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Concetti Chiave

  • Il demansionamento illecito determina la nullità dell'atto e il diritto del lavoratore a essere reintegrato nelle mansioni precedenti o equivalenti.
  • Il datore di lavoro è responsabile per l’inadempimento contrattuale e deve risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al lavoratore.
  • Il risarcimento per demansionamento illecito varia tra il 30% e il 100% della retribuzione percepita dal lavoratore durante il periodo di illecito.
  • I patti individuali per il demansionamento sono validi solo se stipulati nell’interesse del lavoratore e in sede assistita o dinanzi a commissioni di certificazione.
  • In caso di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali possono consentire il demansionamento senza necessità di patti individuali, per evitare riduzioni di personale.

Illiceità del demansionamento

Se il giudice accerta l’illiceità del demansionamento professionale a danno del lavoratore, dichiara la nullità dell’atto o del patto che lo ha determinato: il lavoratore che ne è stato vittima ha il diritto di essere riabilitato alle mansioni precedenti o in mansioni equivalenti.
Inoltre, il demansionamento illecito configura un inadempimento contrattuale del datore di lavoro: questi è tenuto a risarcire i danni patrimoniali, ad esempio per perdita di chance professionali, e non patrimoniali, relativi al pregiudizio perpetrato alla professionalità del lavoratore.

La cassazione ha tuttavia precisato che, per essere risarcito, il danno deve essere allegato e provato in modo specifico dal lavoratore mediante la presentazione di indizi gravi, precisi e concordanti.

Criteri di liquidazione

Il calcolo della liquidazione è realizzato servendosi di criteri equitativi: la somma risarcita oscilla fra il 30% e il 100% della retribuzione percepita dal lavoratore nei mesi in cui si è protratto l’illecito.
Negli anni recenti, la giurisprudenza ha ammesso la stipulazione di patti individuali che comportano il demansionamento del lavoratore come alternativa al licenziamento.

Condizioni per la validità dei patti

L’articolo 3 del d.lgs. 81/2015 ammette la possibilità di stipulare accordi individuali che modifichino mansioni, categoria legale e livello contrattuale di inquadramento del lavoratore. Essi sono ritenuti validi solo se rispettano due condizioni:

- il patto deve essere concluso nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione. Quest’ipotesi ricorre quando il demansionamento si presenta come unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

- in secondo luogo, il patto è considerato valido solo se è stipulato in sede assistita o dinanzi alle commissioni di certificazione.

Accordi sindacali e licenziamenti collettivi

Le stesse norme si applicano se sussiste il rischio di un licenziamento collettivo. L’articolo 4 della legge 223/1991 stabilisce che, «per evitare in tutto o in parte un licenziamento collettivo, possono essere conclusi (con le RSA o con le RSU) accordi sindacali che prevedano l’assegnazione, ai lavoratori minacciati dalla riduzione di personale, di nuove mansioni anche in deroga all’art. 2103.

In tale ipotesi l’autorizzazione al declassamento proviene direttamente dall’accordo sindacale, senza necessità di patti individuali con i lavoratori interessati.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le conseguenze legali del demansionamento illecito per il lavoratore?
  2. Se il demansionamento è accertato come illecito, il giudice dichiara la nullità dell'atto e il lavoratore ha diritto a essere riabilitato alle mansioni precedenti o equivalenti, oltre a poter richiedere un risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (testo).

  3. Quali sono le condizioni per la validità dei patti di demansionamento?
  4. I patti di demansionamento sono validi solo se conclusi nell'interesse del lavoratore per la conservazione dell'occupazione e se stipulati in sede assistita o davanti a commissioni di certificazione (testo).

  5. Come viene calcolato il risarcimento per demansionamento illecito?
  6. Il risarcimento è calcolato in base a criteri equitativi, oscillando tra il 30% e il 100% della retribuzione percepita dal lavoratore durante il periodo di demansionamento illecito (testo).

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