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Concetti Chiave

  • La legge non può conferire efficacia erga omnes ai contratti sindacali, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 106/1962.
  • Interventi legislativi possono aumentare l'efficacia dei contratti collettivi, ma non devono creare monopolio di rappresentanza per alcuni sindacati.
  • I contratti collettivi possono ricevere riconoscimenti limitati dalla legge, a condizione che le loro clausole integrino i contenuti legali.
  • La nozione di sindacati maggiormente rappresentativi è stata abrogata da un referendum nel 1995, influenzando i riconoscimenti ai contratti collettivi.
  • I contratti collettivi sono considerati fonti extra ordinem, con un'evoluzione della disciplina del lavoro pubblico in tre fasi distinte.

Efficacia erga omnes e contratti sindacali

Alla legge è vietato conferire efficacia erga omnes a contratti stipulati dalle associazioni sindacali. Infatti, dopo aver legittimato «in via provvisoria» la legge 741 del 1959 – che aveva conferito tale efficacia a diversi contratti collettivi – con la sent. 106/1962 la Corte dichiarò incostituzionale la legge 1027 del 1960 che voleva prorogarla (v. poi sentt. 70/1963, 88/1965, 105/1969). La legge può (anzi deve) tutelare le posizioni deboli, ma non può comunque intervenire squilibrando l’attività negoziale a favore di una parte.

Interventi legislativi e contratti collettivi

La Costituzione, tuttavia, non si oppone a qualsiasi intervento legislativo che assegni ai contratti collettivi una efficacia superiore a quella normale dei contratti inter partes, ma non consente che attraverso l’efficacia erga omnes si attribuisca il monopolio della rappresentanza ad alcuni sindacati rispetto ad altri

Riconoscimenti limitati e sindacati rappresentativi

Sono consentiti alla legge limitati «riconoscimenti» ai contratti collettivi, purché l’efficacia delle clausole richiamate derivi dalla legge stessa ed esse siano volte solo a integrarne i contenuti (ad esempio, per la rimodulazione degli orari di lavoro, per le prestazioni di lavoro straordinario, per le assunzioni o il licenziamento di manodopera senza rispettare determinati obblighi ecc.). Tali contratti potevano essere riconosciuti se stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi: ma questa nozione, prevista dall’art. 19 dello statuto dei lavoratori (l. 300/1970) e valorizzata dalla Corte costituzionale, è stata abrogata da un referendum nel 1995.

Contratti collettivi come fonti extra ordinem

L’insieme di questi elementi porta una parte della dottrina a considerare gli attuali contratti collettivi come fonti extra ordinem , diverse dalle fonti previste nel secondo comma dell’art. 39.
Non coincidenti sono le conclusioni cui si può giungere per i contratti relativi al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico è possibile individuare tre fasi: la fase del dominio della legge; la fase del «condominio» fra la contrattazione e la fonte normativa secondaria (appositi regolamenti); la fase della contrattualizzazione piena (sommariamente chiamata «privatizzazione del pubblico impiego»).

Domande da interrogazione

  1. Qual è il divieto principale riguardante l'efficacia erga omnes dei contratti sindacali?
  2. La legge vieta di conferire efficacia erga omnes ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 106/1962, che dichiarò incostituzionale la legge 1027 del 1960 che tentava di prorogare tale efficacia.

  3. In che modo la Costituzione italiana si relaziona agli interventi legislativi sui contratti collettivi?
  4. La Costituzione non si oppone a interventi legislativi che possano dare ai contratti collettivi un'efficacia superiore a quella normale, ma non consente di attribuire il monopolio della rappresentanza a determinati sindacati attraverso l'efficacia erga omnes.

  5. Qual è la situazione dei contratti collettivi nel settore pubblico rispetto a quelli privati?
  6. Nel lavoro pubblico si possono identificare tre fasi: dominio della legge, condominio tra contrattazione e normativa secondaria, e contrattualizzazione piena, evidenziando una differenza rispetto ai contratti collettivi nel settore privato, considerati fonti extra ordinem.

Domande e risposte

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