Concetti Chiave
- L'articolo 117 della Costituzione italiana, riformato nel 2001, definisce le competenze statali e lascia alle regioni tutte le altre materie non specificatamente riservate allo Stato.
- Le "competenze trasversali" si riferiscono a materie che non delimitano chiaramente l'ambito legislativo statale, limitando di fatto la potestà legislativa delle regioni.
- La potestà legislativa è classificata in esclusiva, concorrente e residuale; le regioni possono legiferare solo in materie non riservate esclusivamente allo Stato.
- Le regioni a statuto speciale hanno competenze definite nei loro statuti, mentre le regioni ordinarie seguono le norme generali della Costituzione.
- Dal 2001, le regioni ordinarie possono richiedere un'autonomia differenziata, simile a quella delle regioni speciali, attraverso un accordo con lo Stato.
Evoluzione dell'articolo 117
Prima del 2001, l’articolo 117 individuava le materie per cui era previsto l’intervento legislativo delle regioni; in seguito alla riforma del titolo V, invece, la costituzione elenca quali sono le materie di competenza dello stato, lasciando sottintendere che tutte le altre materie sembrerebbero di competenza delle regioni.
Competenze trasversali e residuali
Molte delle materie indicate, però, non si limitano a circoscrivere uno specifico ambito di applicazione, bensì evocano un vasto e variegato insieme di provvedimenti che possono essere discrezionalmente evinti da alcuni dei punti previsti dall’articolo 117. Ne è un esempio la lettera M dell’elenco, la quale individua come materia di esclusiva competenza statale «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». La suddetta disposizione non evoca una materia di competenza in senso stretto, ma può essere soggetta a diverse interpretazioni che limitano enormemente la potestà legislativa delle regioni: tali materie, pertanto, sono state definite «competenze trasversali» poiché non circoscrivono l’ambito di applicazione dell’iniziativa legislativa statale, bensì offrono un’interpretazione solo in senso lato.
Il quarto comma dell’articolo 117 prevede che alle regioni spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato: per le motivazioni sopra indicate, però, tale libertà è estremamente circoscritta; pertanto si parla di «competenza residuale».
Legislazione concorrente e regolamenti
Il sesto comma dell’articolo 117 prevede che, «nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Inoltre, prima della legge costituzionale 1/1999, il consiglio regionale era titolare, oltre che della funzione legislativa, anche della potestà regolamentare. A seguito della modifica dei commi 2 e 4 dell’articolo 122, il consiglio regionale «esercita le potestà legislative attribuite alle regioni», mentre il presidente della giunta «promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali».
Ciò vuol dire che, in questo caso, le regioni possono intervenire rispettando però i principi fondamentali relativi alla suddetta materia stabiliti dallo Stato. La competenza di tali materie, dunque, non è esclusiva né dello Stato né delle regioni, bensì è concorrente tra Stato e regioni. La potestà legislativa regionale, pertanto, è limitata sia dalle materie previste dal primo comma dell’articolo 117, sia nell’ambito delle materie concorrenti, sia nelle competenze residuali.
L’elenco delle materie di esclusiva competenza statale vincola esclusivamente le regioni a statuto ordinario; nel caso delle regioni a statuto speciale, invece, i confini delle materie di competenza sono stabilite specificatamente all’interno degli stessi statuti.
Modelli regionali e autonomia differenziata
Il modello regionale previsto dall’assemblea costituente, basato sulla distinzione tra regioni ordinarie e regioni speciali, è affiancato da un terzo modello, definito dal terzo comma dell’articolo 116, il quale legittima le cosiddette «regioni ad autonomia differenziata», cioè regioni ordinarie che hanno richiesto, tramite legge dello Stato e su iniziativa del consiglio statale, di attivare una procedura analoga a quella vigente nelle regioni a statuto speciale in particolari ambiti. Il terzo comma dell’articolo 116 sancisce che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
In sintesi è possibile dire che oggi si configurano tre diversi modelli regionali:
1. Le regioni a statuto speciale;
2. Le regioni ordinarie;
3. A partire dal 2001, le regioni a statuto differenziato, le quali hanno la possibilità, sulla base di un accordo con lo Stato, di acquisire uno statuto analogo a quello delle regioni speciali in determinati ambiti di competenza.
Domande da interrogazione
- Qual è stata la principale modifica apportata all'articolo 117 nel 2001?
- Cosa si intende per "competenze trasversali" nell'ambito dell'articolo 117?
- Qual è la differenza tra competenza esclusiva e competenza concorrente secondo l'articolo 117?
- Come sono regolati i confini delle competenze per le regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario?
- Cosa prevede il terzo comma dell'articolo 116 riguardo alle regioni ad autonomia differenziata?
Nel 2001, l'articolo 117 ha subito una riforma che ha cambiato il focus dalle materie di competenza regionale a quelle di competenza statale, implicando che tutte le altre materie sono di competenza delle regioni.
Le "competenze trasversali" si riferiscono a materie che non definiscono un ambito specifico, ma che possono limitare la potestà legislativa delle regioni, come evidenziato dalla lettera M, che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni.
La competenza esclusiva è riservata allo Stato, mentre la competenza concorrente consente alle regioni di legiferare, a condizione di rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Le regioni a statuto speciale hanno confini di competenza definiti nei loro statuti, mentre le regioni a statuto ordinario sono vincolate dall'elenco delle materie di esclusiva competenza statale.
Il terzo comma dell'articolo 116 consente alle regioni ordinarie di richiedere, tramite legge dello Stato, di attivare una procedura per acquisire forme di autonomia simili a quelle delle regioni a statuto speciale in specifici ambiti.