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Concetti Chiave

  • Il contratto ha valore legale tra le parti e genera obbligazioni e effetti reali, come il trasferimento di proprietà.
  • Il contratto limita gli effetti alle sole parti, garantendo che nessun terzo possa essere vincolato da accordi altrui.
  • L'annullabilità di un contratto è relativa e può essere richiesta solo dalla parte che ne trae vantaggio, mentre la nullità è assoluta e insanabile.
  • La risoluzione del contratto avviene per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, liberando le parti dagli obblighi assunti.
  • I vizi del contratto, come mancanza di elementi essenziali o illiceità, possono portare alla nullità, considerata retroattiva dalla legge.

Forza e limiti del contratto

Il contratto ha forza di legge tra le parti. Produce effetti obbligatori (nascita di obbligazioni tra le parti) ed effetti reali (se comporta il trasferimento della proprietà o di un diritto reale).

Il contratto limita alle sole parti interessate gli effetti contrattuali, escludendo espressamente i terzi: è un principio di garanzia di fondamentale importanza, in quanto a nessuno può accadere di essere coinvolto in impegni contrattuali decisi da altri. È però ammessa la stipulazione di un contratto a favore di terzi, nel caso in cui lo stipulante ne abbia interesse (polizza sulla vita).

Mutuo consenso e recesso

Mutuo consenso: possibilità di far venire meno gli effetti del contratto attraverso l’accordo di entrambe le parti che possono sciogliere il contratto. Non è consentito sciogliere un contratto senza l’accordo di ogni parte, se non in alcuni casi previsti che corrispondono al diritto di recesso.

Due tipi di recesso.

Recesso legale: (riservato alla parte debole, cioè al compratore) è il potere riconosciuto dalla legge a un contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale (in alcuni casi in modo assoluto, in altri casi in dipendenza di determinate condizioni).

RECESSO CONVENZIONALE: può operare quando gli stessi contraenti, al momento di concludere il contratto, concordano che una della parti abbia la facoltà di recedere dal contratto.

È legata alla presenza di vizi gravi, ed è la forma più grave di invalidità contrattuale.

Vizi e nullità del contratto

Vizi

1. mancanza di un elemento essenziale (causa, oggetto, accordo tra le parti, forma)

2. contrarietà a norme imperative di legge

3. illiceità della causa

4. illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell’oggetto

5. violenza fisica

6. simulazione (stipulazione in apparenza per causare nei 3° determinate convinzioni non reali)

7. contratto in frode alla legge (in apparenza lecito ma in realtà non lo è)

Il contratto nullo viene considerato inesistente dalla legge, come se non fosse stato mai concluso.

La nullità è assoluta, cioè la richiesta di rendere nullo un contratto può essere avanzata da chiunque vi abbia interesse. Può essere anche dichiarata dal giudice senza alcuna richiesta ed è quindi rilevabile d’ufficio. NON è soggetta a termini di prescrizione (è perpetua), le parti che hanno concluso un contratto nullo NON possono sanarlo (è insanabile). LA NULLITA’ OPERA AL DI SOPRA DELLE PARTI.

La sentenza con cui si dichiara la nullità di un contratto opera con effetti retroattivi.

- incapacità di agire legale (minorenni e interdetti ) di una o entrambe le parti

- vizi della volontà -> errore (errata rappresentazione della realtà), violenza (minaccia di un male ingiusto e notevole), dolo (serie di raggiri che inducono una persona a manifestare la volontà contrattuale che non avrebbe altrimenti espresso).

Incapacità e annullabilità

Una persona normalmente capace di agire si può trovare in una situazione di incapacità naturale provocata da una causa transitoria e stipulare un contratto; in questo caso egli potrà ottenere l’annullamento di quel contratto solo se proverà la mala fede dell’altro contraente.

L’annullabilità è relativa (l’azione di annullamento può essere fatta solo da un soggetto che ne può trarre vantaggio). L’annullabilità non è rilevabile d’ufficio, si prescrive nell’arco di 5 anni, è anche sanabile poiché le parti possono accordarsi tra loro per convalidare il contratto. La convalida può essere espressa o tacita se la parte che richiede l’annullamento dà esecuzione al contratto pur sapendo del difetto dell’annullabilità.

Inefficacia e rescissione

Ci sono casi in cui un contratto può essere reso inefficace a causa della sproporzione tra le prestazioni che costituiscono l’oggetto.

1. contratto concluso in stato di pericolo: il contratto stipulato a condizioni non eque, per la necessità (nota alla controparte) di salvare sé stesso o altre persone (es.: naufrago-barca).

2. contratto concluso in stato di bisogno: se la sproporzione dipende da uno stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, il danneggiato può domandare la rescissione (rescissione per lesione, siccità-acqua).

L’azione di rescissione deve essere esercitata entro 1 anno dalla conclusione del contratto.

Risoluzione del contratto

In caso in cui lo scambio tra le prestazioni non può più avvenire alle condizioni stabilite o non può effettuarsi del tutto, la legge ammette la possibilità di risolvere il contratto (liberare le parti dagli obblighi assunti) salvo il risarcimento dei danni subiti da una di loro.

1. Risoluzione per inadempimento: se una delle parti non adempie, l’altra parte può rivolgersi ad un giudice e chiedere la condanna ad adempiere, oppure può chiedere la risoluzione del contratto e condannare al risarcimento dei danni da parte dell’inadempiente. Per poter chiedere la risoluzione del contratto l’inadempimento deve essere importante. La sentenza di risoluzione ha efficacia retroattiva tra le parti, il contratto si considera come mai sorto. Esistono casi in cui la risoluzione opera di diritto, senza bisogno di una sentenza giudiziale, in quanto le parti, avendo già preso in considerazione l’eventualità dell’inadempimento al momento della conclusione del contratto, hanno pattuito accordi volti a produrre la risoluzione del contratto stesso. Diffida ad adempiere > contratto risolto per inadempimento senza la necessità di una sentenza, qualora la parte adempiente intimi in forma scritta all’altra parte di adempiere entro un certo periodo (non meno di 15 gg), altrimenti il contratto si considererà come risolto. Clausola risolutiva espressa > inserita al momento della stipulazione del contratto, in base ad essa, il contratto dovrà considerarsi risolto a condizione che la parte interessata comunichi all’altra l’intenzione di avvalersi della clausola stessa. Termine essenziale > è possibile che il termine fissato per la prestazione di una delle parti debba essere considerato essenziale nell’interesse dell’altro, per cui se non viene rispettato il contratto viene considerato risolto.

2. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta (impossibilità oggettiva): quando una delle prestazioni risulta impossibile senza che ciò dipenda dal contraente inadempiente, di conseguenza la legge considera il contratto risolto. Deve essere sopravvenuta (verificata in un momento successivo alla conclusione del contratto); deve essere oggettiva; deve derivare da una causa non imputabile al contraente (dipendente da causa di forza maggiore).

3. Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta: può succedere che tra la conclusione del contratto e l’esecuzione del contratto, si verifichino degli eventi straordinari e non prevedibili in conseguenza dei quali la prestazione di una parte diventa un impegno troppo gravoso rispetto all’altra parte, che crea una situazione di evidente squilibrio (es.: contadino-prezzo aumentato non previsto al momento della stipulazione del contratto). Non si può invocare la risoluzione per eccessiva onerosità nei contratti aleatori, data la loro natura collegata all’elemento del rischio.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la forza legale del contratto tra le parti?
  2. Il contratto ha forza di legge tra le parti, producendo effetti obbligatori e reali, come il trasferimento di proprietà o diritti reali.

  3. Come si può sciogliere un contratto?
  4. Un contratto può essere sciolto solo con il mutuo consenso delle parti, salvo in alcuni casi previsti dal diritto di recesso, che può essere legale o convenzionale.

  5. Quali sono i vizi che possono rendere nullo un contratto?
  6. I vizi includono la mancanza di elementi essenziali, contrarietà a norme di legge, illiceità della causa, e violenza fisica, tra gli altri.

  7. Qual è la differenza tra annullabilità e nullità di un contratto?
  8. L'annullabilità è relativa e può essere richiesta solo da chi ne trae vantaggio, mentre la nullità è assoluta, può essere dichiarata da chiunque e non è sanabile.

  9. In quali casi è possibile la risoluzione di un contratto?
  10. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta, liberando le parti dagli obblighi assunti.

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