Concetti Chiave
- Il mandato non obbliga il mandatario all'esecuzione dell'affare né il mandante al pagamento del compenso, ma può rendere il mandante responsabile per i danni causati dal mandatario.
- Le dichiarazioni di scienza, secondo il linguaggio legislativo, includono non solo atti di volontà ma anche affermazioni che attestano la conoscenza di fatti giuridici.
- Esempi di dichiarazioni di scienza sono la quietanza di pagamento e la confessione, che possono avere effetti favorevoli o sfavorevoli per le parti coinvolte.
- Le dichiarazioni di scienza non modificano o estinguono rapporti giuridici, ma servono a provare l'esistenza di fatti giuridici rilevanti.
- Questi fatti devono essere consapevoli e volontari per avere effetti probatori, a prescindere dal fatto che le parti desiderino gli effetti stessi.
Effetti del mandato
Non produce gli effetti, propri del mandato (articoli 1703, 1709), la prerogativa di obbligare il mandatario alla esecuzione dell'affare e il mandante alle corresponsione del compenso; ma assume, se eseguito, il valore di fatto giuridico (in particolare, di fatto illecito), produttivo dell'effetto di rendere il mandante responsabile (o corresponsabile) del danno cagionato dal mandatario.
Dichiarazioni di scienza
Il linguaggio legislativo indica con il nome di atti, oltre che gli atti o dichiarazioni di volontà, anche gli atti o dichiarazioni di scienza.
Con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico: così, ad esempio, la dichiarazione con la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento del proprio credito (cosiddetta quietanza di pagamento: articolo 1199); così la confessione, che è la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli ad altri.
Effetti delle dichiarazioni
L’effetto delle dichiarazioni di scienza non è, come per le dichiarazioni di volontà, di costituire o modificare o estinguere rapporti giuridici, ma è di provare l'esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi o estintivi di rapporti.
Si tratta, a rigore, di fatti umani, produttivi di effetti (probatori) solo in quanto siano fatti consapevoli e volontari, indipendentemente dalla circostanza che ne siano voluti gli effetti.
Domande da interrogazione
- Qual è l'effetto del mandato in relazione alla responsabilità del mandante?
- Cosa si intende per dichiarazioni di scienza nel linguaggio legislativo?
- Qual è l'effetto delle dichiarazioni di scienza rispetto ai rapporti giuridici?
Il mandato non produce gli effetti tipici, ma se eseguito, diventa un fatto giuridico che rende il mandante responsabile del danno causato dal mandatario (articoli 1703, 1709).
Le dichiarazioni di scienza sono atti in cui un soggetto attesta di avere conoscenza di un fatto giuridico, come nel caso della quietanza di pagamento o della confessione (articolo 1199).
Le dichiarazioni di scienza non modificano o estinguono rapporti giuridici, ma servono a provare l'esistenza di fatti giuridici che possono influenzare tali rapporti.