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Concetti Chiave

  • L'iniziativa per la costituzione e il rinnovo della RSU spetta alle associazioni sindacali autorizzate e deve avvenire almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
  • I membri eletti della RSU rimangono in carica per tre anni, superando il precedente sistema delle RSA che non prevedeva scadenze.
  • Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un membro eletto comporta la decadenza immediata dall'incarico, con sostituzione da parte del primo non eletto.
  • Il testo unico sulla rappresentanza consente alle associazioni sindacali di scegliere liberamente tra la costituzione di una RSU o di una RSA, mantenendo l'autonomia privata.
  • Le imprese possono modificare la propria RSA in RSU solo con l'accordo delle organizzazioni sindacali, mentre le assemblee deliberanti devono essere convocate collegialmente dalla RSU.

Iniziativa e rinnovo delle RSU

L’iniziativa per la costituzione della RSU spetta in primo luogo alle associazioni autorizzate a presentare le liste. Se già esistente, la stessa RSU può assumere l’iniziativa per il suo rinnovo, da esercitare almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
I lavoratori eletti restano in carica per tre anni. Si tratta di un’importante innovazione: le RSA non erano soggette ad alcuna scadenza. Dunque, non solo la loro elezione dall’alto pregiudicava ogni espressione di democrazia rappresentativa; la situazione era ulteriormente aggravata dalla permanenza sine die degli organi «eletti».

Regole e decadenza dei membri

Nelle RSU, inoltre, non è consentito il trasformismo o «cambio di casacca»: qualora uno dei membri eletti cambi appartenenza sindacale, egli decadrà anzitempo dal proprio incarico e verrà sostituito con il primo fra i non eletti. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice.
Il testo unico sulla rappresentanza si configura come atto di autonomia privata e, per questo motivo, non può sostituire la normativa legale ex art. 19 St. dei lavoratori. Ogni associazione sindacale può quindi scegliere liberamente se costituire una RSU o una RSA.

Clausola di salvaguardia

Per smorzare la difficile convivenza che deriverebbe dall’accostamento di RSA e RSU, il Tu rappresentanza ha previsto la cosiddetta «clausola di salvaguardia», in base alla quale le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni firmatarie del testo unico si impegnano a rinunciare formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19.

Modifiche da RSA a RSU

Le imprese che vogliono modificare la propria RSA in RSU possono farlo solo se questo passaggio è definito dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del Testo unico.
Le assemblee non deliberanti delle RSU possono essere convocate da ogni singolo componente; le assemblee indette per assumere decisioni vincolanti nei confronti di tutti i lavoratori, invece, possono essere convocate alla RSU nella sua dimensione collegiale, cioè secondo la decisione della maggioranza. Infine, i componenti eletti delle RSU godono di diversi diritti sindacali loro riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori (permessi retribuiti, prerogative connesse con l’attività di rappresentanza, ecc.).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la durata del mandato dei membri eletti nella RSU?
  2. I membri eletti della RSU restano in carica per tre anni, un'importante innovazione rispetto alle RSA, che non avevano scadenza (testo).

  3. Cosa succede se un membro della RSU cambia appartenenza sindacale?
  4. Se un membro eletto cambia appartenenza sindacale, decadrà dal proprio incarico e sarà sostituito dal primo fra i non eletti (testo).

  5. Qual è la funzione della clausola di salvaguardia nel contesto di RSA e RSU?
  6. La clausola di salvaguardia impegna le organizzazioni sindacali di categoria a rinunciare formalmente a costituire RSA, per evitare conflitti con le RSU (testo).

Domande e risposte

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