religione o di culto

Le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto per le stesse

Regime fiscale degli enti ecclesiastici

1. I.V.A.. L’ente ecclesiastico riconosciuto non è ricompreso tra i soggetti passivi dell’IVA (= Imposta sul valore aggiunto), in quanto non ha come oggetto principale l’esercizio abituale di un’attività commerciale. Invece, è dovuta quando si tratta di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, comprese le pubblicazioni religiosenon cedute in prevalenza ai propri associati.

2. IRES (= Imposta sul reddito delle società): riduzione del 50% in applicazione dell’equiparazione dei fini di culto e di religione a quelli di beneficenza o istruzione

3. Imposte sulle successioni e donazioni: esenzione

4. Imposta comunale sulle affissioni: esenzione totale per gli avvisi religiosi apposti alle pareti e sulle porte degli edifici religiosi. Riduzione del 50% per le pubblicità di attività religiose patrocinate dagli EE.LL.

Regime ONLUS e IMU

5. Regime ONLUS: per usufruire di questa agevolazione, gli Enti ecclesiastici devono tenere scritture contabili separate come previsto per le attività non religiose. Le attività non religiose che rientrano in tale regime sono: assistenza sanitaria, formazione, beneficenza, istruzione, promozione alla cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ecc. e devono essere indicate nell’atto costitutivo.(cd. ONLUS parziali)

6. IMU (= Imposta municipale unica). Esenzione parziale per gli edifici e pertinenze, purché destinati ad attività di religione o di culto. Per gli immobili con utilizzazione mista l’esenzione si applica alla frazione dell’unità immobiliare nella quale si svolgono attività di natura non commerciale.

7. TASI (= Tassa sui servizi indivisibili). Viene calcolata sulla stessa base imponibile dell’IMU

8. Imposta di bollo: esenzione

Riguarda le quote associative ad associazioni religiose o assistenziali e sulle quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che dall’atto risulti tale scopo.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è il principio fondamentale riguardante la discriminazione fiscale degli enti ecclesiastici?
  2. Il divieto di discriminazione fiscale è sancito dall'art. 20 della Costituzione, che stabilisce che la natura ecclesiastica di un ente non può comportare un regime fiscale più gravoso, equiparando le finalità di culto a quelle di beneficenza e istruzione (Art. 7 Accordo 1984).

  3. Quali sono le principali esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici?
  4. Gli enti ecclesiastici godono di diverse esenzioni fiscali, tra cui l'esenzione dall'IRES per il 50% e l'esenzione totale dalle imposte sulle successioni e donazioni, oltre a riduzioni per l'imposta comunale sulle affissioni e l'imposta di bollo per le quote associative e le oblazioni a scopo di beneficenza.

  5. Quali requisiti devono soddisfare gli enti ecclesiastici per beneficiare del regime ONLUS?
  6. Per usufruire del regime ONLUS, gli enti ecclesiastici devono tenere scritture contabili separate per le attività non religiose, che includono assistenza sanitaria, formazione, beneficenza e altre, come indicato nell'atto costitutivo.

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