Concetti Chiave
- Il trasporto terrestre è regolato dalla Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), che richiede specifici presupposti per la sua applicazione.
- La Convenzione si applica solo se il trasporto avviene su strada, è a titolo oneroso e internazionale, coinvolgendo almeno due Paesi.
- L'applicazione della CMR è subordinata alla volontà delle parti, come stabilito nell'articolo 6 della Convenzione.
- Il vettore è responsabile per la perdita delle merci, l'avaria dei beni trasportati e il ritardo nel trasporto, secondo l'articolo 17 della CMR.
- Il regime di responsabilità del vettore è rigoroso e le circostanze per liberarsi da tale responsabilità sono limitate e ben definite.
Convenzioni internazionali sul trasporto
Oltre che dalle fonti interne, il trasporto è disciplinato anche da Convenzioni internazionali. Per ciò che riguarda il trasporto terrestre, la fonte internazionale di riferimento è la Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR). I presupposti per la sua applicazione sono indicati all’articolo 1 della Convenzione stessa. Occorre che:
- il trasporto sia eseguito su strada mediante l’utilizzo di mezzi terrrestri (treni, camion, veicoli, automobili, ecc.);
- deve trattarsi di un trasporto a titolo oneroso;
- il trasporto deve essere internazionale (luogo di partenza e di destinazione devono essere situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno deve far parte della Convenzione.
Applicazione della Convenzione di Ginevra
Gli studiosi si sono chiesti se, in presenza dei tre requisiti sopraindicati, la Convenzione debba trovare necessariamente e obbligatoriamente applicazione. La soluzione al quesito è stata individuata dall’articolo 6 della Convenzione di Ginevra, il quale stabilisce che la fonte si applica salvo patto contrario (salva, cioè, diversa volontà delle parti).
In sostanza, l’applicazione della Convenzione di Ginevra è subordinata alla volontà delle parti.
Responsabilità del vettore secondo la CMR
L’articolo 17 della CMR stabilisce che il vettore è responsabile in tre ipotesi. Egli risponde di:
- perdita delle merci;
- avaria dei beni trasportati;
- ritardo nel trasporto sulla base di quanto stabilito dal contratto.
La disciplina relativa al regime di responsabilità che grava sul vettore, dunque, è estremamente rigorosa sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale. Le ipotesi che consentono al vettore di liberarsi da responsabilità non sono molte e rispondono a una regolamentazione molto rigida.
Domande da interrogazione
- Quali sono i requisiti per l'applicazione della Convenzione di Ginevra del 1956 sul trasporto terrestre?
- La Convenzione di Ginevra è sempre obbligatoria per le parti coinvolte nel trasporto?
- Quali sono le responsabilità del vettore secondo l'articolo 17 della CMR?
La Convenzione di Ginevra si applica se il trasporto avviene su strada con mezzi terrestri, è a titolo oneroso e internazionale, con partenza e destinazione in due Paesi diversi, di cui almeno uno deve essere parte della Convenzione.
No, l'applicazione della Convenzione è subordinata alla volontà delle parti, come stabilito dall'articolo 6, che prevede che si possa concordare diversamente.
Il vettore è responsabile per la perdita delle merci, l'avaria dei beni trasportati e il ritardo nel trasporto, con un regime di responsabilità rigoroso sia a livello nazionale che internazionale.