Concetti Chiave
- La fondazione è un ente creato con un patrimonio destinato a un obiettivo specifico stabilito dal fondatore.
- Il modello legislativo italiano si basa sulla fondazione erogatrice, che gestisce un patrimonio per erogare rendite secondo le direttive del fondatore.
- A differenza delle associazioni, le fondazioni richiedono un riconoscimento formale per esistere e godono di autonomia patrimoniale perfetta.
- La fondazione è costituita attraverso un atto unilaterale del fondatore, che destina beni per realizzare uno scopo specifico.
- Il patrimonio della fondazione è predominante rispetto all'elemento personale, a differenza di quanto avviene nelle associazioni.
Definizione e modello legislativo
“La fondazione è un ente costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scop, prefissato dal fondatore.”
Il modello che tenuto presente dal nostro legislatore è quello della cosiddetta fondazione erogatrice, caratterizzata dall’attività di gestione di un patrimonio, al fine di Erogarne le rendite secondo le direttive del fondatore (Art 16).
Elementi personali e patrimoniali
Come l’associazione, anche la fondazione consta dell’elemento personale e dell’elemento patrimoniale. L’elemento personale della fondazione viene generalmente individuato nell’apparato amministrativo dell’ente che consente lo svolgimento dell’attività, in vista della quale viene destinato il patrimonio da parte del fondatore. Nonostante ciò, e resta diffusa in dottrina l’affermazione di una radicale differenza tra associazione e fondazione. Nella fondazione, a differenza di quanto si verifica nell’associazione, vi è la prevalenza dell’elemento patrimoniale sull’elemento personale.
Riconoscimento e autonomia patrimoniale
Inoltre è da sottolineare che l’ordinamento ammette, per quanto riguarda l’ente di carattere associativo, la possibilità di dar vita anche ad associazioni non riconosciute quali persone giuridiche; per la fondazione tale alternativa non risulta essere presa in considerazione da parte del legislatore. Pertanto la fondazione può sussistere solo se riconosciuta, secondo le modalità contemplate nel D.P.R. 361/2000. Poiché la fondazione è necessariamente riconosciuta, essa risulterà sempre caratterizzata dall’autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che delle obbligazioni assunte in nome per conto dell’ente risponde soltanto quest’ultimo con il suo patrimonio.
Costituzione e scopo della fondazione
La fondazione è costituita con un negozio unilaterale (negozio di fondazione) che viene posto in essere da parte di un soggetto (il fondatore), quest’ultimo crea l’ente in vista della realizzazione di uno scopo, destinando una determinata quantità di beni che andranno a costituire il patrimonio della fondazione stessa. Dunque, alla luce di ciò, è opportuno evidenziare come la fondazione, a differenza dell’associazione, venga ad esistere solo per effetto del riconoscimento. L’associazione risulta concepita essenzialmente quale patrimonio destinato ad uno scopo, tale patrimonio deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo dell’ente.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale differenza tra una fondazione e un'associazione?
- Qual è il requisito fondamentale per la costituzione di una fondazione?
- Come viene costituita una fondazione e qual è il suo scopo?
La principale differenza risiede nella prevalenza dell'elemento patrimoniale nella fondazione, rispetto all'elemento personale che caratterizza maggiormente l'associazione. Nella fondazione, il patrimonio è destinato a un determinato scopo dal fondatore (come indicato nel testo).
La fondazione deve essere necessariamente riconosciuta secondo le modalità del D.P.R. 361/2000, il che implica che non può esistere come ente non riconosciuto, a differenza delle associazioni (come evidenziato nel testo).
La fondazione è costituita tramite un negozio unilaterale da parte del fondatore, il quale destina beni per realizzare uno scopo specifico. A differenza dell'associazione, la fondazione esiste solo dopo il riconoscimento (come descritto nel testo).