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Concetti Chiave

  • Il diritto all'abitazione è riconosciuto a livello internazionale, ma in Italia è considerato un interesse di rilevanza costituzionale piuttosto che un autentico diritto giuridico.
  • La Corte costituzionale ha talvolta qualificato la pretesa all'abitazione come un vero diritto, specialmente in situazioni che garantiscono dignità personale e familiare.
  • La Costituzione italiana riconosce una pluralità di diritti che possono entrare in conflitto, inclusi diritti fondamentali e diritti collegati a beni collettivi.
  • I conflitti tra diritti possono manifestarsi in vari modi, come tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza o tra libertà economica e tutela ambientale.
  • I limiti ai diritti sono stabiliti da disposizioni costituzionali specifiche, garantendo un equilibrio tra libertà individuali e interessi comuni.

Il diritto all'abitazione

Il diritto all’abitazione è riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 25) e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (art. 11). Ma il diritto alla casa, nella sua accezione più pregnante di diritto a ottenere un alloggio, inteso cioè quale pretesa di natura giuridica avente per oggetto l’acquisto in proprietà o la locazione di un’abitazione, non costituisce in realtà un autentico diritto. L’art. 47.2 Cost., infatti, non può essere richiamato per individuare un diritto all’abitazione distinto dal diritto di «proprietà dell’abitazione» (v. sent. 252/1983). Esso costituisce piuttosto un interesse preminente di rilevanza costituzionale, rivolto a soddisfare un’esigenza di carattere primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela attraverso un’adeguata politica economica e finanziaria (v. sent. 49/1987).

Interpretazioni della Corte costituzionale

In alcune decisioni la Corte costituzionale ha invece qualificato come un vero e proprio diritto la pretesa all’abitazione, in quanto situazione giuridica strumentale rispetto ad altre condizioni oggettive di bisogno (v. sent. 217/1988). La Corte, in particolare, ha riconosciuto il diritto all’abitazione del convivente more uxorio, quale diritto inviolabile della persona ex art. 2 Cost. a garanzia di un’esistenza dignitosa per il singolo e per i propri figli (v. sentt. 404/1988 e 559/1989).

Conflitti tra diritti nella Costituzione italiana

In generale, la Costituzione italiana riconosce e garantisce una pluralità di diritti, i quali tuttavia possono entrare in conflitto fra loro. I conflitti possono essere di due tipi:

- conflitti fra diritti fondamentali (ad es. fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza);

- conflitti fra diritti e beni collettivi (ad es. fra libertà di iniziativa economica e tutela dell’ambiente o fra libertà di riunione e tutela dell’incolumità pubblica).

I limiti ai diritti, di norma, sono espressamente previsti da singole disposizioni costituzionali (limiti espressi): la libertà di manifestazione del pensiero, ad esempio, non può essere contraria al buon costume; la libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza; la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, ecc.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza tra diritto all'abitazione e diritto di proprietà secondo la Costituzione italiana?
  2. Il diritto all'abitazione non è considerato un autentico diritto, ma piuttosto un interesse di rilevanza costituzionale, distinto dal diritto di proprietà dell'abitazione, come stabilito dall'art. 47.2 della Costituzione (v. sent. 252/1983).

  3. Come ha interpretato la Corte costituzionale il diritto all'abitazione in alcune sentenze?
  4. La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto all'abitazione come un vero e proprio diritto, in particolare per il convivente more uxorio, considerandolo un diritto inviolabile della persona per garantire un'esistenza dignitosa (v. sentt. 404/1988 e 559/1989).

  5. Quali tipi di conflitti possono sorgere tra i diritti nella Costituzione italiana?
  6. I conflitti possono essere di due tipi: tra diritti fondamentali (es. diritto di cronaca vs diritto alla riservatezza) e tra diritti e beni collettivi (es. libertà di iniziativa economica vs tutela dell’ambiente) e sono regolati da limiti espressi nelle disposizioni costituzionali.

Domande e risposte

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