Concetti Chiave
- La libertà di informazione è un valore complesso che va oltre il semplice diritto soggettivo, coinvolgendo vari ambiti come l'editoria e la radiotelevisione.
- Il diritto soggettivo, sebbene in crisi, rappresenta un'importante conquista storica, tutelando i diritti di tutti i cittadini e non solo privilegi di alcuni.
- Essere titolari di un diritto soggettivo implica avere un mezzo effettivo per far valere l'interesse sotteso al diritto stesso.
- Non tutti i valori costituzionali si traducono in diritti tutelati, spesso prevalgono interessi collettivi che non sempre possono essere soggettivati.
- Il riconoscimento di interessi collettivi come beni comuni può rischiare di compromettere la precisione del linguaggio giuridico e cedere a suggestioni politiche.
Il valore della libertà di informazione
La libertà di informazione non si esaurisce solo in un agere o un posse tutelato dall’ordinamento, ma esprime un valore, da contemperare con altri valori. Non si esaurisce nel riconoscimento di un diritto soggettivo, ma si allarga ad altri istituti (disciplina dell’editoria, regime della radiotelevisione in funzione antimonopolistica, diritto di cronaca, accesso alle fonti, disciplina della professione giornalistica ecc.) che concorrono a realizzarla pienamente.
La crisi di identità del diritto soggettivo
Ma attenzione: evidenziare la «crisi di identità» del diritto soggettivo non significa proporre il suo abbandono. È una categoria frutto non di mere costruzioni logico-dottrinarie, ma di elaborazioni che hanno accompagnato importanti conquiste storiche. Apparso – grazie alla Scuola dei glossatori bolognesi – per dare forza alla actio del diritto romano con il riferimento al sottostante ius, è stato progressivamente costruito in relazione alle esigenze dello stato di diritto. Due sono i valori che esso racchiude: quello legato alla sua funzione «universalizzante», di tutela non dei privilegi di alcuni ma dei diritti di tutti i cittadini; e quello legato alla sua funzione (anche simbolica) di riconoscimento di un potere in capo al soggetto, un potere che non si impone con la forza ma che si fa valere davanti a un giudice.
La titolarità e l'azione dei diritti soggettivi
Proprio per non svilire questa categoria riducendola a una parola vuota, occorre tener fermo che la titolarità di un diritto soggettivo presuppone che venga assicurato un mezzo per far valere l’interesse sotteso al diritto. In altre parole, si è titolari di un diritto soggettivo solo allorché si è titolari di un’effettiva possibilità di azione.
Interessi collettivi e tutela costituzionale
Bisogna allora giungere alla drastica conclusione che, o si tratta di pretese azionabili, o non si è di fronte a veri e propri diritti? È vero che non tutti i valori costituzionali si traducono per i cittadini in diritti costituzionalmente tutelati, prevalendo spesso la tutela di interessi collettivi e diffusi non sempre in grado di «soggettivarsi», ma essi rappresentano pur sempre la base su cui costruire possibili interventi del giudice costituzionale.
Sganciati da un sottostante diritto soggettivo, si tratta di interessi che possono considerarsi semplici espressioni riassuntive di «beni comuni» e diventare anch’essi oggetto di tutela costituzionale, sapendo però di correre un duplice rischio: la perdita di rigore del linguaggio giuridico e il cedimento a (seppur nobili) suggestioni politiche. Ad esempio: basta il «ripudio della guerra» espresso dall’art. 11 della Costituzione a configurare un «diritto alla pace» di cui sarebbero titolari i singoli e la collettività? Ma quali gli strumenti attivabili davanti al giudice nel caso in cui lo si ritenesse violato dai pubblici poteri? (In argomento si veda il parere del Consiglio di stato, sez. I, n. 1313/2003 per l’annullamento di un’ordinanza del sindaco di Falconara Marittima che vietava il decollo e atterraggio di aerei americani impegnati nelle operazioni belliche in Iraq.)
Domande da interrogazione
- Qual è il significato della libertà di informazione nel contesto giuridico?
- Cosa si intende per "crisi di identità" del diritto soggettivo?
- Qual è la relazione tra titolarità e azione dei diritti soggettivi?
- Come si collegano gli interessi collettivi alla tutela costituzionale?
La libertà di informazione è un valore che va oltre il semplice riconoscimento di un diritto soggettivo; essa si integra con altri istituti come la disciplina dell’editoria e il diritto di cronaca, contribuendo a una realizzazione più completa di tale libertà.
La "crisi di identità" del diritto soggettivo non implica il suo abbandono, ma riconosce che questa categoria è stata storicamente costruita per tutelare i diritti di tutti i cittadini, non solo i privilegi di alcuni, e rappresenta un potere riconosciuto al soggetto.
La titolarità di un diritto soggettivo implica la disponibilità di un mezzo per far valere l’interesse sotteso; si è titolari di un diritto solo se si ha la possibilità effettiva di azione.
Gli interessi collettivi, pur non sempre traducendosi in diritti soggettivi, rappresentano una base per possibili interventi del giudice costituzionale, ma comportano il rischio di un linguaggio giuridico meno rigoroso e di suggestioni politiche.