Concetti Chiave
- Il criterio della gerarchia risolve i conflitti tra norme di fonti non equiparate, privilegiando la norma superiore.
- La norma sottordinata non è abrogata, ma invalida se non rispetta l'ordine gerarchico delle fonti, richiedendo annullamento.
- L'invalidità di una norma comporta l'eliminazione della sua efficacia tanto per il futuro quanto retroattivamente.
- Il criterio cronologico non si applica quando le fonti sono ordinate secondo la competenza territoriale o materica.
- Le antinomie tra norme di fonti competenti vengono risolte applicando la norma della fonte competente, escludendo le altre.
Il criterio della gerarchia
Quando l’antinomia concerne invece norme poste da fonti non equiparate, non si può fare ricorso al criterio cronologico, ma deve applicarsi il criterio della gerarchia: il conflitto fra norme aventi una diversa posizione gerarchica va risolto nel senso che prevale la norma posta dalla fonte superiore o sovraordinata. Oltre che per il presupposto (il differente rango delle fonti appunto), il criterio gerarchico si distingue dal criterio cronologico per l’effetto conseguente al giudizio che risolve l’antinomia. Nell’applicare la norma sovraordinata, la norma sottordinata non si considera abrogata, ma è invalida, ossia viziata per non avere rispettato l’ordine gerarchico delle fonti.
Invalidità e annullamento
Come tale, essa deve essere eliminata dall’ordinamento giuridico mediante l’annullamento ad opera dei competenti organi giurisdizionali: in caso di contrasto fra Costituzione e legge (o atto avente forza di legge), la legge invalida, ricorrendone i presupposti, può essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale; in caso di contrasto fra legge e regolamento, l’annullamento può essere pronunciato dal giudice amministrativo. L’invalidità, a differenza dell’abrogazione, determinando l’eliminazione dell’atto, determina la caducazione di ogni sua efficacia, non solo quella pro futuro ma anche quella prodotta nel passato: non solo ex nunc ma anche ex tunc (efficacia retroattiva, comunque con esclusione dei rapporti esauriti.
Criterio cronologico e competenza
Il criterio cronologico, allo stesso modo, non può essere utilizzato quando le fonti sono ordinate dalla Costituzione secondo il criterio della competenza, riferita o alla dimensione territoriale nell’ambito della quale l’atto fonte è destinato a operare, o alla materia ovvero al particolare oggetto disciplinato. In questi casi, infatti, le antinomie devono essere risolte dando applicazione alla norma posta dalla fonte competente a disciplinare una determinata fattispecie, con esclusione di altri atti fonte. Il rapporto fra norme contrastanti è un rapporto fra norma valida e norma invalida (diversamente dal criterio cronologico che vuole tutte norme valide), sicché la norma non competente, come la norma gerarchicamente sottordinata, è una norma invalida che deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento, secondo quanto già visto.
Domande da interrogazione
- Qual è il criterio da applicare quando le norme provengono da fonti non equiparate?
- Qual è la differenza tra invalidità e abrogazione di una norma?
- Come si risolvono le antinomie quando le fonti sono ordinate dalla Costituzione secondo il criterio della competenza?
In caso di antinomia tra norme di fonti non equiparate, si applica il criterio della gerarchia, dove prevale la norma della fonte superiore, e la norma sottordinata è considerata invalida, non abrogata (come indicato nel testo).
L'invalidità di una norma comporta la sua eliminazione dall'ordinamento giuridico e la caducazione di ogni sua efficacia, sia futura che passata, mentre l'abrogazione non implica necessariamente tale effetto retroattivo (come spiegato nel testo).
In questi casi, le antinomie devono essere risolte applicando la norma della fonte competente per la specifica materia o territorio, escludendo le altre norme, poiché la norma non competente è considerata invalida e deve essere annullata (secondo quanto descritto nel testo).