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Concetti Chiave

  • Il bilinguismo implica un uso equilibrato delle lingue nazionale e minoritaria nei rapporti ufficiali, mentre il separatismo richiede l'uso esclusivo della lingua minoritaria.
  • La tutela degli stranieri nelle Costituzioni è indiretta e collegata alle garanzie di libertà, con un focus sugli atti internazionali che cercano di armonizzare le culture diverse.
  • Il trattato di Schengen consente la creazione di uno spazio di circolazione uniforme tra gli Stati membri, semplificando l'ingresso e l'allontanamento degli stranieri.
  • Il rifugio politico varia: alcuni Paesi richiedono prove di persecuzione personale, mentre altri offrono asilo a chi proviene da Paesi con gravi violazioni dei diritti umani, indipendentemente dalla persecuzione personale.
  • La protezione sussidiaria è concessa agli stranieri a rischio di tortura o trattamenti inumani, anche se non soddisfano i requisiti per lo status di rifugiato.

Distinzione tra bilinguismo e separatismo

Occorre distinguere il bilinguismo dal separatismo linguistico. Il bilinguismo comporta una equivalenza fra l’uso della lingua nazionale ufficiale e di quella minoritaria nei rapporti con le autorità amministrative e giurisdizionali. Il separatismo comporta per l’appartenente al gruppo minoritario il diritto esclusivo all’uso della propria lingua con pretesa di ottenere dalle pubbliche autorità una risposta nella stessa lingua e di avere un sistema di istruzione separato (es. gruppo tedesco in Alto Adige e quello sloveno a Trento e a Gorizia).

Tutela degli stranieri e atti internazionali

Le Costituzioni, in via generale, non si occupano direttamente della figura dello straniero. La tutela è, dunque, indiretta e legata alle previsioni di garanzia di determinate libertà a tutti o all’individuo in quanto tale. Particolare importanza assumono gli atti internazionali in materia di diritti degli stranieri che prestano grande attenzione alla necessità di conciliare l’identità culturale delle popolazioni immigrate con la cultura della popolazione autoctona. La normativa internazionale mira a trovare valori comuni in ordinamenti spesso completamente divergenti.

Legislazione sull'immigrazione e trattato di Schengen

La legislazione dei singoli Stati prevede specifiche disposizioni relative all’ingresso e all’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

Alcuni Stati europei hanno promosso un intervento comune sottoscrivendo il trattato di Schengen per la creazione di uno spazio uniforme di circolazione sul territorio delle parti contraenti grazie alla previsione di un unico visto. L’UE ha poi adottato politica comune in materia di visto, asilo e immigrazione.

Rifugio politico e protezione sussidiaria

Per quanto riguarda il rifugio politico, occorre distinguere tra Paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra, che autorizzano la permanenza sul proprio territorio solo di chi dimostri di aver subito una persecuzione personale per motivi di sesso, razza, opinioni politiche, e Paesi che concedono asilo a chi è in grado di dimostrare, più semplicemente, di provenire da un Paese ove sono negate le libertà costituzionali, a prescindere dall’aver subito personalmente una persecuzione.

E’ prevista dalla normativa internazionale una forma di protezione “sussidiaria” concessa allo straniero che, pur non avendo i requisiti per richiedere lo status di rifugiato, rischia di essere soggetto a tortura o a trattamenti disumani e degradanti o a gravi violazioni dei diritti umani.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la differenza principale tra bilinguismo e separatismo linguistico?
  2. Il bilinguismo implica un uso equilibrato delle lingue ufficiali e minoritarie nelle interazioni con le autorità, mentre il separatismo richiede il diritto esclusivo all'uso della lingua minoritaria e un sistema di istruzione separato (come nel caso dei gruppi tedeschi e sloveni in Italia).

  3. Come viene tutelato lo straniero secondo le Costituzioni e gli atti internazionali?
  4. Le Costituzioni non trattano direttamente la figura dello straniero, ma garantiscono libertà generali. Gli atti internazionali, invece, cercano di conciliare l'identità culturale degli immigrati con quella della popolazione autoctona, promuovendo valori comuni.

  5. Qual è la differenza tra rifugio politico e protezione sussidiaria?
  6. Il rifugio politico è concesso a chi dimostra di aver subito persecuzioni personali in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Ginevra, mentre la protezione sussidiaria è per chi rischia tortura o gravi violazioni dei diritti umani, anche senza aver subito persecuzioni dirette.

Domande e risposte

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