Concetti Chiave

  • Le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo, mentre le non quotate possono emetterne fino a tre.
  • Le azioni di risparmio, prive di diritto di voto, possono essere emesse da entrambe le categorie, ma il loro numero non può superare la metà del capitale sociale.
  • I titolari di azioni di risparmio si riuniscono in un'assemblea speciale e richiedono un quorum specifico per le delibere, a seconda del numero di votazioni.
  • In assemblea ordinaria, la delibera avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza dei presenti nelle successive convocazioni.
  • L'assemblea straordinaria nelle società quotate richiede una maggioranza assoluta di 2/3 del capitale sociale, rispettando un quorum costitutivo di 1/3.

Azioni a voto plurimo

Le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo. Le non quotate, invece, hanno questa facoltà: possono emettere fino a un massimo di tre azioni a voto plurimo.
Società quotate e non, inoltre, possono emettere anche azioni di risparmio, rivolte cioè ai c.d. risparmiatori (i consumatori di massa). Si tratta di azioni prive del diritto di voto: il loro numero massimo non può superare la metà del valore del capitale sociale.

Assemblea delle azioni di risparmio

I titolari delle azioni di risparmio si riuniscono in un’assemblea speciale e si dotano di un rappresentante comune: si applica la medesima disciplina valida per le assemblee speciali.
L’assemblea dei titolari di azioni di risparmio delibera in prima e seconda votazione col voto favorevole di chi detiene azioni complessivamente rappresentanti rispettivamente almeno il 20% e il 10% delle azioni in circolazione; alla terza ovvero in caso di unica convocazione, delibera a maggioranza dei presenti, senza quorum costitutivo.

Sia in società quotate sia in quelle non quotate, l’assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza assoluta, in seconda e successive convocazioni delibera a maggioranza dei presenti e senza alcun quorum costitutivo.

L’assemblea straordinaria, invece, delibera a maggioranza assoluta (2/3 del capitale sociale) nelle società quotate. Il quorum deliberativo è ammesso a patto che sia rispettato quello costitutivo: 1/3 del capitale.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le differenze tra le azioni a voto plurimo nelle società quotate e non quotate?
  2. Le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo, mentre le società non quotate possono emetterne fino a un massimo di tre (come indicato nel testo).

  3. Come si svolge l'assemblea dei titolari di azioni di risparmio?
  4. I titolari di azioni di risparmio si riuniscono in un’assemblea speciale e possono deliberare con il voto favorevole di chi detiene almeno il 20% delle azioni in circolazione in prima e seconda votazione, mentre alla terza votazione o in caso di unica convocazione, delibera a maggioranza dei presenti (secondo quanto riportato).

  5. Qual è il quorum necessario per le delibere nelle assemblee straordinarie delle società quotate?
  6. Nelle assemblee straordinarie delle società quotate, è necessaria una maggioranza assoluta (2/3 del capitale sociale) e deve essere rispettato anche il quorum costitutivo di 1/3 del capitale (come specificato nel testo).

Domande e risposte

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