Concetti Chiave
- Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati con 630 membri e il Senato della Repubblica con 315 membri, più senatori a vita nominati dal presidente della Repubblica.
- L'elezione avviene a suffragio universale e diretto, garantendo il diritto di voto a tutti i cittadini maggiorenni senza forme di elezione di secondo grado.
- Per essere eletti alla Camera dei deputati è necessario avere almeno 25 anni, mentre per il Senato è richiesto un minimo di 40 anni.
- La legge stabilisce casi di incompatibilità e ineleggibilità, vietando la contemporanea detenzione di più cariche e limitando l'eleggibilità in base a cariche precedenti.
- Le incompatibilità con la carica parlamentare sono definite dalla Costituzione e includono anche l'impossibilità di essere contemporaneamente deputato o senatore e parlamentare europeo.
Struttura del Parlamento italiano
Il Parlamento italiano è un organo complesso perché formato da due Camere: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti eletti dai cittadini maggiorenni (che abbiano cioè compiuto 18 anni), e il Senato della Repubblica, che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un piccolo numero di senatori a vita, di cui 5 nominati dal presidente della Repubblica «per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» e coloro che sono stati presidenti della Repubblica, salvo che vi rinuncino (artt. 55-59 Cost.).
Elezione e suffragio universale
L’elezione avviene a suffragio universale e diretto: a suffragio universale perché il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini; diretto nel senso che devono ritenersi escluse forme di elezione di secondo grado (cioè assemblee elette non dai cittadini direttamente ma da un corpo elettorale ristretto, ancorché a sua volta eletto dai cittadini).
Elettorato passivo e incompatibilità
Quanto all’elettorato passivo, diverso anch’esso per età, possono essere eletti tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni i 25 anni per la Camera dei deputati e i 40 anni per il Senato della Repubblica, e siano elettori, che non siano cioè incorsi in una limitazione del diritto di voto.
Leggi e incompatibilità parlamentari
La legge ex art. 65.1 Cost. prevede casi di incompatibilità e di ineleggibilità. In termini generali, sussiste incompatibilità quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche o uffici; si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento della candidatura o che aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto.
I casi di incompatibilità con la carica parlamentare sono contenuti nella l. 60/1953. Alcune incompatibilità sono stabilite dalla Costituzione stessa (artt. 65.2 per i componenti dell’altra camera, 122.2 per i componenti dei consigli e delle giunte regionali, 135.6 per i giudici costituzionali). Incompatibili sono anche le cariche di deputato o senatore e parlamentare europeo (l. 78/2004).
Domande da interrogazione
- Qual è la composizione del Parlamento italiano?
- Come avviene l'elezione dei membri del Parlamento italiano?
- Quali sono le principali incompatibilità per i membri del Parlamento?
Il Parlamento italiano è composto da due Camere: la Camera dei deputati, con 630 membri eletti dai cittadini maggiorenni, e il Senato della Repubblica, con 315 membri eletti da cittadini che hanno compiuto 25 anni, oltre a senatori a vita nominati dal presidente della Repubblica (artt. 55-59 Cost.).
L'elezione avviene a suffragio universale e diretto, garantendo il diritto di voto a tutti i cittadini, senza forme di elezione di secondo grado (art. 65.1 Cost.).
Le incompatibilità sono stabilite dalla legge e dalla Costituzione, vietando di detenere contemporaneamente due cariche o uffici. Alcuni esempi includono l'incompatibilità tra deputati o senatori e membri di altre cariche pubbliche, come i parlamentari europei (l. 60/1953 e l. 78/2004).