Concetti Chiave
- Il concetto di danno si è evoluto, passando da una visione basata sulla perdita di beni a una considerazione legata alla lesione dell'interesse legittimo.
- La distinzione tra danno patrimoniale, valutabile economicamente, e danno non patrimoniale, che non implica beni materiali, è stata fondamentale nella comprensione del danno giuridico.
- Il caso di Luigi Meroni ha segnato un cambiamento, spostando l'attenzione dalla responsabilità dell'autore del danno alla necessità di risarcire la vittima.
- Il risarcimento del danno non patrimoniale non mira a ripristinare una situazione economica, ma a compensare la sofferenza della vittima con utilità alternative.
- L'interpretazione del danno patrimoniale è cambiata nel tempo, riconoscendo l'importanza della sofferenza legata al valore d'uso dei beni, oltre al valore di scambio.
Evoluzione del concetto di danno
Nel corso degli ultimi decenni, il concetto di «danno» ha subito delle modificazioni: fino a quarant’anni fa si considerava danno la perdita o la lesione di interessi; la giurista Lina Bigliazzi Geri, però, introdusse il concetto di danno in rapporto alla lesione dell’interesse legittimo. Sulla base di questa linea di pensiero nacque una distinzione tra danno patrimoniale, valutabile economicamente, e danno non patrimoniale, che non comporta mai la lesione o la perdita di un bene materiale, come, ad esempio, il danno derivante dalla pubblicazione di un articolo che lede la personalità della vittima. Il concetto di danno è stato definito dal codice civile del 1942, il cui articolo 2043 stabilisce che «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha cagionato il fatto a risarcire il danno”». Inizialmente si è creduto che definire il danno «ingiusto» costituisse un’ipallage (figura retorica che consiste nel riferire a un termine ciò che è proprio di un altro termine). A essere ingiusto, infatti, non sarebbe il danno, bensì il fatto da cui esso è provocato. Quest’interpretazione è tuttavia da scartare: l’ingiustizia va effettivamente riferita al danno, e anzi la nozione di “danno ingiusto” costituisce una clausola generale.
Il caso Meroni e il risarcimento
Il calciatore del Torino, Luigi Meroni, viene travolto da un’auto mentre attraversa la strada e rimane ucciso. Il caso Meroni segna uno spartiacque: da lì in poi si passa dal porre in primo piano la colpa (“nessuna responsabilità senza colpa”) e quindi l’autore del fatto, a mettere in primo piano la vittima. Ciò porta a considerare come essenziale, nel risarcimento del danno, la funzione di riparazione a favore della vittima più che di sanzione per l’autore.
Danno patrimoniale e non patrimoniale
Il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni indicate dall’art. 1173 cc.; dal fatto illecito deve derivare una lesione e una perdita, patrimoniale o non patrimoniale, e dunque un danno giuridicamente risarcibile. In quel periodo si avverte che ledere la posizione giuridica altrui è sicuramente lesione di interesse, e inizia la riflessione su quello che noi chiamiamo danno non patrimoniale. Per molto tempo, invece, il danno patrimoniale era identificato con il valore di scambio dei beni, come ad esempio il danno da infiltrazione in un appartamento:
- negli anni ‘50- il giudice non ravvisa alcun danno perché ragiona sul valore di scambio dell’appartamento (gli abitanti sono rimasti in casa e quindi non hanno subito alcuna perdita);
- negli anni ‘80 - il giudice ravvisa una “sofferenza” legata alla diminuzione del valore d’uso del bene e afferma l’esistenza di un danno patrimoniale.
Il risarcimento del danno non patrimoniale non ha la funzione di colmare la diminuzione subita, riequilibrando la situazione esistente prima del danno e quella esistente dopo. Esso ha invece la funzione di soddisfare la vittima creando utilità alternative in grado di compensare la sofferenza patita in caso di diffamazione o di lesione dell’identità personale.
Domande da interrogazione
- Qual è l'evoluzione del concetto di danno negli ultimi decenni?
- Come viene definito il danno ingiusto secondo il codice civile del 1942?
- Qual è l'importanza del caso Meroni nel contesto del risarcimento del danno?
- In che modo il risarcimento del danno non patrimoniale differisce da quello patrimoniale?
Negli ultimi decenni, il concetto di danno si è evoluto da una semplice perdita o lesione di interessi a una distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, introducendo la lesione dell'interesse legittimo come chiave di lettura (testo).
Il codice civile del 1942, all'articolo 2043, stabilisce che il danno ingiusto è quello causato da un fatto doloso o colposo, obbligando chi ha causato il fatto a risarcire il danno, con l'ingiustizia riferita effettivamente al danno stesso (testo).
Il caso Meroni ha segnato un cambiamento fondamentale, spostando l'attenzione dalla colpa dell'autore del fatto alla vittima, enfatizzando la funzione di riparazione a favore della vittima nel risarcimento del danno (testo).
Il risarcimento del danno non patrimoniale non mira a riequilibrare la situazione pre e post danno, ma a soddisfare la vittima compensando la sofferenza patita, come nel caso di diffamazione o lesione dell'identità personale (testo).