Concetti Chiave
- La legge non può conferire efficacia erga omnes ai contratti sindacali, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 106/1962.
- Interventi legislativi possono aumentare l'efficacia dei contratti collettivi, ma non devono creare monopolio di rappresentanza per alcuni sindacati.
- I contratti collettivi possono ricevere riconoscimenti limitati dalla legge, a condizione che le loro clausole integrino i contenuti legali.
- La nozione di sindacati maggiormente rappresentativi è stata abrogata da un referendum nel 1995, influenzando i riconoscimenti ai contratti collettivi.
- I contratti collettivi sono considerati fonti extra ordinem, con un'evoluzione della disciplina del lavoro pubblico in tre fasi distinte.
Efficacia erga omnes e contratti sindacali
Alla legge è vietato conferire efficacia erga omnes a contratti stipulati dalle associazioni sindacali. Infatti, dopo aver legittimato «in via provvisoria» la legge 741 del 1959 – che aveva conferito tale efficacia a diversi contratti collettivi – con la sent. 106/1962 la Corte dichiarò incostituzionale la legge 1027 del 1960 che voleva prorogarla (v. poi sentt. 70/1963, 88/1965, 105/1969). La legge può (anzi deve) tutelare le posizioni deboli, ma non può comunque intervenire squilibrando l’attività negoziale a favore di una parte.
Interventi legislativi e contratti collettivi
La Costituzione, tuttavia, non si oppone a qualsiasi intervento legislativo che assegni ai contratti collettivi una efficacia superiore a quella normale dei contratti inter partes, ma non consente che attraverso l’efficacia erga omnes si attribuisca il monopolio della rappresentanza ad alcuni sindacati rispetto ad altri
Riconoscimenti limitati e sindacati rappresentativi
Sono consentiti alla legge limitati «riconoscimenti» ai contratti collettivi, purché l’efficacia delle clausole richiamate derivi dalla legge stessa ed esse siano volte solo a integrarne i contenuti (ad esempio, per la rimodulazione degli orari di lavoro, per le prestazioni di lavoro straordinario, per le assunzioni o il licenziamento di manodopera senza rispettare determinati obblighi ecc.). Tali contratti potevano essere riconosciuti se stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi: ma questa nozione, prevista dall’art. 19 dello statuto dei lavoratori (l. 300/1970) e valorizzata dalla Corte costituzionale, è stata abrogata da un referendum nel 1995.
Contratti collettivi come fonti extra ordinem
L’insieme di questi elementi porta una parte della dottrina a considerare gli attuali contratti collettivi come fonti extra ordinem , diverse dalle fonti previste nel secondo comma dell’art. 39.
Non coincidenti sono le conclusioni cui si può giungere per i contratti relativi al lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nella disciplina del rapporto di lavoro pubblico è possibile individuare tre fasi: la fase del dominio della legge; la fase del «condominio» fra la contrattazione e la fonte normativa secondaria (appositi regolamenti); la fase della contrattualizzazione piena (sommariamente chiamata «privatizzazione del pubblico impiego»).
Domande da interrogazione
- Qual è il divieto principale riguardante l'efficacia erga omnes dei contratti sindacali?
- In che modo la Costituzione italiana si relaziona agli interventi legislativi sui contratti collettivi?
- Qual è la situazione dei contratti collettivi nel settore pubblico rispetto a quelli privati?
La legge vieta di conferire efficacia erga omnes ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 106/1962, che dichiarò incostituzionale la legge 1027 del 1960 che tentava di prorogare tale efficacia.
La Costituzione non si oppone a interventi legislativi che possano dare ai contratti collettivi un'efficacia superiore a quella normale, ma non consente di attribuire il monopolio della rappresentanza a determinati sindacati attraverso l'efficacia erga omnes.
Nel lavoro pubblico si possono identificare tre fasi: dominio della legge, condominio tra contrattazione e normativa secondaria, e contrattualizzazione piena, evidenziando una differenza rispetto ai contratti collettivi nel settore privato, considerati fonti extra ordinem.