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Concetti Chiave

  • La legge 76 del 2016 introduce una regolamentazione organica per la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso, fino ad allora non adeguatamente riconosciuta.
  • I rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto non prevedono obblighi giuridici di assistenza, ma solo morali, con limitazioni in caso di cessazione della convivenza.
  • In caso di convivenza di abitazione, il convivente non proprietario è considerato detentore qualificato, con diritti di reintegro sui beni condivisi.
  • I conviventi di fatto devono redigere un contratto di convivenza in forma scritta per disciplinare i rapporti patrimoniali, specificando modalità di contribuzione e regime dei beni.
  • La convivenza di fatto è riconosciuta attraverso la scheda anagrafica, che ha valore probatorio ma non costitutivo del legame affettivo.

Regolamentazione delle convivenze di fatto

Mentre i primi 35 commi dell’articolo di cui consta la legge 76 del 2016 sono dedicati alle unioni civili, i commi 36 e successivi disciplinano la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso. La seconda parte della legge conferisce al fenomeno una regolamentazione organica che prima era assente. Si tratta di un istituto trasversale ad hoc che, fino al 2016, aveva trovato un riconoscimento solo episodico e sporadico. Questa forma di convivenza è caratterizzata dal sussistere del medesimo legame affettivo di cui consta la convivenza tra persone di sesso opposto. In entrambi i casi, infatti, essa è fondata sulla spontaneità e sulla stabilità del vincolo affettivo, che ex art. 2 Cost. è stato considerato un vero e proprio diritto proprio della persona e della sua formazione sociale.

Obblighi patrimoniali tra conviventi

Prima del 2012, i rapporti patrimoniali tra conviventi non prevedevano l’obbligo di assistenza materiale e morale, il quale poteva essere adempiuto solo in quanto considerato un’obbligazione naturale, cioè esigibile non giuridicamente ma solo moralmente. Tali obbligazioni non ammettono l’azione di ripetizione: non possono essere pretese ma, una volta adempiute, sono soggette al regime della soluti retentio (non si può esigere indietro ciò che è stato dato). Alla cessazione della convivenza, dunque, la parte economicamente più debole non può pretendere l’assistenza materiale ma, se ricevuta, può ritenerla come propria senza doverla restituire.

Diritti di abitazione e convivenza

In caso di convivenza di abitazione di una delle due parti, l’altra si configura come detentore qualificato: ad essa è concessa l’azione di reintegro, azione possessoria di natura cautelare che ne preserva il titolo di detentore qualificato nei diritti di godimento sul bene.
Il comma 36 dell’articolo di cui consta la legge 76 del 2016 dispone che sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. L’accertamento della convivenza è provato dalla scheda anagrafica, la quale non ha una funzione costituiva bensì esclusivamente probatoria. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita comune tramite forma scritta a pena di nullità: il contratto di convivenza può contenere l’indicazione di convivenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, il regime della comunione legale dei beni. Questi tre elementi costituiscono dunque il contenuto minimo del suddetto contratto.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la principale novità introdotta dalla legge 76 del 2016 riguardo alle convivenze di fatto?
  2. La legge 76 del 2016 ha conferito una regolamentazione organica alle convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso, riconoscendo un legame affettivo simile a quello delle coppie di sesso opposto, che prima era solo episodicamente riconosciuto.

  3. Quali sono gli obblighi patrimoniali tra conviventi secondo la normativa attuale?
  4. Prima del 2012, non esistevano obblighi giuridici di assistenza tra conviventi; ora, la parte economicamente più debole non può pretendere assistenza materiale alla cessazione della convivenza, ma può mantenere ciò che ha ricevuto senza doverlo restituire.

  5. Come possono i conviventi di fatto disciplinare i loro rapporti patrimoniali?
  6. I conviventi di fatto possono regolare i loro rapporti patrimoniali tramite un contratto di convivenza in forma scritta, che deve includere l'indicazione di convivenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime della comunione legale dei beni.

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