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Concetti Chiave

  • Il contratto di mutuo è un contratto reale, unilaterale e a titolo gratuito, che prevede la consegna di beni fungibili dal mutuante al mutuatario.
  • Il mutuo è un contratto unilaterale, poiché solo il mutuatario ha l'obbligo di restituire una quantità equivalente di beni dello stesso genere e qualità.
  • Il contratto di mutuo non è essenzialmente gratuito; gli interessi venivano gestiti tramite un contratto separato chiamato stipulatio usurarum.
  • Il fenus nauticum è un particolare contratto di mutuo romano, noto come prestito marittimo, dove il rischio di perdita ricadeva sul creditore.
  • Questa forma di mutuo contravveniva al principio romano «res perit domino», secondo cui il bene perisce in capo al proprietario.

Definizione e caratteristiche del mutuo

Il contratto reale di mutuo è un contratto reale, unilaterale e a titolo gratuito in base al quale un soggetto, chiamato mutuante, consegna a un altro soggetto, definito mutuatario, una certa quantità di beni fungibili (come ad esempio il denaro), trasferendone la proprietà. Sorge così l’obbligazione in capo al mutuatario di restituire «tantundem eiusdem generis et qualitatis», cioè una pari quantità di un altro bene fungibile.

Il contratto reale di mutuo è unilaterale perché sorge un’obbligazione solo in capo ad una delle due parti (il mutuatario). Il mutuo è l’unico contratto unilaterale tra i contratti reali.

Gratuità e interessi nel mutuo

Il contratto di mutuo non è essenzialmente gratuito: sulla base del mero contratto di mutuo, il mutuante non può pretendere gli interessi. I banchieri romani, però, non davano denaro a mutuo perché mossi da sentimenti di generosità, bensì per trarne lucro tramite l’ottenimento di interessi. Per fare ciò essi prevedevano un contratto separato, definito stipulatio usurarum. L’interesse doveva essere corrisposto tramite una moneta che rientrasse nel genus (genere) monetario valido presso i romani.

Il fenus nauticum nel mondo romano

Nel mondo romano esisteva un tipo particolare di contratto di mutuo, la figura giuridica del fenus nauticum, definita anche «prestito marittimo». In questa forma particolare di contratto di origine greca, un finanziatore (creditor) consegnava danaro a un soggetto che a sua volta lo investiva per il trasporto di merci per mare o per l’acquisto di merci da trasportare in un momento successivo per mare, con la particolare previsione che, in caso di assalto della nave, il rischio (periculum) sarebbe ricaduto interamente sul creditore. , il mutuante (creditor). Tale forma contrattuale andava contro il principio romano «res perit domino (il bene perisce in capo al proprietario)».

Domande da interrogazione

  1. Qual è la natura del contratto di mutuo e quali sono le sue caratteristiche principali?
  2. Il contratto di mutuo è un contratto reale, unilaterale e a titolo gratuito, in cui il mutuante trasferisce la proprietà di beni fungibili al mutuatario, il quale ha l'obbligo di restituire una pari quantità di beni dello stesso genere e qualità.

  3. È possibile che il mutuante richieda interessi sul contratto di mutuo?
  4. No, il contratto di mutuo non è essenzialmente gratuito e il mutuante non può pretendere interessi basandosi solo su di esso. Tuttavia, i banchieri romani utilizzavano un contratto separato, la stipulatio usurarum, per ottenere interessi.

  5. Cosa caratterizza il fenus nauticum nel contesto del mutuo romano?
  6. Il fenus nauticum, o prestito marittimo, è un contratto di mutuo in cui il creditore fornisce denaro per il trasporto di merci via mare, assumendo il rischio in caso di assalto della nave, contrariamente al principio romano che stabilisce che il bene perisce in capo al proprietario.

Domande e risposte

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