Concetti Chiave
- La riforma del 1975 ha introdotto un regime di comunione per valorizzare la comunità di vita tra coniugi, promuovendo la loro uguaglianza nella gestione delle risorse familiari.
- La comunione legale non è universale e non si applica ai beni posseduti da ciascun coniuge prima del matrimonio, garantendo così un'autonomia personale.
- I beni che rientrano nella comunione legale includono quelli acquistati dai coniugi durante il matrimonio, sia insieme che separatamente.
- I frutti dei beni propri e i proventi delle attività separate non sono immediatamente inclusi nella comunione, ma possono rientrare al momento dello scioglimento, se non consumati.
- Il regime di comunione è stato concepito per assicurare una gestione equa delle ricchezze familiari pur mantenendo una sfera di libertà per ciascun coniuge.
Riforma del 1975 e comunione
Successivamente alla riforma del 1975, il regime di comunione è stato ritenuto il modello indicato per rispondere all’esigenza di rispecchiare un modello familiare che valorizzi la comunità di vita tra i coniugi. Con tale regime si è assicurato ai coniugi una partecipazione, in piena uguaglianza, all’accumulo e alla gestione delle ricchezze familiari: l’obiettivo risulta perseguito in modo da salvaguardare una certa autonomia di ciascun coniuge.
Caratteristiche della comunione legale
La comunione legale ha un carattere non universale in quanto non si estende ai beni di cui coniugi erano titolari anteriormente al matrimonio, sia perché lascia ciascuno dei coniugi comunque titolare di alcuni beni essenziali per garantirgli una sfera di libertà in campo personale e professionale.
Beni inclusi ed esclusi
Adesso vediamo quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e quali ne sono esclusi.
Ai sensi dell’articolo 177 del codice civile:
a) costituiscono oggetto della comunione dei beni, gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. (comunione degli acquisti). Tuttavia da una simile comunione immediata, restano esclusi i frutti dei beni propri ed i proventi dell’attività separata (stipendi, onorari e simili). Tali beni sono destinati a rientrare nella comunione solo al momento del suo scioglimento ed esclusivamente in quanto ancora non consumati.
Domande da interrogazione
- Qual è l'obiettivo principale della riforma del 1975 riguardo al regime di comunione?
- Quali beni rientrano nella comunione legale secondo il codice civile?
- In che modo la comunione legale garantisce la libertà personale dei coniugi?
L'obiettivo principale della riforma del 1975 è stato quello di valorizzare la comunità di vita tra i coniugi, garantendo loro una partecipazione paritaria all'accumulo e alla gestione delle ricchezze familiari, pur mantenendo una certa autonomia per ciascun coniuge.
Secondo l'articolo 177 del codice civile, rientrano nella comunione legale i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, mentre sono esclusi i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata, che entreranno nella comunione solo al momento del suo scioglimento se non consumati.
La comunione legale ha un carattere non universale, poiché non si estende ai beni posseduti dai coniugi prima del matrimonio, permettendo così a ciascun coniuge di mantenere una sfera di libertà personale e professionale.