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Concetti Chiave

  • Il congedo obbligatorio per maternità richiede l'invio del certificato di gravidanza da parte di un medico all'Inps, che lo trasmette al datore di lavoro.
  • Se non ci sono le condizioni per il congedo obbligatorio, la lavoratrice può usufruire del congedo ordinario, con possibilità di lavorare fino a un mese prima del parto.
  • Durante il congedo, la lavoratrice riceve un'indennità dell'80% della retribuzione, con un'integrazione del 20% da parte del datore di lavoro.
  • Il congedo di paternità non è obbligatorio, ma il padre deve richiedere un permesso di quattro giorni retribuito dall'Inps entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio.
  • Il congedo di maternità è esteso anche ai casi di adozione, con scadenze specifiche per l'utilizzo in base alla tipologia di adozione.

Procedura per il congedo obbligatorio

Affinché il congedo obbligatorio sia ufficializzato, è necessario che un medico del servizio sanitario nazionale invii all'Inps per via telematica il certificato di gravidanza, il quale deve indicare la data presunta del parto. A sua volta, l'Inps deve inoltrare il suddetto certificato al datore di lavoro.

Opzioni di congedo per la lavoratrice

Se le tre condizioni sopraindicate non sussistono, il congedo anticipato (o obbligatorio) non viene disposto. In questo caso si applica il congedo ordinario: la lavoratrice è sospesa dal proprio impiego due mesi prima della data presunta del parto fino ha tre mesi dopo la nascita del figlio. Tuttavia, la lavoratrice può scegliere di protrarre il lavoro fino a un mese prima del parto, per poi fruire del mese non consumato a parto avvenuto. Questa fattispecie si può applicare solo se il medico specialista del SSN attesta che ciò non pregiudica la salute della madre e del nascituro.

Indennità e casi speciali di congedo

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a un'indennità a carico dell'Inps, pari all'80% della retribuzione; il restante 20% di solito viene integrato dal datore di lavoro. Il congedo di maternità della durata di cinque mesi spetta anche in caso di adozione o affidamento. In caso di adozione nazionale esso deve essere fruito entro cinque mesi dalla data di ingresso del minore; in caso di adozione internazionale, invece, il congedo può essere richiesto dal giorno dell’ingresso del minore in Italia.

Congedo di paternità e obblighi

Per quanto riguarda il lavoratore padre, generalmente egli non gode del congedo di maternità, fatte salve le ipotesi di decesso o grave infermità della madre. A differenza di quello spettante alla lavoratrice, però, il congedo di paternità non è obbligatorio.

Nel 2018 è stato previsto che, anche nel caso in cui la madre fruisca del congedo, il padre lavoratore ha l’obbligo di chiedere, entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio, un permesso di quattro giorni interamente retribuito dall’Inps. Egli può anche astenersi dal lavoro un ulteriore giorno, in sostituzione dell’ultimo giorno di congedo della madre. Il lavoratore deve comunicare per iscritto al proprio datore, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende assentarsi.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la procedura per ufficializzare il congedo obbligatorio?
  2. Per ufficializzare il congedo obbligatorio, un medico del servizio sanitario nazionale deve inviare all'Inps, tramite telematica, il certificato di gravidanza che indica la data presunta del parto. L'Inps poi inoltra il certificato al datore di lavoro.

  3. Quali sono le opzioni di congedo per una lavoratrice in gravidanza?
  4. Se non sussistono le condizioni per il congedo obbligatorio, la lavoratrice può usufruire del congedo ordinario, che prevede la sospensione dal lavoro due mesi prima del parto fino a tre mesi dopo. Può anche scegliere di lavorare fino a un mese prima del parto, a condizione che un medico attesti che ciò non pregiudica la salute.

  5. Quali diritti ha il padre lavoratore riguardo al congedo di paternità?
  6. Il padre lavoratore non ha diritto al congedo di maternità, ma deve richiedere un permesso di quattro giorni retribuito dall'Inps entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, e può astenersi un giorno in sostituzione dell'ultimo giorno di congedo della madre, comunicando le date al datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo.

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