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Concetti Chiave

  • La Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce i diritti collettivi, come il diritto di sciopero e la libertà sindacale, come fondamentali per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle normative nazionali.
  • I diritti dei lavoratori nell'Unione europea sono definiti in modo generico e inclusivo, permettendo un riconoscimento universale a prescindere dall'inquadramento giuridico nazionale.
  • Il diritto comunitario differisce da quello nazionale, poiché fornisce una definizione ampia dei diritti dei lavoratori, anziché basarsi su fattispecie specifiche.
  • I diritti riconosciuti dalla Corte europea vengono integrati nella definizione di lavoratore a livello comunitario, garantendo l'applicazione delle direttive europee negli stati membri.
  • Le direttive europee, come quelle sulla sicurezza dei lavoratori e l'orario di lavoro, sono state gradualmente recepite negli ordinamenti nazionali, inclusa l'Italia.

Diritti collettivi e riconoscimento europeo

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che i diritti collettivi (diritto di sciopero, organizzazione e libertà sindacale) devono essere riconosciuti a tutti i lavoratori, a prescindere dalle statuizioni nazionali. Si tratta infatti di diritti fondamentali della persona, riconducibili all’articolo 11 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Inquadramento giuridico e diritto comunitario

i diritti riconosciuti ai lavoratori, dunque, vengono riconosciuti in base al solo fatto di rientrare nella definizione generica offerta dall’Unione europea, a prescindere quindi dall’inquadramento giuridico. Il fatto che la fattispecie sia definita in termini molto ampi e generici incentiva la realizzazione di questo obiettivo. In sostanza, il diritto comunitario agisce inversamente rispetto al nostro diritto nazionale: mentre noi individuiamo prima la fattispecie e scegliamo poi quale disciplina applicarle, l’Unione europea ha fornito una fattispecie generica e inclusiva, riconducendo ad essa tutti i lavoratori a prescindere dall’inquadramento giuridico.

Integrazione dei diritti nei paesi membri

In definitiva, è possibile affermare che i diritti riconosciuti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sono direttamente integrabili nella definizione generica di lavoratore offerta a livello comunitario. Tutti i soggetti che vi rientrano possono godere delle prerogative loro riconosciute dal legislatore europeo, in particolare per ciò che attiene l’applicazione delle principali direttive adottate dall’Unione in ambito lavoristico. Gradualmente, esse sono state accolte e recepite negli ordinamenti interni degli stati membri: ciò è avvenuto, secondo tempistiche spesso non molto celeri, anche in Italia.

Esse concernono diverse tematiche: sicurezza dei lavoratori, integrata nel nostro ordinamento tramite il decreto legislativo 81 del 2008 (Testo unico sulla sicurezza); orario di lavoro, definito in modo preciso dopo diversi anni di silenzio legislativo; previdenza contributiva, specificata in modo sempre più dettagliato ed equo.

Domande da interrogazione

  1. Quali diritti collettivi sono riconosciuti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo?
  2. La Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce diritti collettivi fondamentali come il diritto di sciopero, l’organizzazione e la libertà sindacale per tutti i lavoratori, in base all’articolo 11 della Convenzione europea.

  3. Come si differenzia l'approccio del diritto comunitario rispetto a quello nazionale riguardo ai diritti dei lavoratori?
  4. A differenza del diritto nazionale, che definisce prima la fattispecie e poi applica la disciplina, il diritto comunitario offre una definizione generica e inclusiva di lavoratore, permettendo il riconoscimento dei diritti a prescindere dall’inquadramento giuridico.

  5. In che modo i diritti riconosciuti dalla Corte europea sono integrati negli ordinamenti dei paesi membri?
  6. I diritti riconosciuti dalla Corte sono integrabili nella definizione di lavoratore a livello comunitario e sono stati progressivamente accolti negli ordinamenti interni degli stati membri, come dimostrato dalle direttive europee in ambito lavoristico, inclusa la sicurezza dei lavoratori.

Domande e risposte

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