Concetti Chiave
- Il diritto naturale è considerato un diritto fondamentale e inalienabile dell'individuo, che include autodifesa, libertà e proprietà.
- Le radici del diritto naturale risalgono all'antichità greca e si riflettono nel ius gentium dei giuristi romani, come manifestazione di regole naturali da seguire.
- Nel medioevo, i canonisti riconoscevano la superiorità del diritto naturale rispetto al diritto positivo, identificandolo spesso con il diritto divino.
- Tommaso d'Aquino sosteneva che il diritto naturale fosse razionale e oggettivo, in quanto derivante dalla natura e dalla divinità.
- Alcuni maestri della scuola francescana, come Guglielmo da Ockham, distinguevano l'uso dei beni dalle loro azioni legali, separando il diritto naturale dal diritto umano positivo.
Il concetto di diritto naturale
Concetto di particolare importanza è quello di diritto naturale, inteso come diritto fondamentale dell’individuo, ovvero il riconoscimento che alcune pretese o facoltà esercitate dall’individuo – autodifesa, libertà, proprietà – sono la manifestazione di sui diritti inalienabili e fondamentali, non abrogabili da parte del legislatore. Il concetto di diritto naturale, di origine greca, trova frequenti richiami presso i giuristi romani – ius gentium. Nella concezione antica il diritto naturale è concepito come un insieme di regole dettate dall’ordine della natura, alle quali l’uomo deve obbedienza. Si tratta di un diritto superiore ed oggettivo.
Diritto naturale nel medioevo
Nel medioevo furono in particolare i canonisti a dedicare attenzione al significato del ius naturale: essi distinguevano più accezioni del concetto di diritto naturale. La posizione di preminenza del diritto naturale sul diritto positivo, fu costantemente riconosciuta, soprattutto perché lo si identificava con il diritto divino. La natura e le sue leggi avevano per fonte la divinità.
Correnti di pensiero sul diritto naturale
In tal senso si contrapposero due correnti: Tommaso d’Aquino riteneva inerente al diritto naturale l’elemento razionale, in quanto Dio stesso non poteva derogarvi essendo alla fonte della ragione quanto della natura – il diritto naturale come diritto oggettivo. Diversa fu la posizione assunta da alcuni maestri della scuola francescana, nell’intento di difendere la regola di San Francesco che vietava la proprietà dei beni per i monaci. Fu Guglielmo da Ockham a sviluppare una tesi che ammetteva di usare dei beni per le necessità della vita ma ne negava l’azionabilità, distinguendo il diritto naturale da quello umano positivo.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del diritto naturale secondo la tradizione giuridica?
- Come veniva percepito il diritto naturale nel medioevo?
- Quali sono le principali correnti di pensiero sul diritto naturale?
Il diritto naturale è inteso come diritto fondamentale dell’individuo, comprendente pretese inalienabili come autodifesa, libertà e proprietà, che non possono essere abrogati dal legislatore, come evidenziato nel testo.
Nel medioevo, i canonisti riconoscevano la preminenza del diritto naturale sul diritto positivo, identificandolo con il diritto divino e considerandolo come derivante dalla divinità, secondo quanto riportato nel testo.
Due correnti si contrapposero: Tommaso d’Aquino sosteneva un diritto naturale oggettivo e razionale, mentre Guglielmo da Ockham differiva, ammettendo l'uso dei beni per necessità ma negando la loro azionabilità, come descritto nel testo.