Concetti Chiave
- L'albergatore è responsabile della custodia dei beni del cliente, garantendo sicurezza e riservatezza durante il soggiorno.
- Esistono due forme di responsabilità: limitata a cento volte il prezzo giornaliero per le cose portate e illimitata per le cose consegnate in custodia.
- La responsabilità illimitata si applica anche se il cliente introduce beni nell'albergo e questi vengono danneggiati per colpa dell'albergatore.
- Il risarcimento del danno considera il valore della cosa e può essere escluso se l'evento dannoso è imputabile al cliente o a forza maggiore.
- Il cliente deve denunciare tempestivamente danni o furti per poter ottenere il risarcimento, con la denuncia immediata necessaria in caso di furto.
Obblighi dell'albergatore
Quando il cliente e l’albergatore stipulano un contratto d’albergo, l’albergatore assume l’obbligo della custodia dei beni del cliente.
Nel contratto di deposito, quindi, l’albergatore deve:
- garantire la sicurezza del cliente che affida se stesso e le sue cose all’imprenditore;
- assicurare la salvaguardia dei suoi beni nei locali dell’albergo e in quelli di pertinenza dello stesso;
- tenere indenne il cliente da problemi riguardanti i propri effetti personali.
> A contrario del contratto d’albergo, il contratto di deposito è:
- un contratto tipico, in quanto la causa è la custodia dei beni;
- reale, in quanto si perfeziona con la consegna del bene > L’albergatore, oltre all’obbligo della custodia e della restituzione nel momento della partenza del cliente, deve rispettare il segreto e la riservatezza su quanto depositato e avvisare il cliente depositante nel caso di un cambiamento riguardo le modalità della custodia.
Quali sono le responsabilità e il risarcimento?
> Il codice civile prevede due forme di responsabilità dell’albergatore:
- la prima nei limiti di una somma corrispondente a cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (responsabilità per le cose portate in albergo);
- la seconda illimitata e in grado di coprire il risarcimento integrale del danno (responsabilità per le cose consegnate).
> Gli albergatori sono responsabili per il deterioramento, la distruzione e la sottrazione delle cose portate in albergo > in caso di deterioramento, distruzione e sottrazione sono tenuti a risarcire il danno fino a un massimo di cento volte il prezzo giornaliero di locazione dell’alloggio.
> Sono considerate cose portate in albergo:
- le cose che vi si trovano nel periodo di permanenza nell’alloggio;
- le cose custodite fuori dall’albergo dall’albergatore o da un suo familiare o ausiliario;
- le cose custodite sia fuori sia dentro l’albergo dall’albergatore o un suo familiare o ausiliario.
Limitazioni della responsabilità
> La responsabilità dell’albergatore è invece illimitata se si tratta di cose che gli sono state esplicitamente consegnate in custodia o che ha rifiutato di prendere in custodia pur essendovi obbligato; può rifiutare di accettare oggetti pericolosi o di valore eccessivo o ingombranti riguardo alle condizioni di gestione dell’albergo.
Nel caso in cui alcuni oggetti non siano stati consegnati all’albergatore, ma semplicemente introdotti nell’albergo, ma siano stati distrutti, sottratti, deteriorati per colpa dell’albergatore la responsabilità dell’imprenditore è illimitata.
Denuncia e risarcimento
> Il risarcimento del danno è quantificato tenendo conto del valore della cosa oggetto di distruzione, sottrazione o deterioramento (danno emergente) dall’eventuale mancato guadagno a carico del cliente (lucro cessante).
> La responsabilità dell’albergatore viene meno quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose siano imputabili:
- al cliente o alle persone che lo accompagnano;
- a cause di forza maggiore;
- alla natura della cosa.
> L’albergatore non è obbligato a risarcire il danno se dimostra che l’evento dannoso è dovuto a imprudenza o negligenza del cliente o delle persone che lo accompagnano o gli fanno visita.
> L’imprenditore è esonerato dal risarcimento nel caso del verificarsi di forza maggiore.
> Il cliente deve denunciare l’accaduto senza ritardi ingiustificati al fine di potersi avvalere della tutela risarcitoria prevista dal codice civile.
Non è previsto in modo esatto il termine entro il quale la denuncia debba essere compiuta.
Nel caso di furto il cliente deve immediatamente denunciare l’accaduto all’albergatore e alle autorità di polizia; la denuncia immediata consente il risarcimento del danno, mentre il ritardo nella denuncia può essere accettato solo se validamente motivato.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli obblighi principali dell'albergatore nei confronti del cliente?
- Qual è la differenza tra la responsabilità limitata e quella illimitata dell'albergatore?
- In quali casi l'albergatore non è obbligato a risarcire il danno?
- Come deve procedere il cliente in caso di furto dei propri beni?
- Quali beni sono considerati "cose portate in albergo"?
L'albergatore deve garantire la sicurezza del cliente e dei suoi beni, custodirli nei locali dell'albergo e mantenere la riservatezza riguardo agli effetti personali depositati.
La responsabilità limitata copre solo il deterioramento delle cose portate in albergo fino a cento volte il prezzo giornaliero, mentre quella illimitata si applica alle cose esplicitamente consegnate in custodia o a quelle distrutte per colpa dell'albergatore.
L'albergatore non è responsabile se il danno è causato da imprudenza del cliente, da forza maggiore o dalla natura della cosa danneggiata.
Il cliente deve denunciare immediatamente il furto all'albergatore e alle autorità di polizia per poter richiedere il risarcimento; eventuali ritardi devono essere giustificati.
Sono considerati beni portati in albergo quelli presenti durante il soggiorno, quelli custoditi dall'albergatore o dai suoi ausiliari, sia dentro che fuori l'albergo.