Concetti Chiave
- I nuovi criteri di selezione per le RSA richiedono una rappresentatività effettiva, legata alla partecipazione alla negoziazione del contratto collettivo.
- Il caso Fiom contro Fiat ha evidenziato il problema della negazione della RSA alla Fiom, nonostante il suo ampio consenso, a causa della mancata sottoscrizione del contratto collettivo.
- La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 19, affermando che la rappresentanza sindacale può essere costituita anche senza la firma del contratto, se il sindacato ha partecipato alla negoziazione.
- Il sistema attuale premia solo i sindacati firmatari del contratto, compromettendo il nesso tra rappresentanza e rappresentatività e ledendo i principi di eguaglianza e libertà sindacale.
- Per correggere questo squilibrio, la Corte ha proposto nuovi criteri per misurare la rappresentatività effettiva, svincolandola dalla stipulazione del contratto collettivo.
Problemi dei nuovi criteri
I nuovi criteri di selezione individuati dall’art. 19 presentavano alcuni problemi: le RSA potevano essere costituite solo nelle associazioni dotate di rappresentatività effettiva. Non bastava più avere un ampio consenso: la rappresentatività era effettiva solo se il sindacato partecipava alla negoziazione per il rinnovo del contratto collettivo.
Il caso Fiom contro Fiat
Questo problema fu rilevato concretamente nel cosiddetto «caso Fiom contro Fiat». La questione ha avuto origine quando alla Fiom (principale sindacato degli operai metallurgici) fu negato il permesso di costituire una RSA nonostante l’ampissimo consenso di cui godeva. Il rifiuto era legato al fatto che la Fiom non aveva sottoscritto il contratto collettivo.
Sentenza della Corte costituzionale
Alcuni giudici considerarono il rifiuto legittimo; altri sostennero invece che il paradosso potesse essere superato considerando la firma del contratto un criterio indicativo, quindi non costitutivo, della rappresentatività. Con sentenza 231/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19 limitatamente alla parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non essendo firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi in qualità di rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.
Critiche al sistema attuale
Per quanto riguarda il caso Fiom contro Fiat la Corte è stata costretta a riconoscere che, in mancanza di sottoscrizione del contratto, viene meno il nesso che in base all’art. 19 collega la rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda e la rappresentatività del sindacato, misurata in base al suo consenso alla stipulazione del contratto. In questo modo il criterio selettivo ex art. 19 è compromesso: il dissenso dei sindacati maggiormente rappresentativi è punito, quindi vengono premiati i soli sindacati firmatari, cioè d’accordo con il datore di lavoro. Si tratta di un sistema che lede apertamente i principi costituzionali di eguaglianza e libertà sindacale. Per sanare questo squilibrio la Corte stabilisce che il potere di costituire RSA deve essere riconosciuto in base a nuovi criteri che possano misurare in modo diverso la rappresentatività effettiva. Questa non deve più essere subordinata alla stipulazione del contratto collettivo.
Domande da interrogazione
- Quali problemi presentano i nuovi criteri di selezione per le RSA secondo l’art. 19?
- Qual è l'importanza del caso Fiom contro Fiat nella discussione sulla rappresentatività sindacale?
- Qual è stata la decisione della Corte costituzionale riguardo all’art. 19 e quali cambiamenti propone?
I nuovi criteri richiedono che le RSA siano costituite solo in associazioni con rappresentatività effettiva, legata alla partecipazione del sindacato alla negoziazione del contratto collettivo, escludendo quindi sindacati con ampio consenso ma senza firma del contratto.
Il caso Fiom contro Fiat evidenzia come il rifiuto di costituire una RSA alla Fiom, nonostante il suo consenso, fosse legato alla mancanza di firma del contratto collettivo, sollevando interrogativi sulla legittimità dei criteri di rappresentatività previsti dall’art. 19.
La Corte costituzionale, con la sentenza 231/2013, ha dichiarato illegittimo l’art. 19 nella parte in cui limita la rappresentanza sindacale solo a sindacati firmatari, proponendo nuovi criteri per misurare la rappresentatività che non dipendano dalla stipulazione del contratto collettivo.